1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 163/06 – Dimostrazione dei requisiti dichiarati – Termine di dieci giorni – Appalti relativi ai settori speciali – Non si applica.


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Raggruppamento temporaneo di imprese – Quota minima di esecuzione – Obbligo – Non sussiste.


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Lista delle categorie di lavorazioni, servizi e forniture – Omessa sottoscrizione di un foglio – Errore materiale – Clausola di esclusione – Nullità .


4. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Raggruppamento temporaneo di imprese – Raggruppamento misto – Sub-raggruppamento orizzontale – Categoria prevalente e categorie scorporabili – Frazionamento – Legittimo.


5. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Improcedibilità  del ricorso principale – Ricorso incidentale paralizzante – Esame prioritario – Regola non applicabile
 

1. L’art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 163/06, che contempla per la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati nella gara d’appalto un termine di dieci giorni, non è applicabile agli appalti relativi ai settori speciali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 206, comma 1, dello stesso decreto.


2. L’art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 non impone quote minime di esecuzione e, dunque, nel caso di specie, non vieta alla mandante del sub-raggruppamento orizzontale di eseguire lavori inferiori al 10%.


3. La mancata sottoscrizione di uno dei fogli di cui si componeva la “Lista delle categorie di lavorazioni, servizi e forniture previste per l’esecuzione dell’opera” costituisce mero errore materiale, inidoneo a giustificare l’esclusione dalla gara, anche in considerazione dell’apposizione del timbro della società  sul foglio di cui si discute; peraltro, è nulla, per contrasto con l’art. 46, comma 1 bis del D. Lgs. n. 163/06, la clausola di gara che commina l’esclusione in ipotesi di mancata sottoscrizione.


4. L’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 prevede che il raggruppamento misto possa essere costituito da uno o più sub-raggruppamenti orizzontali che si aggiungono all’a.t.i. verticale, con la precisazione che i sub-raggruppamenti orizzontali possono essere costituiti “sia per la categoria principale che per ciascuna delle categorie scorporabili” (cfr. comma 6).


5. Stando ai principi di diritto da ultimo sanciti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2014, la regola dell’esame preliminare del ricorso incidentale paralizzante deve ritenersi recessiva nell’ipotesi in cui il ricorso principale si riveli manifestamente improcedibile. (Nel caso di specie, la dichiarazione d’improcedibilità  del ricorso introduttivo e dei relativi motivi aggiunti determina, quindi, anche l’improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale e dei secondi motivi aggiunti, poichè non convertibili in autonoma impugnativa.)

N. 00641/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00954/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: ANSALDO STS, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituito con Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a., Tuzi Costruzioni Generali s.p.a., Fersalento s.r.l. e Tcnosistem s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Piergiorgio Alberti e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore, n.14; 

contro
Italferr s.p.a. e R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Marcello Vernola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Dante, n. 97;

nei confronti di
Bombardier Transportation Italy s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità  di capogruppo dell’A.T.I. costituita con Balfour Beatty Rail s.p.a., Elettrica società  Impianti Meridionali E.S.I.M. s.r.l., Valsecchi – Armemento Ferroviario s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Marascio e Andrea Grappelli, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, alla via Quintino Sella n. 40; 

