1. Contratti pubblici – Gara – Appalto integrato di progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori – Avvalimento – Affidamento progettazione esecutiva a R.T.P. – Presenza professionisti già  componenti della commissione locale paesaggistica – Incompatibilità  – Intervento edile non sottoposto a vincoli paesaggistici – Non sussiste 


2. Contratti pubblici – Gara – Appalto integrato di progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori – Avvalimento – Affidamento incarico di progettazione ex art. 53, D.Lgs. n. 163/2006 – Applicabilità  art. 49, D.Lgs. n. 163/2006 – Esclusione 


3.  Contratti pubblici – Gara – Appalto integrato di progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori – R.T.P. – Presenza giovane professionista indicato ex art. 253, D.P.R. n. 207/2010 – Omessa dichiarazione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 – Illegittimità  – Esclusione


4. Contratti pubblici – Gara – Affidamento appalto integrato di progettazione esecutive e esecuzione dei lavori – R.T.P. – Presenza giovane professionista indicato ex art. 253, D.P.R. n. 207/2010 – Omessa indicazione suo ruolo di progettista – Illegittimità  – Esclusione – Ragioni


5. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia dell’offerta – Soggetto competente alla verifica – Attribuzione al R.U.P. – Verifica posta in essere della commissione giudicatrice in luogo del R.U.P. – Legittimità  – Ragioni


6. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia dell’offerta – Verifica giustificazioni – Giudizio stazione appaltante – Discrezionalità  tecnica – Sindacabilità  – Limiti


7. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia dell’offerta – Verifica giustificazioni – Giudizio stazione appaltante – Motivazione

1. Non è fondato il motivo di ricorso con cui la ricorrente non aggiudicataria censuri la presenza, all’interno di un R.T.P. incaricato dei servizi di progettazione esecutiva, di professionisti che abbiamo altresì svolto le funzioni di componenti della Commissione locale paesaggistica allorquando l’intervento edile a realizzarsi non risulti sottoposto a vincoli paesaggistici; in tale ipotesi non trova infatti applicazione la normativa nazionale e regionale che vieta l’esercizio dell’attività  professionale in materia edilizia privata e pubblica nell’ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica.


2. L’art. 53, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 consente espressamente agli operatori economici la facoltà  di avvalersi di progettisti qualificati mediante semplice “indicazione”; in tale ipotesi il concetto di avvalimento deve ritenersi richiamato senza riferimento all’istituto disciplinato dall’art. 49, D.Lgs. n. 163/2006 bensì in termini più generali e sostanziali, consistenti nella volontà  di “utilizzare-impiegare” l’opera di altri soggetti, come previsto dal citato art. 53, comma 3, mediante semplice indicazione: non deve ritenersi, pertanto, applicabile alle attività  di progettazione di cui all’art. 53, comma 3 l’istituto dell’avvalimento così come previsto dall’art. 49. 


3. Non è fondata la doglianza circa la mancata produzione, da parte del “giovane professionista” indicato ai sensi dell’art. 253, D.P.R. n. 207/2010, delle dichiarazioni di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, non essendo il giovane professionista, nel silenzio della lex specialis, normativamente tenuto a renderle.


4. Non è fondato il motivo di ricorso con cui si censuri l’omessa indicazione del ruolo di progettista nell’ambito del R.T.P., atteso che l’art. 253, D.P.R. n. 207/2010, parlando soltanto di “presenza” non prescrive un vero e proprio obbligo di associare il giovane professionista al raggruppamento, avendo finalità  di carattere promozionale. 


5. E’ priva di fondamento la doglianza circa l’asserita incompetenza della commissione giudicatrice a procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta in luogo del RUP, atteso che, così come evidenziato dalla Plenaria con la sent. n. 36/2012, “nella gara d’appalto da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è legittima la verifica di anomalia dell’offerta eseguita, anzichè dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento”, non negandosi con ciò la competenza della commissione giudicatrice a procedere alla verifica dell’anomalia ma negandone semmai la competenza esclusiva in capo al R.U.P..


6. Nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dall’Amministrazione in sede esame delle giustificazioni presentate dalla concorrente è limitato ai soli casi di manifesta illogicità  o travisamento, in considerazione della discrezionalità  tecnica che connota dette valutazioni.


7. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta la stazione appaltante è gravata da un onere di motivazione puntuale solo nel caso di giudizio negativo sulle giustificazioni addotte.

N. 00615/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Nova Urbs S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Colapinto e Carlo Colapinto, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bari, via Andrea Da Bari n. 141 

contro
Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Lorusso e Vito Spano, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n. 166/5 

nei confronti di
Società  Cooperativa Archeologia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Iacuzzo e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi in Bari, corso Cavour, n. 31; Tommaso Maria Massarelli, Nunzia Marsico, Tiziana Tucci, Maria Carmela Ciocia 

per l’annullamento
– dei verbali di seduta pubblica n. 2 del 10.12.2012, n. 4 del 17.12.2012 e n. 11 del 29.1.2013;
– della nota del Comune di Gravina in Puglia prot. n. 6269 del 22.2.2013;
– della determinazione a contrattare n. 508 del 9.8.2012;
– nonchè di tutti gli atti e provvedimenti connessi, collegati e consequenziali, ancorchè non noti;
e, con motivi aggiunti presentati in data 7 maggio 2013,
per l’annullamento:
– della deliberazione G.C. di Gravina di Puglia n. 122 del I.7.2010, nell’interpretazione datane dal Comune di Gravina con atto del 21.3.2013;
– del verbale di gara in seduta pubblica n. 13 del 5.3.2013;
– della nota prot. n. 9355 del 21.3.2013;
– della determinazione n. 160/2013 del Dirigente responsabile della Direzione Area Tecnica del Comune di Gravina in Puglia, di approvazione dei verbali di gara nonchè di aggiudicazione provvisoria in favore della Società  Cooperativa Archeologia;
– dell’aggiudicazione definitiva in favore della società  controinteressata, ove intervenuta ex art. 12 del D.lgs. n.163/2006;
– di ogni altra determinazione e/o di ogni altro provvedimento antecedente, connesso, conseguente e consequenziale a quello impugnato, nonchè dei pareri preordinati al provvedimento impugnato;
e, con motivi aggiunti presentati in data 16 luglio 2013,
per l’annullamento:
– del verbale di seduta riservata n. 12 del 19.2.2013, nonchè della relazione giustificativa della Cooperativa Archeologia, n. 5432 del 15.2.2013;
– del verbale di seduta pubblica n. 13 del 5.3.2013;
– della nota prot. n. 17058 del 4.6.2013;
– della determina n. 395/2013 del 30.5.2013, di aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui è causa;
– di ogni altra determinazione, compresa la determinazione a contrattare n. 508 del 9.8.2012, e/o di ogni altro provvedimento antecedente, connesso, conseguente e consequenziale a quello impugnato, nonchè dei pareri preordinati al provvedimento impugnato.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia e della Società  Cooperativa Archeologia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv.ti Carlo Colapinto, Lucia Lorusso e Giuseppe Cozzi, su delega dell’avv. Filippo Lattanzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Gravina in Puglia, con procedura aperta, per la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori riguardanti il recupero tecnico-funzionale ed il completamento dell’ex monastero di Santa Sofia, per la realizzazione del Centro Servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale della Città  Murgiana, con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La gara è stata aggiudicata, dapprima provvisoriamente, poi in via definitiva, alla Società  Cooperativa Archeologia, odierna controinteressata.
La Società  Cooperativa Archeologia si è avvalsa, quale soggetto incaricato dei servizi di progettazione esecutiva, del raggruppamento temporaneo di progettisti da costituirsi tra l’Arch. Tommaso Maria Massarelli e lo Studio Associato “Emmeti Architetti Associati”, composto dall’Arch. Nunzia Marsico e dall’Arch. Tiziana Tucci.
