1. Procedimento amministrativo – Ordinanza contingibile e urgente  – Indicazione dei presupposti – Motivazione specifica e dettagliata


2. Procedimento amministrativo – Ordinanza contingibile ed urgente  – Partecipazione effettiva al procedimento – Va garantita


3. Procedimento amministrativo – Ordinanza contingibile ed urgente – Regione Puglia –  Potere  extra ordinem per chiusura impianto di distribuzione carburanti – Non sussiste – Potere tipico e ordinario ex L.R. n. 23/2004 e relativo regolamento di attuazione n. 2/2006 – Sussiste
 
4. Processo  amministrativo – Giudizio cautelare – Ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54, D.Lgs. n. 267/2000 – Periculum in mora – Sussiste

1. Nell’ordinanza sindacale ex artt. 50 e 54, D.Lgs. n. 267/2000 devono essere specificamente e dettagliatamente descritti in motivazione i presupposti per la sua adozione (i.e. emergenze sanitarie o di igiene pubblica di cui all’art. 50, comma 5 TUEL, ovvero necessità  di prevenire o di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità  pubblica e la sicurezza urbana ex art. 54, comma 4 TUEL).


2. L’ordinanza sindacale che, da un lato, dispone la chiusura dell’impianto e, dall’altro lato, informa il destinatario che l’ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, indicando anche il nominativo del responsabile del procedimento, oltre alla possibilità  della presentazione di memorie scritte e documenti – oltre a violare il principio di tipicità  degli atti amministrativi – non garantisce agli interessati una effettiva partecipazione procedimentale imposta dalla legge n. 241/1990.


3. La normativa regionale in tema di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria (legge regionale n. 23/2004 e regolamento regionale n. 2/2006) ha disciplinato in via ordinaria la fattispecie delle verifiche di incompatibilità  degli impianti esistenti, ivi inclusa la revoca di autorizzazione degli impianti in situazioni di incompatibilità  (cfr. art. 6 regolamento regionale n. 2/2006), sicchè, di conseguenza, l’ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54, D.Lgs. n. 267/2000 con cui il Sindaco ha ordinato la chiusura, la rimozione e la rimessa in pristino dell’impianto di distribuzione carburanti, appare essere stata adottata al di fuori delle ipotesi legislativamente consentite dagli artt. 50 e 54 del TUEL che conferiscono al Sindaco un potere extra ordinem esercitabile unicamente a fronte di situazioni eccezionali cui non è possibile rispondere mediante i poteri tipici ed ordinari attribuiti alla Amministrazione.


4. Ricorre il presupposto del periculum in mora per concedere la sospensione dell’ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54, D.Lgs. n. 267/2000 con cui il Sindaco ha ordinato la chiusura, la rimozione e la rimessa in pristino dell’impianto di distribuzione carburanti in considerazione del fatto che l’impianto costituisce l’unica fonte di reddito per il ricorrente.

N. 00267/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00538/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2014, proposto da Ludoil R.E. S.p.A. e Aquilino Pasquale, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Tretola, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Daloiso in Bari, via Abate Gimma, 231;

contro
Comune di Troia;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza sindacale n. 5 del 30.1.2014 notificata alla Ludoil R.E. s.p.a. il 6.2.2014 ed alla ditta Pasquale Aquilino il 13.2.2014 con la quale il Sindaco del Comune di Troia ha ordinato la chiusura, la rimozione e la rimessa in pristino dell’impianto di distribuzione carburanti esistente in Troia in viale Kennedy;
– degli altri atti e provvedimenti specificamente indicati in ricorso;
– di ogni altro atto o provvedimento collegato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 per la parte ricorrente il difensore avv. Luigi Tretola;
 

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la gravata ordinanza sindacale n. 5/2014, emanata ai sensi degli artt. 50 e 54 dlgs n. 267/2000 (disposizioni espressamente menzionate a pag. 1 del provvedimento), appare non conforme a quanto previsto dal TUEL;
Rilevato, infatti, che non sono stati specificamente e dettagliatamente descritti in motivazione i presupposti per la sua adozione (i.e. emergenze sanitarie o di igiene pubblica di cui all’art. 50, comma 5 TUEL, ovvero necessità  di prevenire o di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità  pubblica e la sicurezza urbana ex art. 54, comma 4 TUEL);
Considerato, inoltre, che le citate disposizioni del TUEL (artt. 50 e 54) conferiscono al Sindaco un potere extra ordinem esercitabile unicamente a fronte di situazioni eccezionali cui non è possibile rispondere mediante i poteri tipici ed ordinari attribuiti alla Amministrazione; che, tuttavia, nel caso di specie la normativa regionale in tema di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria (legge regionale n. 23/2004 e regolamento regionale n. 2/2006) ha disciplinato in via ordinaria la fattispecie delle verifiche di incompatibilità  degli impianti esistenti, ivi inclusa la revoca di autorizzazione degli impianti in situazioni di incompatibilità  (cfr. art. 6 regolamento regionale n. 2/2006); che, conseguentemente, l’impugnato provvedimento sindacale contingibile ed urgente appare essere stato adottato al di fuori delle ipotesi legislativamente consentite;
Ritenuto, altresì, che la censurata ordinanza appare violativa del principio di tipicità  degli atti amministrativi; che, infatti, da un lato la stessa dispone la chiusura dell’impianto, dall’altro lato a pag. 3 informa che l’ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, indicando anche il nominativo del responsabile del procedimento, oltre alla possibilità  della presentazione di memorie scritte e documenti; che, conseguentemente, detto provvedimento non appare aver garantito agli interessati una effettiva partecipazione procedimentale imposta dalla legge n. 241/1990;
Ritenuto, infine, che la nota comunale prot. n. 16201 del 9.9.2013 è stata riscontrata dalla ricorrente Ludoil con l’invio della nota del 26.9.2013 contenente il richiesto progetto di adeguamento; che, tuttavia, la proposta progettuale della società  non è stata valutata dalla Amministrazione resistente che non ne dà  conto nella motivazione della gravata ordinanza n. 5/2014;
Ritenuta, da ultimo, la sussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora, in considerazione del fatto che l’impianto per cui è causa costituisce l’unica fonte di reddito per l’Aquilino;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti cautelari del fumus boni iuris necessari per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Troia al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dei ricorrenti Ludoil R.E. S.p.A. e Aquilino Pasquale, liquidate in complessivi € 1.000,00, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)