– della nota di italferr s.p.a. in data 21.6.2013, prot. das.ap.al.0040318.13.u., con la quale è stata comunicata l’esclusione del r.t.i. ansaldo sts dalla gara indetta per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del piano regolatore generale e del sistema di segnalamento innovativo per l’apparato centrale computerizzato multistazione acc-m della stazione di foggia;
– del verbale della Commissione di gara 19.6.2013, con il quale è stata disposta l’esclusione del R.T.I. Ansaldo STS dalla suddetta gara;
– dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al R.T.I. Bombardier Transportation Italy S.p.a. – Balfour Beatty Rail S.p.a. – Esim S.r.l. – Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l. – V. Mosco Associati S.p.a.;
– del provvedimento ITALFERR 21.06.2013, DAS. 0040311.13.U., con il quale è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria;
– del documento “Relazione di sintesi”, a firma del Direttore di ITALFERR 21.06.2013, allegato alla comunicazione in pari data DAS.AP.AL.0040318.13.U;
– del bando di gara e dei relativi allegati;
e, con ricorso per motivi aggiunti depositati in data 14.10.2013 – 09.12. 2013 – 29.01.2014:
– della nota di ITALFERR s.p.a. 21.6.2013, prot. DAS.AP.AL. 0040318.13.U.;
– del verbale della commissione di gara 19.6.2013, con il quale è stata disposta l’esclusione del R.T.I. Ansaldo STS dalla suddetta gara;
– dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al R.T.I. Bombardier Transortation Italy S.p.a. -Balfour Beatty Rail S.p.a.- Esim S.r.l. – Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l. – V. Mosco Associati S.p.a., disposta con il verbale della commissione di gara del 19.6.2013;
– del provvedimento ITALFERR 21.6.2013, DAS.0040311.13.U;
– del documento “Relazione di sintesi” a firma del Direttore della Direzione Approvigionamento e Sistemi di ITALFERR 21.6.2013, allegato alla comunicazione in pari data DAS.AP.AL.0040318.13.U;
– del bando di gara (punti 10.g e 9.2) e dei relativi allegati (ultima pagina dello schema di offerta) nei limiti di quanto specificato nel ricorso;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
inoltre, con i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente incidentale Bombardier Transportation Italy s.p.a., per l’annullamento:
– del provvedimento di ITALFERR di revoca dell’aggiudicazione definitiva alla A.T.I. Bombadier nonchè di aggiudicazione definitiva all’A.T.I. Ansaldo STS S.p.a. del 25.10.2013, prot. DAS.0070117.13U, trasmesso con nota del 20.10.2013, prot. DAS.AP.AL.0070612.13.U, pure impugnato, nonchè della relazione di sintesi, non datata e non firmata, allegata ai medesimi atti;
– del precedente provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria ITALFERR 21.6.2013, DAS.0040311.13.U;
– del verbale della commissione di gara del 4 e 5 giugno 2013;
-delle note DAS.AP.AL.0038057.13.U e DAS.AP.AL.0038059.13.U del 12.6.2.13;
– del verbale della commissione di gara del 18.6.2013 e della nota DAS.AP.AL.0039377.13.U del 18.6.2013;
-del verbale della commissione di gara del 19.6.2013;
– di tutti i verbali di gara nella parte in cui non dispongono l’esclusione dell’A.T.I. Ansaldo STS S.p.a.;
– di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto della ricorrente;
nonchè per la condanna di ITALFERR S.p.a.
previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 del d.lgs. n. 104/2010 di inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente sottoscritto, del risarcimento del danno da disporsi in forma specifica mediante aggiudicazione alla ricorrente della commessa ovvero, in via subordinata, da disporsi per equivalente, come sarà  quantificato in corso di causa;
 

Visti il ricorso e i relativi motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti, nonchè i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italferr s.p.a. e di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, di Bombardier Transportation Italy s.p.a. in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. in epigrafe meglio indicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Piergiorgio Alberti e Fabrizio Lofoco, per la ricorrente, avv. Marcello Vernola, per la Italfer e avv. Fulvio Mastroviti, su delega dell’avv. Francesco Marascio;
 