L’Arch. Nunzia Marsico è stata componente, dal 26.7.2012 al 31.12.2012, della Commissione per il Paesaggio del Comune di Gravina in Puglia, quale esperto nelle materie inerenti alla progettazione del restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali.
L’Arch. Tiziana Tucci, dal 15.1.2013 al 13.2.2013, ha svolto le funzioni di componente della medesima Commissione, in qualità  di esperto nelle materie inerenti ai beni culturali, all’archeologia ed alla storia del territorio; ha rinunciato al predetto incarico con nota del 30.1. 2013.
1.1. La ricorrente, con il ricorso originario, ha impugnato gli atti in epigrafe, deducendone l’illegittimità  sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 148 del D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 8 della L.R. n. 20/2009, delle DD.GG.RR. n. 2273 del 24.11.2009 e n. 299 del 9.2.2010, nonchè della Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del I.7.2010; eccesso di potere sotto vari profili.
L’Arch. Nunzia Marsico avrebbe contestualmente svolto il ruolo di componente della Commissione e redatto il progetto esecutivo relativo all’appalto di cui è causa, in spregio alla normativa nazionale e regionale che vieta l’esercizio dell’attività  professionale in materia edilizia privata e pubblica nell’ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica, peraltro omettendo di conformarsi alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e dei principi comunitari in materia, dell’art. 90 del citato decreto legislativo e dell’art. 50, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, dell’art. 1, comma 2, della L. n. 241/90 e dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di parità  di trattamento, trasparenza e concorrenzialità ; eccesso di potere sotto svariati profili.
L’Arch. Nunzia Marsico avrebbe violato il principio generale di incompatibilità  e, in particolare, la disposizione di cui all’art. 50, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi del quale “il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente nè alla gara per l’affidamento della progettazione nè alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello”.
In quest’ottica, il notevole divario di punteggio assegnato, in relazione agli elementi valutativi indicati nella lex specialis, alle offerte tecniche della ricorrente e della controinteressata, pari a circa 20 punti, potrebbe ricondursi al maggior grado di conoscenza del progetto definitivo dell’Amministrazione da parte della Società  Cooperativa Archeologia, essendosi quest’ultima avvalsa delle prestazioni professionali dell’Arch. Nunzia Marsico;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 49 del D.lgs. n. 163/2006, degli artt. 47 e 48 della Direttiva n. 118/2004/CE e dell’art. 54 della Direttiva n. 17/2004/CE; violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere sotto vari profili.
La Cooperativa Archeologia avrebbe illegittimamente fatto ricorso all’avvalimento dei requisiti posseduti dai professionisti (i quali hanno dichiarato di volersi costituire in raggruppamento temporaneo), pur essendo già  in possesso dei requisiti (tecnico-economici) per partecipare alla gara.
In ogni caso la dichiarazione all’uopo presentata dalla ricorrente non dimostrerebbe univocamente l’assunzione di un impegno specifico da parte del soggetto ausiliario;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006; violazione della lex specialis; eccesso di potere sotto svariati profili.
I professionisti dei quali ha inteso avvalersi la Cooperativa Archeologia, o che la stessa ha indicato per la progettazione esecutiva, non avrebbero presentato la dichiarazione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 (Arch. Massarelli) o l’avrebbero presentata solo in parte (Arch.ti Marsico e Tucci); analogo vizio interesserebbe l’Arch. Ciocia (giovane professionista infraquinquennale indicata ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010);
5) Violazione dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; violazione della lex specialis; eccesso di potere sotto vari profili.
La controinteressata andrebbe esclusa dalla gara poichè i professionisti di cui si avvale per la progettazione esecutiva hanno omesso di allegare alla dichiarazione il documento d’identità ;
6) Violazione dell’art. 90, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010; violazione della lex specialis; eccesso di potere sotto svariati profili.
