1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti partecipazione a gara – Irregolarità  DURC – Esclusione – Domanda di regolarizzazione in corso di gara – Effetti


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti partecipazione a gara – Irregolarità  DURC – Esclusione – Definitività  accertamento insoluto – Mancato invito a regolarizzazione di debito non contestato – Effetti


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di partecipazione alla gara – Acquisizione del DURC – Finalità 


4. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di partecipazione alla gara – Rilevanza in ambito europeo del requisito della regolarità  fiscale e contributiva – Termine finale della sussistenza del requisito della regolarità  fiscale e contributiva

1. Le eventuali operazioni di regolarizzazione della posizione contributiva in corso di gara, pur rilevando ai fini della sanatoria della posizione individuale per il futuro, non consentono, tuttavia, ex post di eliminare la causa di esclusione; costituendo, infatti, il requisito della regolarità  contributiva una condizione di partecipazione alla gara, la sua mancanza alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, a nulla rilevando la regolarizzazione postuma, quand’anche ricondotta retroattivamente, quanto a efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento.


2. La definitività  dell’accertamento di un insoluto verso l’Ente previdenziale con riferimento a una ben precisa data, non può dirsi preclusa dal mancato invito da parte dell’Ente alla regolarizzazione di un debito non contestato; la successiva regolarizzazione, pur potendo rilevare ad altri fini, in relazione alle posizioni reciproche di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio tra impresa ed Ente previdenziale o assicurativo e con riferimento ad un diverso e successivo arco temporale, non può in ogni caso cancellare il fatto storico dell’accertato inadempimento alla data della dichiarazione contrastante.


3. La verifica disposta dalla stazione appaltante con l’acquisizione del DURC, mira a fotografare la corrispondenza o meno tra quanto dichiarato in sede di partecipazione e quanto risulta dagli archivi degli Istituti deputati al relativo rilascio, con riferimento a un preciso momento storico (quello della dichiarazione sulla regolarità  contributiva) e ciò al fine precipuo di accertare la sussistenza del requisito richiesto in capo ai concorrenti; requisito non altrimenti surrogabile con una successiva regolarizzazione.


4. Rileva anche in ambito europeo la sussistenza del requisito della regolarità  fiscale e contributiva, requisito che deve inderogabilmente sussistere al momento ultimo della presentazione delle offerte.
*
Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 23 febbraio 2015, n. 874 – 2015, ordinanza 2 luglio 2014, n. 2874 – 2014, decreto cautelare 10 giugno 2014, n. 2441 – 2014; ric. n. 4769 – 2014. 

N. 00608/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2014, proposto da: 
Sistema s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con le società  HGV Advertising s.r.l.u., ETT s.p.a., Claudio Grenzi s.a.s., Linkhs Management and Technology s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Falcicchio, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra Tamburrano in Bari, via De Rossi, 135; 

contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari, P.za Massari; 