FATTO
Il gravame in epigrafe è diretto a contestare gli atti della gara esperita da Italferr s.p.a., in nome e per conto di Rete Ferroviaria italiana s.p.a. (R.F.I.), per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del Piano Regolatore Generale e del Sistema di Segnalamento innovativo per l’apparato centrale computerizzato multistazione ACC-M della stazione di Foggia, per un importo complessivo presunto di € 36.094.588,66.
La disciplina di gara aveva previsto come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, determinato mediante offerta per prezzi unitari ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. b), d.lgs. n.163/06.
Alla gara hanno preso parte tre concorrenti, tra cui l’A.T.I. costituita da ANSALDO STS con Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a., Tuzi Costruzioni Generali s.p.a., Fersalento s.r.l. e Tcnosistem s.p.a. (d’ora in poi A.T.I. Ansaldo) che, all’esito delle valutazioni economiche, è risultata la miglior offerente. Era stata, tuttavia, esclusa nella seduta del 19 giugno 2013, in ragione della rilevata mancata sottoscrizione del foglio n. 95 dei 188 di cui era composta la “Lista delle categorie di lavorazioni, servizi e forniture previste per l’esecuzione dell’opera”; ciò in dichiarata applicazione del punto 10, lett. g) del bando di gara, alla stregua del quale la mancata sottoscrizione di ogni singolo foglio della predetta lista avrebbe determinato l’esclusione.
Con il ricorso principale, quindi, il predetto raggruppamento ha impugnato sia l’esclusione che la presupposta clausola della lex specialis, unitamente all’intervenuta aggiudicazione, prima provvisoria e poi definitiva, in favore dell’A.T.I. costituita dalla Bombardier Transportation Italy s.p.a. con Balfour Beatty Rail s.p.a., Elettrica società  Impianti Meridionali E.S.I.M. s.r.l., Valsecchi – Armemento Ferroviario s.r.l. (d’ora in poi A.T.I. Bombardier).
Si sono costituite in giudizio sia la Italferr s.p.a. e la Rete Ferroviaria italiana s.p.a., con atti depositati in data 24 agosto 2013, sia l’A.T.I. aggiudicataria, con atto in data 9.8.2013.
Quest’ultima ha contestualmente spiegato ricorso incidentale volto a censurare l’omessa esclusione dell’A.T.I. Ansaldo in un momento precedente l’apertura delle offerte economiche, per -presunte- gravi irregolarità  dalla stessa compiute in relazione alla composizione del raggruppamento.
Con ordinanza n. 470/2013 di questo Tar è stata accordata tutela cautelare alla ricorrente principale in considerazione della ritenuta fondatezza delle censure di cui al ricorso introduttivo e, viceversa, infondatezza del ricorso incidentale. La decisione è stata poi confermata in appello, giusta ordinanza della sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1458/2013, diffusamente motivata nel merito al pari dell’ordinanza del giudice di prime cure.
Con atto di motivi aggiunti depositato il 14 ottobre successivo, in considerazione di quanto dedotto nel ricorso incidentale, l’A.T.I. Ansaldo ha ampliato il thema decidendum estendendolo agli atti con i quali la ITALFERR aveva chiesto al raggruppamento di variare la quota interna di esecuzione della categoria OG10.
Senonchè in data 25.10.2013, con provvedimento prot. DAS.0070117, la Italferr revocava l’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. Bombardier e procedeva ad aggiudicare l’appalto in via definitiva in favore dell’A.T.I. Ansaldo. Avverso tale determinazione proponeva quindi motivi aggiunti l’originaria aggiudicataria, odierna controinteressata (A.T.I. Bombardier), depositandoli il 9.12.2013; e con ulteriori motivi aggiunti, prodotti in giudizio il 29 gennaio 2014, la stessa A.T.I. Bombardier riproponeva l’impugnazione degli atti già  gravati con il ricorso incidentale e con i primi motivi aggiunti, aggiungendovi alcune determinazioni riguardanti le modalità  di qualificazione di due delle mandanti dell’A.T.I. ricorrente principale.
All’udienza del 27 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ragioni di economia processuale impongono in via preliminare l’esame del gravame proposto avverso l’ultimo atto della sequenza procedimentale, ovvero la revoca dell’originaria aggiudicazione in favore dell’A.T.I. Bombardier e la contestuale aggiudicazione in favore dell’A.T.I. Ansaldo. E’ evidente che, ove siffatte determinazioni resistessero alle censure di illegittimità  formulate con il primo atto di motivi aggiunti proposto dalla ricorrente incidentale, si consoliderebbero, determinando il sopravvenuto difetto di interesse rispetto all’impugnazione -contenuta nel ricorso introduttivo- degli originari atti di aggiudicazione e dell’esclusione dell’A.T.I. Ansaldo.
1.- L’impugnazione avverso la revoca è -si ribadisce- contenuta nel primo atto di motivi aggiunti proposto dal ricorrente incidentale; atto, questo, in ogni caso suscettibile di conversione in ricorso autonomo poichè dotato dei relativi requisiti di forma e di sostanza. Risulta invero redatto sulla scorta di un mandato rilasciato ad hoc e notificato anche direttamente alle parti del giudizio; risulta, inoltre, proposto tempestivamente rispetto all’atto impugnato.