Nella dichiarazione resa dal costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti sarebbe semplicemente indicato l’Arch. Maria Carmela Ciocia (giovane professionista), senza specificare la qualifica professionale rivestita, nè chiarire con esattezza i termini della sua attività  di collaborazione alla progettazione in questione;
1.2. Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato ulteriori atti della procedura e, in particolare, l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della Società  Cooperativa Archeologia, per illegittimità  derivata (v. i motivi di cui al ricorso principale) nonchè per il seguente motivo:
7) Violazione delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 2273/2009 e n. 299/2010 nonchè delle disposizioni normative in esse richiamate.
Il Comune di Gravina in Puglia avrebbe erroneamente ritenuto che all’Arch. Nunzia Marsico e all’Arch. Tiziana Tucci non fosse impedito l’esercizio dell’attività  professionale in materia edilizia privata e pubblica nell’ambito territoriale di competenza della commissione paesaggistica, sul presupposto che l’intervento di cui ai lavori oggetto della gara “non è attinto da alcun vincolo paesaggistico e non ha alcuna valenza paesaggistica, alla stregua della legislazione vincolistica sia statuale che regionale”.
1.3. Con ulteriori motivi aggiunti la ricorrente ha infine impugnato i successivi atti della procedura – tra cui, in particolare, l’aggiudicazione definitiva della gara alla controinteressata – richiamando i motivi di cui al ricorso principale ed i primi motivi aggiunti, nonchè deducendo le seguenti ulteriori censure:
8) violazione dell’art. 88, commi 1-bis e 3 del D.lgs. n. 163/2006, dell’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 10, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006; incompetenza.
La commissione giudicatrice (anzichè il responsabile unico del procedimento) avrebbe illegittimamente proceduto direttamente ed in via esclusiva alla verifica dell’offerta, sospettata ex lege d’anomalia;
9) Violazione degli artt. 83, 86 e 88 del D.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere sotto vari profili.
Il progetto posto a base d’asta dall’aggiudicataria sarebbe stato illegittimamente variato “con modifica in riduzione di alcuni interventi previsti nella progettazione definitiva posti a base di gara”. Le giustificazioni fornite dalla controinteressata, sarebbero palesemente illogiche, irrazionali e fondate su insufficiente motivazione.
1.4. Si è costituito il Comune di Gravina in Puglia, sollevando eccezioni di irricevibilità  ed improcedibilità  del ricorso e comunque chiedendone il rigetto nel merito.
1.5. Si è costituita la controinteressata, eccependo l’inammissibilità  del ricorso, oltre a chiederne il rigetto con successiva memoria.
La controinteressata ha inoltre spiegato ricorso incidentale, deducendo l’illegittimità  della mancata esclusione della ricorrente.
Il ricorso incidentale è affidato ai seguenti motivi:
1) Mancata indicazione dei costi sulla sicurezza, in violazione degli artt. 86, commi 3 -bis e 3 -ter, e 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, dell’art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008, nonchè del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto d’istruttoria;
2) Violazione dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e della lex specialis; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e violazione della par condicio.
Due tra i progettisti indicati dalla ricorrente avrebbero illegittimamente dichiarato di non essere assoggettati al rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 81/2008.
1.6. Alla camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 la Sezione, con ordinanza n. 411/2013, ha respinto l’istanza cautelare con la seguente motivazione:
“Considerato che le censure mosse con il ricorso incidentale (stante, a monte, la determinazione degli oneri – euro 65.766,09 – per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti al ribasso, effettuata al punto 3.5. del bando), prima facie, non appaiono fondate, in riferimento alla mancanza nell’offerta economica della dicitura “al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA”;
