Contratti pubblici – Bando – Requisiti – Avvalimento
Se il bando per l’affidamento di un appalto integrato di lavori richiede che i soggetti incaricati della progettazione debbano disporre di un numero minimo di personale tecnico, tale requisito, ove mancante in capo all’impresa concorrente, deve essere posseduto dai soggetti avvalsi singolarmente considerati. Pertanto, il suddetto requisito non può ritenersi soddisfatto in base alla mera circostanza che la sommatoria dei requisiti posseduti dai singoli soggetti incaricati della progettazione consenta di raggiungere, ed anzi di superare, il numero minimo di personale tecnico richiesto dal bando.
N. 00654/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2010, proposto da:
S.P.E.L. s.r.l. e Dell’Acqua Costruzioni Generali s.r.l., rappresentate e difese dall’avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto in Bari, via Putignani, 168;
contro
Ente Fiera del Levante di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, 7;
per l’annullamento
– del provvedimento di esclusione dalla gara indetta per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle “infrastrutture a servizio della mobilità fieristica – I stralcio, autorimessa e delegazione trasporti” di cui ai verbali della Commissione esaminatrice delle offerte dal n. 1 del 20.10.2009 al n. 4 del 24.11.2009;
– nonchè di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Fiera del Levante di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Raffaele Guido Rodio e, per delega dell’avv. Luca Alberto Clarizio, l’avv. Anna Del Giudice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando del 23 settembre 2009 l’Ente Fiera del Levante ha indetto una gara di appalto integrato per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle “infrastrutture a servizio della mobilità fieristica – I stralcio, autorimessa e delegazione trasporti”, di importo a base di gara di € 8.460.338,89, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le società ricorrenti hanno partecipato alla gara indicando come progettisti l’arch. Vincenti (per la progettazione architettonica), lo studio tecnico C.N.C. s.s.t.p. (per la progettazione strutturale) e la Ingegneria e servizi s.r.l. (per gli impianti meccanici, elettrici e speciali).
3. In sede di verifica della regolarità della documentazione presentata dalle imprese partecipanti, con verbale n. 3 del 10 novembre 2009, la Commissione di gara ha provveduto alla loro esclusione.
Alla base della predetta decisione vi è il rilievo per cui l’offerta da loro presentata sarebbe priva del requisito previsto al punto III.3.1 lett. d) del bando di gara, con riferimento all’art. 66 D.P.R. 554/99, ovvero “numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, compresi i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, in una misura di otto (8) unità , pari a due volte le unità ritenute necessarie per lo svolgimento dell’incarico e stimate in quattro (4) unità “.
4. Avverso il provvedimento di esclusione, le ricorrenti hanno proposto, in data 23.12.2009, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendone l’annullamento.
A seguito di notifica da parte dell’Ente Fiera, in data 19 febbraio 2010, di atto di opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, il ricorso è stato trasposto innanzi a questo Tribunale con atto notificato il 15 marzo 2010 e depositato il 29 marzo 2010.
5. L’impugnativa è affidata a quattro motivi di ricorso, con cui le ricorrenti contestano la determinazione di esclusione adottata dall’Amministrazione, denunciando: Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. III.3.1 lett. d) del bando di gara in relazione all’art. 66 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 ed agli artt. 1 e ss. Legge 241/90, nonchè all’art. 24 Cost.); Eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, perplessità e contraddittorietà ; Illegittimità propria e derivata.
5.1 Deducono, in particolare, il difetto oltre che l’erroneità della motivazione del provvedimento di esclusione, affermando di contro di essere in possesso del requisito richiesto dal bando di gara al punto III. 3.1 lettera d).
6. Si è costituito l’Ente Autonomo Fiera del Lavante di Bari, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
7. Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 9 aprile 2014, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto alla stregua delle considerazioni che seguono.
2. Con il primo motivo le società ricorrenti deducono l’assoluto difetto di motivazione degli atti impugnati, per non essere evincibile, alla luce della scarna motivazione contenuta nei verbali di gara, a quale soggetto debba essere riferita la carenza del requisito tecnico-organizzativo ritenuto mancante.
2.1 Il motivo è infondato.
Il verbale della seduta del 10.11.2009, n.3, testualmente riporta quanto segue: “la commissione rileva, nella documentazione contenuta nella busta “A” presentata dal concorrente, il mancato possesso del requisito previsto al punto III.3.1. comma d) del bando di gara, con riferimento all’art. 66 del D.P.R. 554/99, relativamente ai progettisti indicati come singoli professionisti dal concorrente. Pertanto, la Commissioneesclude l’ATI SPEL s.r.l. e Dell’Acqua Costruzioni Generali s.r.l. dal proseguo delle operazioni di gara”.
2.1 Come rilevato dalla difesa dell’Ente resistente, la Commissione di gara ha proceduto all’esclusione delle società ricorrenti, specificando sia la norma violata che i soggetti (i progettisti indicati come singoli professionisti dall’ATI concorrente), cui la carenza del prescritto requisito era imputabile, rendendo così immediatamente rilevabili nel loro particolare contenuto le ragioni sottese all’operato dell’Amministrazione.
2.2 Il Collegio ritiene non doversi discostare da consolidata giurisprudenza che in punto di obbligo motivazionale ritiene che lo stesso non deve tradursi nell’introduzione di inutili formalismi, risultando soddisfatto allorquando, sia pure attraverso una motivazione succinta, sia comunque reso chiaro e comprensibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione, consentendo all’interessato di fare valere nelle opportune sedi le proprie ragioni (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6066; cfr. anche Sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2281; Tar Trentino Alto Adige, Bolzano, 19.2.2009, n.61).
