1. Accesso ai documenti – Pubblico impiego – Dirigenza scolastica – Assegnazione incarichi – Procedura paraconcorsuale – Principio di trasparenza, ex art. 1 d.lg. 33/13
2. Accesso ai documenti – Pubblico impiego – Dirigenza scolastica – Assegnazione incarichi – Procedura paraconcorsuale – Interesse qualificato – Sussiste
1.La domanda di accesso, ex art. 116 c.p.a., agli atti acquisiti e formati in seno alla procedura di assegnazione periodica degli incarichi dei dirigenti scolastici, presentata da uno dei partecipanti, non incontra alcuna limitazione. La natura paraconcorsuale della procedura in argomento fa sì che la stessa sia soggetta al principio generale di trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli atti concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e dell’attività della p.a., accolto dall’art. 11 del d.lg. 150/09, ora confluito nell’art. 1 del d.lg. 33/13.
2. La domanda di accesso ai documenti, ex art. 116 c.p.a., presentata da uno dei partecipanti alla procedura di assegnazione periodica degli incarichi dei dirigenti scolastici, finalizzata a verificare la trasparenza delle operazioni concorsuali, è strettamente connessa alla posizione differenziata dell’istante e non richiede il bilanciamento con l’interesse pubblico, con il quale trova piena coincidenza tenuto conto del principio di piena trasparenza dei processi organizzativi e decisionali della p.A.
N. 00624/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01385/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2013, proposto da:
Nunzia Tarantini, rappresentato e difeso dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso Bice Annalisa Pasqualone in Bari, via Dalmazia, 161;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Stato Di Bari, presso la quale sono domiciliati in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Giovanni De Nicolo;
per l’annullamento
del diniego di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) inerenti alla procedura di assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici della Regione Puglia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Elena Cafaro e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, Dirigente scolastico, in disponibilità per la nomina presso scuole della regione Puglia, presentava in data 21 giugno 2013 domanda di mobilità , nella quale chiedeva il riconoscimento della precedenza ai sensi della l. 104/92 e indicava, in ordine di preferenza, le seguenti sedi: ITC Padre A.M. Tannoia di Corato e Liceo scientifico O. Tedone di Ruvo di Puglia.
Pubblicati i movimenti la ricorrente risultava assegnata d’ufficio all’IISS Federico II di Corato, mentre alla sede, I.T.C. Padre A.M. Tannoia di Corato, indicata come prima preferenza, risultava assegnato il prof. Giovanni De Nicolo.
La ricorrente chiedeva quindi di accedere a tutti gli atti amministrativi inerenti al procedimento di assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici, relativamente alla valutazione della sua posizione, alle istanze presentate dagli altri aspiranti per l’assegnazione all’ I.T.C. Padre A.M. Tannoia di Corato, ivi compresa la documentazione presentata a corredo di eventuali precedenze ex l. 104/92 o comunque inerente allo stato di salute dei ricorrenti ed ogni altro atto riguardante la procedura e il mutamento dell’incarico di essa ricorrente.
Con nota del 16 settembre 2013 l’Ufficio scolastico regionale, riscontrando l’istanza ribadita dalla ricorrente anche nel verbale del 23 agosto 2013 di consegna della domanda presentata dal prof. Giovanni Di Nicolo, respingeva l’istanza di accesso relativa agli altri documenti richiesti, ritenendola inammissibile perchè meramente esplorativa e finalizzata ad esercitare la vigilanza sul rispetto, da parte dell’amministrazione procedente, dei canoni di trasparenza dell’attività amministrativa.
La ricorrente si rivolgeva pertanto a questo Tribunale chiedendo accertarsi il suo diritto ad accedere agli atti richiesti con istanza del 5 agosto 2013 e negati dall’Ufficio scolastico regionale con nota del 16 settembre 2013, dolendosi della illegittimità del diniego per i seguenti motivi:
– violazione e falsa applicazione degli articoli 1,3, 22 e 25 l. 241/90 e dell’art. 6 del d.P.R. 184/06;
– violazione degli articoli 24 e 97 Cost.;
– violazione del diritto di difesa, violazione dei principi in materia di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;
– eccesso di potere per difetto di presupposto, nonchè per erroneo e omesso apprezzamento dei presupposti considerati, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento.