considerato che l’eccezione d’irricevibilità  del ricorso principale sollevata dal Comune non sembra allo stato suffragata da idonei elementi;
considerato che in sostanza neppure, nei limiti della sommaria delibazione, sembra sussistente la denunciata incompatibilità  degli architetti Marsico e Tucci, nominate componenti della commissione per il paesaggio del Comune di Gravina, ma entrambe attualmente non comprese nell’organo, con l’attività  di recupero dell’ex convento di Santa Sofia (non sottoposto a vincolo paesaggistico) posta a gara;
considerato che peraltro il giudizio riguardante le proposte migliorative non mostra evidenti illogicità , nè in sede di attribuzione del punteggio, nè in quello di verifica dell’anomalia;
considerato pertanto che non si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi degli articoli 55 e 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104″.
1.7. Alla camera di consiglio del giorno 25 settembre la Sezione, con ordinanza n. 534/2013, ha respinto l’istanza di revoca dell’ordinanza n. 411/2013, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 58, comma secondo, del codice del processo amministrativo, con la seguente motivazione:
“considerato che parte ricorrente ritiene in sostanza che dalla motivazione dell’ordinanza si deduca la mancata considerazione del motivo riguardante l’incompetenza della commissione giudicatrice a valutare la congruità  dell’offerta sospettata di anomalia e che tale circostanza possa qualificarsi come svista o errore materiale suscettibile di un intervento revocatorio;
considerato che l’istanza appare invece diretta a contestare la misura cautelare con argomenti che avrebbero dovuto trovare corretta collocazione nell’appello al Consiglio di Stato;
considerato in ogni caso che, allo stato degli atti, in particolare dalle verbalizzazioni dell’attività  della commissione si evince un procedere dei fatti diverso da quello presupposto alle deduzioni attoree: invero nel verbale della seduta n. 11 del 29 gennaio 2013 si legge: “La commissione dà  atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla concorrente “Cooperativa Archeologia”. Alla luce di quanto sopra, il Presidente di gara comunica di non poter procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara, atteso che la predetta offerta va assoggettata a verifica in quanto rientrante nella fattispecie di cui all’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i”, mentre dal verbale della seduta numero 13 del 5 marzo 2013 risulta che “¦l’Ing. Stasi ha comunicato ai presenti che le giustificazioni prodotte dalla concorrente COOPERATIVA ARCHEOLOGIA sono risultate meritevoli di accoglimento sia relativamente all’offerta economica che all’offerta temporale e, di conseguenza, ha dichiarato aggiudicataria provvisoria della gara la menzionata COOPERATIVA ARCHEOLOGIA¦”;
considerato che nella vicenda l’Ing. Stasi svolge contemporaneamente le funzioni di presidente della commissione, di dirigente dell’area tecnica e di responsabile unico del procedimento (come attestato nella determina 20 marzo 2013 n. 160 di aggiudicazione provvisoria), essendo l’arch. Caterina Natale, in origine nominata RUP e così indicata nel bando, non più dipendente dal Comune di Gravina, per mobilità  volontaria, dal 31 dicembre 2012;
considerato in conclusione che l’istanza non può che essere rigettata”.
Alla pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2014 la causa è passata in decisione.
2. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di rito in quanto il ricorso (come integrato dai motivi aggiunti), che per ragioni di economia processuale sarà  esaminato prima del ricorso incidentale, è infondato nel merito.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Il primo ed il secondo motivo, attinenti al ruolo svolto dall’Arch. Nunzia Marsico e dall’Arch. Tiziana Tucci nell’ambito della Commissione per il Paesaggio del Comune di Gravina in Puglia, possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati.
Sul punto la Sezione richiama e condivide le considerazioni già  espresse nella sede cautelare, secondo le quali “neppure ¦ sembra sussistente la denunciata incompatibilità  degli architetti Marsico e Tucci, nominate componenti della commissione per il paesaggio del Comune di Gravina, ma entrambe attualmente non comprese nell’organo, con l’attività  di recupero dell’ex convento di Santa Sofia (non sottoposto a vincolo paesaggistico) posta a gara”.
