Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Volume tecnico – Permesso di costruire – Non necessità – D.I.A. – Sufficienza
La realizzazione di un c.d “volume tecnico”, caratterizzato da un rapporto di strumentalità , proporzionalità e dalla impossibilità di soluzioni progettuali diverse, non configura un intervento di nuova costruzione che, ai sensi dell’art. 10, comma 1°, lett. a), D.P.R. n. 380/2001, necessita del previo rilascio del permesso di costruire, rientrando piuttosto nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato della d.i.a., la cui mancanza comporta, peraltro, sotto il profilo sanzionatorio, la comminazione di una mera sanzione pecuniaria e non della rimozione o demolizione del manufatto edilizio.
N. 00622/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2014, proposto da:
Beatrice Deluca, Libera Clemente, Maria Michela Prencipe, Maria Pagano, Paolo Pagano, Maria Michela Dell’Acquila, Nunzia Solitro, rappresentati e difesi dagli avv. Natale Clemente, Antonella Iacobellis, con domicilio eletto presso Natale Clemente in Bari, via Dante, 193;
contro
Comune di Vieste;
nei confronti di
Antonio Del Duca, Antonio Del Duca, Del Duca Costruzioni S.r.l.;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 06 reg. ord. del 13/01/2014, notificata il 22/01/2014;
di ogni atto presupposto connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto in quanto lesivo ed occorrendo del verbale del Comando dei Vigili Urbani di Vieste n. 327 del 29/09/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Natale Clemente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti – proprietari di immobili siti in edificio condominiale in Vieste alla via Saragat n. 27, 29 e 31 – impugnano l’ingiunzione di cui in epigrafe con la quale il Comune di Vieste ha loro ordinato, in qualità di utilizzatori del fabbricato, la demolizione di una “vecchia struttura in muratura delle dimensioni di m. 3.50x2x 2.5H adibito a vano autoclave delle abitazioni site ai civici 27, 29 e 31 di via Saragat” sorgente su suolo di “proprietà della soc. Del Duca Costruzioni SRL”, in quanto il manufatto è stato realizzato in assenza di permesso di costruire.
I ricorrenti deducono violazione di legge ed eccesso di potere sotto un triplice profilo:
1) affermando che l’intervento edilizio in questione in quanto vano tecnico sarebbe riconducibile alla disciplina di cui all’art. 6, c. 2 lett. A del DPR 380/01, assentibile con semplice comunicazione di inizio lavori; ovvero, in subordine, come opera soggetta a DIA (recte SCIA9 ex art. 22 del DPR n. 380/01;
2) non competerebbe al Comune verificare se l’opera è realizzata su terreno di proprietà altrui;
3) violazione delle disposizioni partecipative al procedimento amministrativo ex L. n. 241/90.
L’intimata Amministrazione non si è costituita in giudizio, neppure si è costituita l’intimata Del Duca Costruzioni SRL.
In via preliminare, il Tribunale osserva che, in relazione agli atti di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive della parte, resa edotte di tale eventualità , senza che rilevi la mancata costituzione in giudizio, per l’udienza cautelare, dell’amministrazione e del soggetto contro interessato intimati.
Il ricorso risulta fondato.
Dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti risulta che il manufatto in questione costituisce l’alloggiamento dell’autoclave del complesso condominiale realizzato contestualmente allo stesso dal costruttore impresa Del Duca sicchè lo stesso presenta i requisiti per essere classificato come pertinenza del medesimo come vano tecnico.
Va ricordato che, per consolidata giurisprudenza, per l’identificazione della nozione di volume tecnico rilevano tre parametri: il primo, positivo e di tipo funzionale costituto dall’esistenza di un rapporto di strumentalità necessaria tra il manufatto e l’utilizzo della costruzione a cui accede; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all’interno della parte abitativa, e dall’altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti. Pertanto, rientrano in tale nozione solo le opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico – funzionali della costruzione stessa.
Se così è, l’opera non necessitava di un permesso di costruire
Come la Sezione ha già avuto modo di rilevare (sentenza 10/01/2013 n. 17) << l’intervento realizzato non si configura come “nuova costruzione”, per la quale occorre munirsi preventivamente del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, rientrando piuttosto nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato della d.i.a., a mente dell’art. 22 dello stesso T.U. dell’edilizia.
Le osservazioni che precedono rilevano indubbiamente ai fini del regime sanzionatorio applicabile al caso di specie.
Infatti, l’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – secondo cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità del medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione – non trova applicazione nel caso di opere realizzate in assenza della prescritta denuncia di inizio di attività . Tale ultima ipotesi va ricondotta, invece, al regime sanzionatorio previsto dall’art. 37 dello stesso T.U. dell’edilizia, che dispone l’inflizione di una mera sanzione pecuniaria, non ricorrendo nessuna delle circostanze menzionate nel secondo comma.>>.
Previo assorbimento delle ulteriori censure, il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Anche in considerazione del fatto che l’attività è stata comunque intrapresa in assenza di d.i.a., sussistono giusti motivi per disporre l’equa compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)