Ciò vale soprattutto quando le ragioni del provvedimento, anche in forza delle caratteristiche del procedimento cui lo stesso inerisce, sono ictu oculi conseguenza del mero accertamento dell’assenza di requisiti già definiti a monte dall’Amministrazione.
3. Nè può dirsi, come pure è stato sostenuto dalla difesa ricorrente, che la citata motivazione sia erronea ovvero assunta sulla base di una carente istruttoria.
3.1 Sostengono infatti le ricorrenti che, in ragione del conferimento dell’incarico di progettazione a tre distinti studi professionali, aventi a disposizione complessivamente n. 13 unità di personale tecnico (nella misura rispettivamente di due, tre ed otto unità per ciascun professionista singolarmente indicato) risultava soddisfatto il requisito assunto come mancante dall’Autorità di gara, in misura oltretutto sovrabbondante rispetto a quanto richiesto dal bando, rendendo così priva di giustificazione la disposta esclusione.
3.2 Anche per tale profilo il ricorso è infondato.
Al fine di scrutinare la correttezza del profilo motivazionale della decisione impugnata, occorre in primis procedere alla lettura esegetica del paragrafo III.3.1 del bando di gara, ove sono elencati i requisiti relativi alla progettazione esecutiva richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara de qua.
Per quel che in questa sede rileva, il bando, al punto III.3.1, lettera d), mutuando il disposto dell’art. 66 D.P.R. 554/99, richiede, quali requisiti tecnico-organizzativi che devono essere posseduti dai soggetti incaricati della progettazione, un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in una misura non inferiore ad otto unità .
Orbene il bando, da un lato, consente ai concorrenti, che siano privi dei requisiti richiesti per l’attività di progettazione, di associare il soggetto cui sarà conferito l’incarico di redazione del progetto, da individuarsi tra quelli di cui all’art. 90, co. 1 lett. d), e), f), g), h) del D.lgs. n.163/2006. Dall’altro richiede che i soggetti avvalsi siano in possesso dei requisiti mancanti alle concorrenti, così da assicurare il livello di professionalità e serietà ritenuti necessari per la corretta esecuzione dell’appalto.
Diversamente opinando, le prescrizioni del bando di gara sarebbero facilmente aggirabili impiegando più professionisti che, senza associarsi in una delle forme previste e consentite dal legislatore, ovvero senza divenire un unico centro di imputazione di obblighi e responsabilità di fronte alla stazione appaltante, sebbene singolarmente privi dei richiesti requisiti, siano complessivamente in grado di raggiungere la soglia minima fissata per la partecipazione alla procedura selettiva.
Il Collegio ritiene, pertanto, che a nulla rilevi la constatazione che la sommatoria dei requisiti posseduti dai singoli professionisti consenta di raggiungere, ed anzi di superare, il numero minimo di personale tecnico richiesto al paragrafo III.3.1 let. d) del bando di gara.
Infatti, il possesso dei prescritti requisiti deve risultare in ogni singola fase della progettazione, che deve eseguirsi da soggetti in possesso singolarmente e per intero degli stessi, e ciò a garanzia della loro affidabilità e professionalità , oltre che della par condicio tra i soggetti partecipanti.
3.3 Dunque, nel caso di specie occorreva l’indicazione da parte di ciascun soggetto cui fosse riferibile l’attività di progettazione, singolarmente considerato, del possesso di tutti i relativi requisiti richiesti dal bando. Ciò a prescindere dalla natura giuridica della partecipazione consentita dalla lex specialis con rinvio all’art. 90, co. 1, cod. appalti (come libero professionista, singolo o associato; società di professionisti; società di ingegneria; raggruppamento temporaneo; consorzio stabile).
In tal senso depone anche l’art. 9, punto 2, del disciplinare d’appalto, che richiede, a pena di esclusione, l’indicazione da parte dei progettisti del possesso dei requisiti di cui all’art. 66 D.P.R. 554/99, lasciando chiaramente intendere che gli stessi devono essere posseduti personalmente e per intero da ciascun professionista.
4. E’ manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti, partendo dall’errato presupposto per cui l’Amministrazione avrebbe utilizzato la dizione “singolo professionista” per riferirsi al solo arch. Vincenti, sarebbe incorsa nel vizio di eccesso di potere per contraddittorietà , non muovendo alcun rilievo in ordine alla partecipazione alla gara dello Studio tecnico C.N.C., anch’esso con numero di collaboratori inferiore a quello prescritto.
4.1 Le censure formulate sono basate su di un’interpretazione erronea delle ragioni di esclusione, che non corrisponde però al senso della determinazione assunta dall’Autorità di gara. Quest’ultima, come già chiarito, nella motivazione dell’esclusione si riferisce evidentemente al fatto che ciascun professionista indicato dalle ricorrenti per la progettazione (singolarmente considerato in mancanza del ricorso a forme associative, anche temporanee, consentite dalla legge) fosse privo dei requisiti di partecipazione richiesti.
5. Con l’ultimo motivo di ricorso, parte ricorrente afferma la non applicabilità alla fattispecie in questione dell’art. 17 comma 1 lett. g) Legge 11 febbraio 1994, n. 109, non ricorrendo l’ipotesi del raggruppamento temporaneo, per cui nessun professionista indicato avrebbe dovuto possedere requisiti in misura non inferiore al 40%.
5.1 Anche per tale profilo il ricorso è infondato, basandosi ancora una volta su un’erronea interpretazione delle ragioni dell’esclusione disposta dalla Commissione di gara, che per nulla fa cenno alla sopra richiamata norma.
6. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le società ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione in favore dell’Ente Fiera del Levante di Bari delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 4.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. e C.U..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)