In particolare, è dirimente la constatazione che l’intervento edile di cui è causa, alla luce degli atti del giudizio (v., in particolare, gli allegati nn. 11-14 della produzione del Comune, depositata il 22.3.2013), non risulta sottoposto a vincoli paesaggistici e, pertanto, in relazione all’intervento de quo non si profilano incompatibilità  degli Architetti componenti della commissione paesaggistica.
Nè può seriamente sostenersi che questi ultimi debbano soggiacere alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, tali non potendo ritenersi i membri della commissione in questione.
D’altra parte è provato per tabulas (v. allegato 12 della produzione documentale del Comune) che l’Arch. Nunzia Marsico non ha svolto incarichi relativi alla progettazione dell’intervento, affidati, invece, all’Arch. Michele Mastrodonato (progettista e coordinatore della sicurezza della progettazione) e ai geometri M. Vicino e G. Dragone (collaboratori).
Le censure vanno pertanto respinte.
2.2. Il terzo motivo, con il quale viene censurato il ricorso, da parte della Cooperativa Archeologia, all’avvalimento dei requisiti posseduti dai professionisti riuniti nel costituendo RTP, va respinto in quanto nel caso in esame non trova applicazione l’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006, bensì il successivo art. 53.
Quest’ultima disposizione, infatti, al comma 3, stabilisce che “quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione”.
Come già  osservato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Veneto, n. 2900/2010 e n. 2741/2009; T.A.R. Piemonte, n. 3190/2009), il concetto di avvalimento viene in taluni casi richiamato senza riferimento all’istituto disciplinato dall’art. 49, bensì in termini più generali e sostanziali, individuanti la volontà  di “utilizzare – impiegare” l’opera e le capacità  professionali e di esperienza di altri soggetti, così come previsto dall’art. 53 dello stesso Codice dei contratti pubblici, che espressamente prevede la possibilità  per gli operatori economici di avvalersi (inteso il termine in senso generico) di progettisti qualificati mediante semplice indicazione.
Ancora più specificatamente per quanto riguarda le attività  di progettazione, è stato rilevato che l’istituto dell’avvalimento, così come previsto dall’art. 49, non è applicabile all’ipotesi di cui all’art. 53, comma 3, secondo il quale è invece consentita l’indicazione dei soggetti qualificati da un punto di vista professionale in materia di progettazione e dei quali l’impresa concorrente può avvalersi in caso di appalti aventi per oggetto anche l’attività  di progettazione.
2.3. Il quarto ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi riguardanti asseriti vizi delle dichiarazioni di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006.
Entrambe le censure sono smentite per tabulas.
2.3.1. Invero, il disciplinare di gara (v. allegato 5 della produzione documentale depositata dal Comune in data 22.3.2013) prevedeva che “Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
¦ omissis ¦
5) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (conforme al mod. C 1 e/o C 2 allegati), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dai soggetti designati alla redazione della progettazione esecutiva (compreso lo staff tecnico dell’impresa concorrente in possesso dell’attestazione per la progettazione ed esecuzione dei lavori corrispondenti alle categorie e classi professionali relative alla progettazione esecutiva”.
In conformità  a tale previsione della lex specialis, gli architetti Tiziana Tucci, Nunzia Marsico e Tommaso Maria Massarelli, in qualità  di progettisti indicati dal concorrente, hanno debitamente compilato la dichiarazione di cui all’allegato C 2 (modello per le persone fisiche), completa di tutte le indicazioni richieste dalla legge di gara e corredata da fotocopia del documento d’identità  (v. allegati 6, 6 – bis e 6 – ter della produzione del Comune).