Si costituivano il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia con il ministero dell’Avvocatura distrettuale senza articolare difese, nè depositare documenti.
Il Collegio disponeva pertanto la produzione da parte delle amministrazioni resistenti della graduatoria o dell’atto equipollente dal quale evincere l’ordine di priorità e gli eventuali titoli di preferenza o precedenza degli aspiranti alla sede chiesta e non ottenuta dalla ricorrente, onde verificare l’esistenza e la permanenza di un interesse qualificato della stessa ad acquisire copia dei documenti oggetto dell’istanza di accesso.
L’Ufficio scolastico regionale non ha depositato quanto richiesto, ma si è limitato a ribadire i criteri delle operazioni e ad affermare di aver assegnato alla ricorrente una sede più vicina al luogo di residenza del coniuge, rispetto alle sedi indicate fra le preferenza nella domanda di mobilità .
Occorre, in via preliminare, esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata all’udienza di discussione dalla difesa erariale sul presupposto che all’istanza del 5 agosto 2013 fosse seguito un primo diniego che la ricorrente non ha impugnato, limitandosi a rivolgere le proprie doglianze solo avverso la nota del 16 settembre 2013.
L’eccezione non è provata nei fatti costitutivi poichè del precedente diniego la difesa erariale non ha prodotto alcuna documentazione, nè può ritenersi esonerata da tale onere per il riferimento fatto, nella nota del 16 settembre 2013, al verbale del 23 agosto 2013 di accesso ai soli documenti inerenti alla domanda del prof. Di Nicolo.
Allo stato degli atti, seppure un primo diniego ci fosse stato, il Collegio deve ritenere l’eccezione sollevata dal MIUR infondata per difetto di prova, non potendo stabilire, in mancanza dell’atto, se il diniego impugnato sia un mero atto confermativo o una conferma come tale impugnabile.
Passando al merito del giudizio è opportuno premettere che le operazioni di assegnazione periodica degli incarichi ai dirigenti scolastici, costituiscono una procedura paraconcorsuale, come tale soggetta in via generale ad evidenza pubblica.
Sussistono quindi sufficienti ragioni per consentire l’accesso di uno dei partecipanti, senza limitazione, agli atti acquisiti e formati in seno a detta procedura, ivi comprese le domande degli altri aspiranti, sia perchè costoro, nel produrre i documenti che li riguardano, unitamente alla domanda di partecipazione, implicitamente consentono che siano accessibili dagli altri concorrenti, sia perchè la trasparenza degli atti inerenti ogni aspetto dell’organizzazione e dell’attività della p.a. – tale è la procedura di gestione delle piante organiche, mediante mobilità concorsuale – al fine di favorire forme diffuse di controllo, è principio generale accolto dall’art. 11 del d.lg. 150/09, ora confluito nell’art. 1 del d.lg. 33/13.
Ne consegue che la motivazione addotta dal’Ufficio scolastico regionale, a sostegno del diniego opposto all’istanza della ricorrente, è illegittima perchè la finalità alla stessa ascritta di verificare la trasparenza delle operazioni concorsuali, non solo è ammissibile, perchè strettamente connessa alla posizione differenziata che la ricorrente riveste, in qualità di concorrente alla selezione con diritto a prendere visione dei relativi atti, ma neppure richiede il bilanciamento con l’interesse pubblico con il quale trova piena coincidenza, tenuto conto dell’aspirazione delle recenti riforme, sopra ricordate, alla piena trasparenza dei processi organizzativi e decisionali della pubblica amministrazione.
La domanda deve essere quindi accolta con ordine alle Amministrazioni costituite di rilasciare alla ricorrente copia della richiesta documentazione non ancora consegnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Puglia di consegnare alla ricorrente i documenti richiesti con l’istanza di accesso del 5 agosto 2013.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento in solido delle spese di giudizio che liquida in € 1.500 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)