Italferr e R.T.I. eccepiscono sia la tardività  delle censure proposte contro la mancata esclusione dell’A.T.I. Ansaldo sia l’inammissibilità  del gravame per mancata notifica a due delle imprese mandanti.
Si prescinde da tali eccezioni preliminari perchè il gravame è infondato.
1.1.- Con il primo motivo, l’A.T.I. Bombardier si duole dell’intervenuta aggiudicazione definitiva in favore dell’A.T.I. Ansaldo sulla scorta della mera sospensione della gara in sede cautelare. Sarebbe evidente “..la radicale arbitrarietà  e contraddittorietà  dell’azione amministrativa¦” che cristallizzerebbe “..una situazione ancora non definita in quanto sottoposta al vaglio dei giudici..” .
Il motivo non coglie nel segno.
L’Amministrazione intimata ha esercitato l’autotutela rispetto all’aggiudicazione definitiva e disposto una nuova aggiudicazione sulla scorta di ben due ordinanze cautelari (l’una di primo e l’altra di secondo grado), recependone la corposa motivazione con la quale sono stati affrontati i punti cardine della controversia. Del resto, l’urgenza di definire la questione dal punto di vista amministrativo, era stata segnalata dalla stessa A.T.I. Bombardier, collegata al rischio della perdita dei finanziamenti europei assegnati per l’esecuzione della commessa.
Tutt’altro che illogica e contraddittoria, pertanto, la determinazione gravata.
1.2.- Il secondo e il terzo motivo afferiscono, poi, entrambi alla qualificazione in deroga nel sistema R.F.I. di due delle mandanti del raggruppamento aggiudicatario definitivo; ovvero la Fersalento s.r.l. e la Tuzi Costruzioni Generali s.p.a.. Più precisamente, con il secondo motivo si sostiene che le menzionate imprese avrebbero perso le qualificazioni nel predetto sistema, sul presupposto che quella in “deroga” costituisca una sorta di declassamento; con il terzo motivo si lamenta, invece, che in ogni caso la rimozione delle deroghe non avrebbe rispettato il termine di dieci giorni di cui all’art.48, comma 2, d.lgs. n. 163/06.
Le censure sono -rispettivamente- tardiva ed inammissibile, prima ancora che infondate.
Tardiva la censura contenuta nel secondo motivo poichè l’A.T.I. Bombardier non ha tempestivamente impugnato nè gli atti con cui la R.F.I. ha prima riconosciuto e poi eliminato le deroghe in capo alle predette società  mandanti; nè il bando di gara nella parte in cui consentiva la partecipazione anche con la qualifica in deroga. Inammissibile la censura di cui al terzo motivo poichè non risultano gravati nè il bando nè gli atti della stazione appaltante recanti invito, all’A.T.I. Ansaldo, a fornire la documentazione occorrente in relazione alle qualificazioni delle due mandanti, nella parte in cui non prescrivono alcun termine per la rimozione delle deroghe in questione.
Tale ultima censura è comunque infondata poichè l’invocato art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163/06, che contempla per la rimozione delle deroghe un termine di dieci giorni, non è applicabile agli appalti relativi ai settori speciali, quale quello di specie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 206, comma 1, stesso decreto.
Parimenti infondato -oltre che come detto tardivo- il motivo sub 2. La deroga risulta infatti prevista e disciplinata nella comunicazione del 23.7.2012 di R.F.I. come una sorta di qualificazione “ponte” ai fini della partecipazione alle gare, ferma restando la necessità  -in ipotesi di aggiudicazione- di rimozione ai fini dell’efficacia della stessa; meccanismo questo, peraltro recepito nel bando della gara in questione. Nessuna violazione può dunque essere imputata alle predette società  ricomprese nella compagine dell’A.T.I. aggiudicataria definitiva.
1.3.- Con il quarto motivo si lamenta poi la presunta incompetenza del soggetto che ha adottato il provvedimento di aggiudicazione. Sta di fatto che l’aggiudicazione è stata disposta dal Direttore dell’Ufficio Direzione Approvvigionamenti Sistemi di Italferr, ossia l’organo a ciò competente; lo stesso che aveva disposto l’originaria aggiudicazione in favore dell’A.T.I. Bombardier.
1.4.- Veniamo, infine, ai motivi da cinque a otto.
Questi ripropongono le stesse questioni già  introdotte con il ricorso incidentale e con quello principale, in buona parte già  sfavorevolmente scrutinate in sede cautelare da questa Sezione e dal Consiglio di Stato, sulla scorta di argomentazioni dalle quali il Collegio non ritiene di discostarsi.
1.4.1.- Più precisamente, il motivo sub cinque concerne la questione della composizione dell’A.T.I. Ansaldo, nella quale non sarebbe stata rispettata la corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione; composizione che, peraltro, si assume illegittimamente variata in corso di gara (motivo sub III del ricorso incidentale).