2.3.2. Quanto alla giovane professionista, come efficacemente evidenziato dalla difesa comunale, la lex specialis non richiedeva le dichiarazioni in commento anche in capo alla stessa, nè quest’ultima era normativamente tenuta a renderle. Va peraltro rilevato che la stazione appaltante ha esteso anche alla giovane professionista in questione le verifiche di cui all’art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006.
2.4. Col sesto motivo la ricorrente deduce che il RTP si è limitato ad indicare, nella persona dell’Arch. Maria Carmela Ciocia, il “giovane professionista” ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, senza prevedere il suo ruolo di progettista nell’ambito del medesimo RTP.
La censura non ha pregio.
Sul punto, il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la disposizione di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010, parlando soltanto di “presenza”, non impone la necessaria presenza del giovane professionista nell’associazione e, quindi, non prescrive un vero e proprio obbligo di associare il giovane professionista al raggruppamento, avendo finalità  di carattere promozionale (T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, n. 373/2010; cfr. anche T.A.R. Lombardia – Brescia, n. 1229/2011; T.A.R. Piemonte, n. 967/2011; T.A.R. Sicilia – Catania, n. 2445/2012).
Ad avviso della Sezione, il termine “presenza”, invero di amplissima latitudine significativa, testimonia semplicemente la necessità  di un rapporto (nella specie un contratto di collaborazione al fine dell’inserimento tra i progettisti dell’opera) tra RTI e professionista junior, ma non implica un suo inserimento nel raggruppamento quale componente (T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, n. 474/2011; T.A.R. Piemonte, n. 967/2011).
à‰ sufficiente, in altri termini, che nella compagine del raggruppamento medesimo venga contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato da meno di cinque anni, senza la necessità  che questi assuma anche responsabilità  contrattuale.
3. Passando all’esame dei primi motivi aggiunti, con il settimo motivo la ricorrente contesta l’assunto, fatto proprio dal Comune di Gravina in Puglia, secondo il quale agli Arch.ti Marsico e Tucci non era impedito l’esercizio dell’attività  professionale in materia edilizia privata e pubblica nell’ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica.
La censura va respinta sulla base del rilievo dirimente che, come già  evidenziato nella sede cautelare (v. ordinanza n. 411/2013), l’ex convento di Santa Sofia non risulta sottoposto a vincolo paesaggistico (cfr. anche, al riguardo, le considerazioni esposte supra, sub 2.1.).
4. Possono quindi esaminarsi i secondi motivi aggiunti.
4.1. L’ottavo motivo, richiamando la recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 36/2012, è diretto a censurare l’incompetenza della commissione giudicatrice, laddove ha proceduto direttamente ed in via esclusiva, in luogo del responsabile unico del procedimento, alla verifica dell’offerta sospettata di anomalia.
La censura non merita accoglimento proprio alla luce del richiamato orientamento dell’Adunanza Plenaria.
Come evidenziato dalla stessa ricorrente a pag. 46 del ricorso, infatti, la Plenaria ha stabilito il principio che, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il responsabile unico del procedimento ha la possibilità  di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta.
L’Adunanza Plenaria, quindi, non ha negato la competenza della commissione giudicatrice a procedere alla verifica dell’anomalia, ma semmai ne ha negato la competenza esclusiva a scapito del RUP.
Peraltro, nella vicenda in esame, l’Ing. Stasi ha svolto contemporaneamente le funzioni di presidente della commissione, di dirigente dell’area tecnica e di responsabile unico del procedimento (come attestato nella determina 20 marzo 2013 n. 160, di aggiudicazione provvisoria) – essendo l’arch. Caterina Natale, in origine nominata RUP e così indicata nel bando, non più dipendente dal Comune di Gravina, per mobilità  volontaria, dal 31 dicembre 2012 – avvalendosi, ai fini della valutazione di anomalia, come emerge dai verbali di gara, dell’ausilio della commissione giudicatrice.
