Giurisdizione – Abilitazione professionale – Guida turistica – Accertamento dei presupposti di legge – Attività vincolata della P.A. – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste
Sussiste il difetto di giurisdizione del G.A. nella fattispecie in cui si controverte del diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, in quanto l’attività riservata all’Amministrazione, consistente nel mero accertamento della sussistenza dei presupposti di legge, ha natura di attività vincolata.
N. 00645/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2014, proposto da:
Maria Bizzarro, Grazia Maremonti e Maria De Luca, rappresentate e difese dall’avv. Isabella Cusanno, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Madonna della Stella, 12;
contro
Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Amato, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q. Sella, 241;
per l’annullamento,
previa sospensiva
dei provvedimenti di diniego del riconoscimento alla abilitazione professionale di guida o accompagnatore turistico, e per il riconoscimento da parte della Provincia di Bari della predetta abitazione atta a svolgere la professione di guida e/o accompagnatore turistico ai sensi della legge regionale n. 13 del 25 maggio 2012 e del regolamento attuativo della predetta norma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 aprile 2014 la dott.ssa Paola Patatini;
Uditi i difensori, avv. Isabella Cusani, per le ricorrenti, e avv. Alessandro Amato, per la Provincia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti, tutte esercenti attività pluriennale di guida turistica e/o accompagnatore turistico, hanno chiesto il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio di tali professioni ai sensi dell’art.10, l.r. n.13/2012 e del relativo reg. reg. attuativo n.23/2012.
La normativa regionale prevede infatti il necessario possesso di alcuni requisiti per l’esercizio delle professioni turistiche – tra i quali il diploma quinquennale di scuola secondaria, non posseduto dalle ricorrenti – accertato il quale, e una volta superato l’esame di abilitazione, viene rilasciato dalla Provincia l’attestato di abilitazione ed un apposito tesserino di riconoscimento.
Tuttavia, in via transitoria, l’art. 10 della citata legge regionale ha previsto la possibilità di riconoscere l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico anche a coloro che avevano già esercitato in Puglia le suddette attività , pur in mancanza dei requisiti sopra detti, rinviando poi ad un regolamento attuativo la definizione di modalità , criteri e termini per tale riconoscimento.
Il regolamento n.23/2012 ha dunque precisato che l’abilitazione sarebbe stata riconosciuta a coloro che avessero dimostrato, secondo i criteri di cui all’art.3, di aver svolto tali attività negli ultimi cinque anni anche in modo non consecutivo per un totale complessivo di almeno 100 (cento) giornate.
Il riconoscimento si otteneva quindi in base a specifica domanda degli aventi diritto, da presentarsi a mezzo di raccomandata a/r alla Provincia nei termini ivi indicati, ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento sul BURP (art.3, comma 2, reg. reg. n.23).
Nel caso sub iudice, la Provincia di Bari ha negato il riconoscimento richiesto dalle ricorrenti ai sensi dell’art.10, sul presupposto del mancato possesso del titolo di studio quinquennale (per due ricorrenti), e dell’impossibilità di ricomprendere l’attività di “impiegata” con mansioni di accoglienza e ospitalità tra quelle idonee al fine del riconoscimento dell’abilitazione (per la ricorrente Maremonti).
Le ricorrenti sono dunque insorte contro i provvedimenti di diniego, emessi e confermati dalla Provincia all’esito delle istanze di riesame presentate dalle stesse, chiedendone l’annullamento previa sospensiva dell’efficacia, al fine di ottenere il riconoscimento da parte della Provincia di Bari della predetta abilitazione.
Si è costituita l’amministrazione provinciale, eccependo in via preliminare la tardività e l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Alla Camera di Consiglio del 13.03.2014, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, le parti sono state avvisate della possibilità di una decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
Dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato dubbi sulla sussistenza della propria giurisdizione; pertanto, ai sensi dell’art.73, comma 3, c.p.a., con ordinanza n. 354 del 14.03.2014, ha assegnato alla parti un termine di 20 giorni per il deposito di memorie vertenti sulla questione rilevata d’ufficio, fissando per il proseguo la camera di consiglio del 10.04.2014.
A seguito dell’ordinanza collegiale, le parti hanno depositato memorie, entrambe insistendo sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa.
All’esito della Camera di Consiglio del 10.04.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio non ritiene di aderire alla tesi, sostenuta dalle parti, della spettanza della controversia alla cognizione del giudice amministrativo.
Giusto il principio ricordato dalla difesa di parte ricorrente – che la giurisdizione si determina sulla base della causa petendi, non rilevando a tal fine la prospettazione fatta dalle parti della posizione giuridica dedotta, quanto piuttosto l’effettiva pretesa sostanziale fatta valere – nel caso di specie, proprio dall’applicazione di tale principio si ricava che l’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione, ha natura di diritto soggettivo.
Nella fattispecie si controverte infatti del diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale, ovvero l’esercizio dell’attività nell’ultimo quinquennio, per almeno 100 giorni, comprovato da uno degli elementi indicati dall’art.3 del regolamento.
Oggetto del contendere è invero il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti per l’abilitazione, espressamente e tassativamente dettati dalla norma, a fronte del quale – in esito al mero accertamento della sussistenza dei presupposti di legge, l’attività riservata all’Amministrazione ha natura di attività vincolata.
Nè vale sostenere in contrario, come fatto dalla Provincia, che tale accertamento implicherebbe comunque esercizio di un potere di valutazione discrezionale.
Nel caso di specie, infatti, si tratta di attività riconducibile nell’ambito del mero accertamento, da cui esula qualsivoglia profilo di discrezionalità .
La discrezionalità implica infatti una ponderazione di interessi, pubblici e privati, ed una valutazione di opportunità che qui non è data, neanche con riferimento alla discrezionalità tecnica
All’Amministrazione non spetta altro compito se non verificare se nella fattispecie concreta siano rinvenibili tutti gli elementi indicati dalla norma e, nel caso positivo, emanare il provvedimento che produce gli effetti, anche essi rigidamente predeterminati dalla norma, come avviene per esempio per l’iscrizione ad un albo professionale.
Anche a prescindere dal fatto che prima dell’intervento abrogativo da parte della legge regionale n.26 del 2012 sull’art.5, commi 2 e 3, l. r. n.13/12, alla Provincia spettava proprio il compito di provvedere all’iscrizione negli elenchi delle professioni turistiche di coloro che presentavano domanda, avendone i requisiti, si deve ritenere che la natura del potere amministrativo sia rimasta sostanzialmente la stessa.
Alla luce di quanto sopra considerato, va ritenuta pertanto sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi e trattandosi di attività vincolata
Attesa la novità della questione, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda,, visto l’art. 11, comma 2, c.p.a.,dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito e dichiara appartenersi la giurisdizione al Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)