In proposito ha ritenuto il giudice di appello, giusta ordinanza n. 4158/2013, che “l’art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, secondo la condivisibile interpretazione recentemente ribadita dal Consiglio di Stato anche in sede consultiva 26 giugno 2013, n. 3909/2011, non impone quote minime di esecuzione e, dunque, nel caso di specie, non vieta alla mandante del sub-raggruppamento orizzontale di eseguire lavori inferiori al 10%” ; e, inoltre, che “la modificazione del riparto interno al (sub) raggruppamento orizzontale non inficia la partecipazione di Ansaldo S.T.S., atteso che si tratta di modifica imposta dalla stazione appaltante con atto non gravato dall’odierna appellante”.
1.4.2.- Discorso analogo per il motivo sub 8. Questo afferisce alla questione della mancata sottoscrizione del foglio n. 95 dei 188 di cui si componeva la “Lista delle categorie di lavorazioni, servizi e forniture previste per l’esecuzione dell’opera” (motivo questo comune al ricorso principale). Sia il Consiglio di Stato che questo Tar in primo grado hanno qualificato l’omissione come mero errore materiale, inidoneo a giustificare l’esclusione dalla gara, anche in considerazione dell’apposizione del timbro della società  sul foglio di cui si discute; e, in particolare, questo giudice ha anche rilevato la nullità  per contrasto con l’art.46, comma 1 bis del d.lgs. n.163/06, della clausola di gara che comminava l’esclusione in ipotesi di mancata sottoscrizione.
1.4.3.- Infine i motivi sub sei e sette, che pure riguardano l’organizzazione del raggruppamento Ansaldo. Si assumono violati i principi applicabili alle A.T.I. miste, avendo la mandataria assunto non solo i lavori della categoria prevalente ma anche le prestazioni riconducibili alle categorie OG1 e OG11 (motivo sub IV del ricorso incidentale); nonchè illegittimamente frazionate sia la categoria prevalente che le categorie scorporabili (ancora motivo sub IV.3 del ricorso incidentale) .
In verità , quanto al primo profilo, nessuna disposizione -neanche del bando- preclude alla mandataria di eseguire lavorazioni scorporabili; e, quanto al secondo, l’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 prevede che il raggruppamento misto possa essere costituito da uno o più sub-raggruppamenti orizzontali che si aggiungono all’a.t.i. verticale, con la precisazione che i sub-raggruppamenti orizzontali possono essere costituiti “sia per la categoria principale che per ciascuna delle categorie scorporabili” (cfr. comma 6). Del resto, anche riguardando la questione sotto il profilo della ratio di un ipotetico ma non rintracciabile divieto nella direzione indicata, non si comprende a quale esigenza interesse dovrebbe corrispondere in chiave di pubblico.
1.4.5.- In sintesi, anche i motivi da cinque a otto non meritano accoglimento.
2.- L’infondatezza dei motivi aggiunti appena esaminati fa sì che si consolidino l’atto di revoca della precedente aggiudicazione e la nuova aggiudicazione in favore dell’A.T.I. Ansaldo; ciò che conseguentemente esclude la configurabilità  di qualsivoglia interesse all’annullamento degli atti originariamente gravati con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti dall’A.T.I. Ansaldo stessa, ricorrente principale (vale a dire la determinazione di escluderla dalla gara e l’originaria aggiudicazione -poi revocata- in favore dell’A.T.I. Bombardier).
Orbene, stando ai principi di diritto da ultimo sanciti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2014, la regola dell’esame preliminare del ricorso incidentale paralizzante deve ritenersi recessiva nell’ipotesi in cui -per quel che qui rileva- il ricorso principale si riveli manifestamente improcedibile. Ed è questo il caso di specie.
La dichiarazione di improcedibilità  del ricorso introduttivo e dei relativi motivi aggiunti determina quindi anche l’improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale e dei secondi motivi aggiunti. I menzionati atti, invero, non risultano -diversamente dai primi motivi aggiunti già  esaminati- convertibili in autonoma impugnativa; il ricorso incidentale poichè non proposto nel termine di 30 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati e i secondi motivi aggiunti poichè notificati in via esclusiva ai procuratori costituti in giudizio.
3.- In conclusione, vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo e i relativi motivi aggiunti prodotti in data 14 ottobre 2013 nonchè, conseguentemente, il ricorso incidentale e i secondi motivi aggiunti, prodotti in data 29 gennaio 2014.
Vanno invece in parte dichiarati inammissibili e in parte respinti i primi motivi aggiunti proposti dall’A.T.I. ricorrente incidentale, depositati il 9 dicembre 2013, previa conversione in ricorso autonomo.
Considerata la complessità  della controversia, il Collegio ritiene tuttavia di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) quanto al ricorso principale e ai relativi motivi aggiunti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse;
2) quanto al ricorso incidentale e ai motivi aggiunti depositati in data 29.1.2014, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse;
3) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 9.12.2013 in parte li respinge e in parte li dichiara inammissibili;
4) compensa tra tutte le parti le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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