4.2. Col nono motivo la ricorrente censura la relazione giustificativa prodotta dall’aggiudicataria su richiesta della stazione appaltante: per un verso, perchè, con la stessa, sarebbe stato illegittimamente variato il progetto posto a base d’asta “con modifica in riduzione di alcuni interventi previsti nella progettazione definitiva posta a base di gara”; per altro verso, perchè le giustificazioni fornite sarebbero palesemente illogiche, irrazionali e fondate su insufficiente motivazione.
Al riguardo il collegio osserva quanto segue.
Dopo aver individuato, come offerta economicamente più vantaggiosa, quella presentata dalla concorrente Cooperativa Archeologia, la Commissione, al fine di assoggettare la stessa a verifica di anomalia, ha invitato la società  a “giustificare l’entità  dell’offerta proposta, tanto in termini economici quanto in termini di tempistica, il tutto anche con riferimento alle indicazioni, riportate a titolo esemplificativo, al comma 2, lettere a) – b) – c) – d) del su indicato articolo 87 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.” (cfr. il verbale di seduta riservata n. 12 del 19.2.2013, allegato n. 29 della produzione documentale della ricorrente, depositata in data 16.7.2013).
La Cooperativa Archeologia ha ottemperato alla richiesta, inviando una relazione giustificativa.
La commissione, esaminate le giustificazioni, ha ritenuto l’offerta non anomala, sulla base del seguente parere:
“In relazione a quanto richiesto ¦ e prodotto ¦ la Commissione rileva che le modalità  organizzative così come esplicitate, unitamente alla qualità  di associata al Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC) ed all’ACAM (centrale di acquisto delle Cooperative di Produzione e Lavoro), il possesso di attrezzature già  ammortizzate, le soluzioni tecniche migliorative proposte anche con modifica in riduzione di alcuni interventi previsti nella progettazione definitiva posta a base di gara, costituiscono elementi sufficienti a giustificare l’entità  dei ribassi economico e temporale offerti” (cfr. il verbale di seduta riservata n. 12 del 19.2.2013, cit.).
Ciò posto, è evidente che siamo in presenza di un giudizio di discrezionalità  tecnica, non censurabile da questo giudice di legittimità  se non per evidenti vizi di illogicità  o travisamento che, alla luce della motivazione riportata negli atti impugnati e del sottostante corredo istruttorio, non sono rinvenibili nella fattispecie (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 2956/2013; Id., Sez. V, n. 2257/2012; Id., n. 1090/2011; Id., n. 7631/2010).
Sul punto, peraltro, la difesa comunale ha efficacemente argomentato che, al contrario di quanto asserito dalla ricorrente, «la commissione non ha operato alcuna riconsiderazione del merito tecnico dell’offerta, ma si è limitata ad una ponderazione della relativa serietà  economica. Sotto tale profilo il seggio ha considerato la sostenibilità  dei ribassi economico e temporale offerti alla luce delle “soluzioni tecniche migliorative proposte anche con modifica in riduzione di alcuni interventi previsti nella progettazione definitiva posta a base di gara”.
Nè v’era necessità  di specificare dettagliatamente la consistenza delle prefate soluzioni tecniche migliorative, in quanto per costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 luglio 2011, n. 4322), il giudizio di anomalia richiede una motivazione rigorosa unicamente nel caso in cui si concluda con esito negativo, non già  in ipotesi (come quella oggetto del presente giudizio) in cui il giudizio di anomalia si sia concluso con esito positivo (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 29 maggio 2013 n. 867) ».
La doglianza, quindi, è priva di pregio, indipendentemente da ogni questione di ammissibilità  della deduzione.
5. Dall’infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti discende come conseguenza l’inammissibilità , per carenza d’interesse, del ricorso incidentale.
In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso, i motivi aggiunti ed i motivi aggiunti ulteriori vanno respinti, nei sensi di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti e da motivi aggiunti ulteriori, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la società  ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, di cui € 2.000 a favore del Comune di Gravina in Puglia ed € 2.000 a favore della Società  Cooperativa Archeologia, oltre IVA, CU e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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