Commercio, industria, turismo – Avviso pubblico – Aiuti alle piccole imprese innovative – Requisiti di ammissione – Carattere innovativo dell’attività – Dimostrazione
àˆ legittimo il diniego di concessione di aiuto alle piccole imprese innovative, ove l’interessato non sia in grado di dimostrare il possesso del requisito qualificante, prescritto dal bando, rappresentato dal carattere totalmente innovativo dell’attività indicata nella domanda (nella specie la ricorrente, secondo il TAR, si era limitata ad estrapolare, a riprova della bontà della propria proposta ma senza che da ciò potesse tuttavia desumersi alcunchè a sostegno delle proprie censure, singole parti della relazione tecnica di valutazione del piano d’impresa – elaborata da soggetto esperto ed indipendente di cui si avvalga l’Ente in applicazione dell’avviso pubblico- nella quale il carattere di innovatività dell’attività , sotto il duplice profilo dello sviluppo e della ricerca, era ravvisabile in misura solo parziale e non invece piena come l’avviso inderogabilmente richiedeva).
N. 00638/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01921/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1921 del 2011, proposto da:
Fowhe S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Alessia Quarta, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Bari, Piazza Massari
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anastasia Montinaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Viviana Altini in Bari, via Luzzati n.15
nei confronti di
Tointech S.r.l., Tekniconvert S.r.l., Bioresult S.r.l.
per l’annullamento
e per la declaratoria di nullità , previa sospensione:
– della graduatoria approvata con atto dirigenziale n. 1108 del 24 giugno 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 30.6.2011;
– di tutti gli altri atti comunque presupposti, consequenziali e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Alessia Quarta e avv. Luca Vergine, su delega dell’avv. Anastasia Montinaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dalla Regione Puglia, ai sensi del Regolamento regionale n. 20 del 14.10.2008 (e del successivo Regolamento regionale n. 15 del 30.9.2010) per la concessione di “Aiuti alle piccole imprese innovative operative”, di cui all’avviso approvato con atto dirigenziale n. 902 del 7.9.2010, poi modificato con il successivo atto dirigenziale n. 995 in data 1.10.2010.
La domanda presentata dalla ricorrente è stata ritenuta non accoglibile in quanto “Non è stata fornita evidenza che l’attività svolta dall’impresa, di cui alla spesa attestata in relazione a quanto previsto al punto 2 dell’art. 9 dell’Avviso, costituisca attività di ricerca. Non risulta evidente che l’impresa possa sviluppare prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi, che apportino un miglioramento rispetto allo stato dell’arte”.
La ricorrente impugna, pertanto, gli atti in epigrafe, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione dei requisiti di partecipazione.
Le società Tointech S.r.l., Bioresult S.r.l. e Tekniconvert S.r.l. sarebbero state ammesse a finanziamento, rispettivamente nelle posizioni nn. 9, 6 e 7 in graduatoria, pur essendo sprovviste dei requisiti di partecipazione;
2) Infondatezza delle motivazioni dell’esclusione.
Si è costituita la Regione Puglia, eccependo l’inammissibilità del ricorso (per mancata impugnazione del provvedimento finale e/o degli atti presupposti della procedura, nonchè per mancata impugnazione della decisione sul ricorso gerarchico) e comunque chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Alla camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 la Sezione, con ordinanza n. 1027/2011, ha respinto l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del giorno 12 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni processuali, in quanto il ricorso è infondato nel merito, per le ragioni che di seguito si espongono.
2.1. Va prima esaminato il secondo motivo di ricorso, posto che l’interesse all’esame della prima censura può ritenersi sussistente solo nella misura in cui risulti che la ricorrente non avrebbe dovuto essere esclusa. La ricorrente, infatti, nel caso in cui ne fosse acclarata la legittima esclusione, non potrebbe ottenere alcun vantaggio dall’eventuale esclusione delle controinteressate.
2.2. Con riguardo alla doglianza con la quale la ricorrente contesta il giudizio di non accoglibilità della propria istanza di accesso alle agevolazioni la Sezione condivide e fa propri i rilievi già formulati nella sede cautelare, secondo i quali « la ricorrente non ha dedotto nè dimostrato di essere qualificabile come “impresa innovativa” ai sensi dell’art. 2 comma 1 del regolamento, ossia che essa, a prescindere dal progetto per il quale chiede di accedere a finanziamento, ha sostenuto, in almeno uno dei tre anni precedenti, costi pari ad almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi per attività qualificabile come “attività di ricerca” ».
2.2.1. Sul punto la difesa regionale ha efficacemente evidenziato il carattere tassativo e non già esemplificativo dell’elenco di attività , indicate nell’Allegato E all’avviso pubblico, inquadrabili come attività di Ricerca e Sviluppo in analogia con quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 76 del 28 marzo 2008, rappresentando la circostanza che l’attività presentata dalla società ricorrente non può essere ricondotta ad alcuna delle attività di cui al citato elenco, i cui costi di ricerca e sviluppo siano pari ad almeno il 15% del totale dei costi operativi. Le considerazioni della Regione muovono dall’analisi del piano d’impresa allegato alla domanda di partecipazione della ricorrente.
2.2.2. Nella prospettazione attorea, invece, l’attività proposta sarebbe “qualificabile come attività di ricerca, in particolare nei termini di cui alla lett. c)” dell’Allegato E.
2.2.3. Secondo quanto riportato nel citato Allegato E all’avviso pubblico sono attività di Ricerca e Sviluppo:
“a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti i nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purchè non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”.
2.2.4. Orbene, nella relazione tecnica di valutazione del piano di impresa allegato alla domanda della ricorrente, prodotta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. in qualità di esperto indipendente incaricato ai sensi dell’art.11 lett. b) dell’avviso, di cui si è avvalsa la Regione (v. allegato n. 10 della produzione documentale della Regione), con riferimento al profilo dell’inquadrabilità o meno dell’attività indicata dalla ricorrente fra quelle di Ricerca e Sviluppo, si evidenzia che “se da un lato è indubbia l’innovatività per il contesto locale della sperimentazione sviluppata su tecnologie di terzi (l’attivazione sperimentale di due stazioni base per l’erogazione del servizio di accesso ad Internetmediante la tecnologia wireless Ripwave Navini CISCO System) dall’altro è difficile distinguere l’attività descritta da una tipica fase di test e lancio commerciale di un nuovo prodotto/servizio (p.e. due stazioni, invece di una sola potrebbero indicare non una necessità tecnica di sperimentazione, ma la necessità di avviare con un minimo di massa critica un’azione commerciale sul territorio. Vedi le modalità puramente commerciali utilizzate per promuovere la “sperimentazione”)”.
2.2.5. A fronte dei rilievi svolti dalla Regione, la ricorrente non ha dimostrato che l’attività indicata nella domanda possa integrare i requisiti dell’attività di ricerca, essendosi invece limitata ad estrapolare, a riprova della bontà della propria proposta, singole parti della citata relazione tecnica, senza che da ciò tuttavia possa desumersi alcunchè a sostegno delle proprie censure.
Gli atti di causa, dunque, attestano la correttezza dell’operato della Regione allorchè ha ritenuto non accoglibile l’istanza presentata dalla ricorrente.
La censura sul punto è, quindi, infondata e va pertanto respinta.
2.3. La reiezione del secondo motivo di ricorso determina l’inammissibilità , per carenza di interesse, della prima censura (al riguardo v. quanto osservato supra, sub 2.1.).
In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
La particolarità della vicenda giustifica nondimeno la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)