nei confronti di
Bawer s.p.a.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– della determina dirigenziale n. 147 del 24.02.2014 del Comune di Altamura, con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura aperta “per la fornitura e posa in opera di arredi, strutture espositive, dotazioni tecnologiche, illuminotecnica, pubblicazioni e servizi di comunicazione audiovisiva per la costituzione della rete museale dell’uomo di Altamura articolata in tre sedi” indetta dal Comune di Altamura con bando dell’11.09.2013;
– di ogni altro atto della procedura, ivi compresi tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, specificamente indicati in ricorso;
nonchè per l’annullamento e per la declaratoria d’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato ed eventualmente a stipularsi e per il risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 e uditi per le parti i difensori avv.ti Pietro Falcicchio ed Emilio Bonelli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I. La società  ricorrente è stata esclusa dalla gara per la fornitura e posa in opera di arredi, strutture espositive e dotazioni varie per la costruzione della “rete museale dell’uomo di Altamura”, indetta dal Comune di Altamura in data 11.09.2013.
L’esclusione, disposta all’esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione è motivata in relazione al D.U.R.C. emesso in data 17.01.2014, acquisito d’ufficio dall’Amministrazione, attestante la situazione di non regolarità  “per insoluto da quantificare” della Sistema s.r.l., capogruppo dell’A.T.I. ricorrente, quanto al versamento dei contributi previdenziali alla data del 30 ottobre 2013, data di presentazione dell’offerta.
Si è costituita l’Amministrazione comunale chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 30 aprile 2014, previo avviso alle parti sulla possibilità  di definire il giudizio ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Tanto premesso in fatto, il Collegio in diritto ritiene il ricorso infondato, per le ragioni di seguito esposte.
II.1. La ricorrente sostiene che l’operato della Stazione appaltante debba ritenersi illegittimo, avendo la stessa erroneamente considerato come definitivo un insoluto accertato dall’Ente previdenziale, ma senza che quest’ultimo avesse preventivamente invitato l’A.T.I. ricorrente a regolarizzare la propria posizione, così come invece prevede l’art. 31, comma 8, D.L. 21.6.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in L. 9.8.2013 n. 98.
II.2. Sul punto il Collegio ritiene di poter richiamare condivisa giurisprudenza che ha chiarito come le eventuali operazioni di regolarizzazione della posizione contributiva in corso di gara, pur rilevando ai fini della sanatoria della posizione individuale per il futuro, non per questo consentono ex post di eliminare la causa di esclusione.
Costituendo, infatti, il requisito della regolarità  contributiva una condizione di partecipazione alla gara, la sua mancanza alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente. Pertanto, a nulla può valere la regolarizzazione postuma, quand’anche ricondotta retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento (cfr. Ad. Plen. n. 8 del 4.5.2012; Tar Lazio, Roma, sez. III quater, n. 3545 del 31.3.2014; Tar Puglia – Lecce, sez. II, n. 761 del 13.3.2014 e sez. III, n. 1077 del 22.04.2014; Parere AVCP n. 14 del 14.02.2013).
Nè la definitività  dell’accertamento con riferimento ad una ben precisa data può dirsi preclusa dal mancato invito alla regolarizzazione di un debito non contestato. La successiva regolarizzazione, pur potendo rilevare ad altri fini, in relazione alle posizioni reciproche di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio tra impresa ed Ente previdenziale o assicurativo e con riferimento ad un diverso e successivo arco temporale, non può in ogni caso cancellare il fatto storico dell’accertato inadempimento alla data della dichiarazione contrastante (Cons. St., sez. VI, n. 104 del 12 gennaio 2011).
La verifica disposta dalla Stazione appaltante con l’acquisizione del DURC, infatti, mira a fotografare la corrispondenza o meno tra quanto dichiarato in sede di partecipazione e quanto risulta dagli archivi degli Istituti deputati al relativo rilascio, con riferimento ad un preciso momento storico (quello della dichiarazione sulla regolarità  contributiva) e ciò al fine precipuo di accertare la sussistenza del requisito richiesto in capo ai concorrenti; requisito non altrimenti surrogabile con una successiva regolarizzazione.
Nel caso di specie poichè le irregolarità  contributive a carico della ricorrente, sussistenti sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione (30.10.2013) che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (4.11.2013), risultano sanate solo in data successiva (24.01.2014), non può censurarsi l’operato della Stazione appaltante che ne ha conseguentemente disposto l’esclusione attenendosi all’accertamento contenuto nel DURC emesso in data 17 gennaio 2014, non residuando in capo alla stessa alcun margine di valutazione o apprezzamento.
II.3. L’A.T.I. Sistema, con un secondo motivo di ricorso, sostiene inoltre che la domanda di partecipazione, in cui è ricompresa la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) del D.lgs. 163/2006, recherebbe per mero errore la data del 30 ottobre 2013 anzichè quella del 14 dello stesso mese (ovvero data della materiale compilazione in formato Word della domanda) e che il predetto antefatto era stato precisato all’Amministrazione in sede di chiarimenti ex art. 10 L. 241/90.
Pertanto, secondo la ricorrente, il requisito di regolarità  contributiva andava verificato dalla Stazione appaltante con riferimento alla precisata data del 14.10.2013, in cui l’ATI era in regola con il versamento dei contributi.
II.4. Dette argomentazioni non risultano condivisibili.
Essendo incontestata la circostanza che solo il 30.10.2013 si è provveduto alla stampa della domanda di partecipazione alla gara (di qui l’aggiornamento automatico della data), ne consegue che l’apposizione della firma è necessariamente successiva, con conseguente onere del sottoscrivente di verificare la veridicità  di quanto dichiarato alla data della relativa sottoscrizione.
II.5. La reiezione dei primi due motivi di ricorso proposti avverso il provvedimento di esclusione comporta il respingimento anche del terzo, recante domanda di annullamento per invalidità  derivata della comunicazione (prot. n. 12477/2014) indirizzata all’A.V.C.P. ai fini dell’inserimento nel casellario informatico delle esclusioni ex art. 38 del D.lgs. n. 163/06, trattandosi di atto dovuto, meramente consequenziale alla disposta legittima esclusione.
II.6. Le precedenti considerazioni rendono inoltre irrilevante la questione di pregiudizialità  ex art. 267 TFUE, così come prospettata dalla ricorrente nel quarto motivi di doglianza, ai fini della decisione del presente ricorso.
Sul punto si possono richiamare i principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2012 (punto 7.1) che ha evidenziato la rilevanza anche in ambito europeo del requisito della regolarità  fiscale e contributiva, che deve inderogabilmente sussistere al momento ultimo della presentazione delle offerte.
III. Alla luce delle considerazioni svolte, l’esclusione dalla gara della ricorrente è giustificata.
In conclusione il ricorso è respinto.
La peculiarità  della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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