1. Giurisdizione – P.O.N. – Impugnazione graduatorie – Annualità diverse – Giurisdizione G.A.
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Impugnazione gradutorie – Decorrenza dies a quo – Individuazione
1. Nei casi in cui vengano impugnate due graduatorie attinenti a procedure P.O.N. di annualità diverse (nella specie 2009-2010 e 2010-2011), in cui la seconda deroga la prima, pur essendonsi svolto il programma P.O.N. della prima annualità , la giurisdizione è spessa al Giudice amministrativo.
2. Il dies a quo da cui far decorrere il termine per l’impugnazione in tema di graduatorie decorre dal giorno dell’effettiva conoscenza della lesività , quindi dalla conoscenza dell’esito e non dalla data in cui si ha avuro accesso alla documentazione, peraltro richiesta precedentemente con istanza di accesso agli atti.
N. 00606/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01095/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2011, proposto da:
Paolo Pericle Defazio, rappresentato e difeso dagli avv. Silvio Giannella e Pasquale Nasca, con domicilio eletto presso Sabino Liuni in Bari, via Principe Amedeo, n.198;
contro
Liceo Scientifico Statale “C.Cafiero” di Barletta, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n. 97, sono domiciliatiex lege;
nei confronti di
Giuseppe Rinaldi;
per l’annullamento
– della graduatoria definitiva degli esperti del Programma Operativo Nazionale (PON), “Competenze per lo Sviluppo”, annualità 2009/2010, del Liceo Scientifico Statale “Carlo Cafiero” di Barletta, del 30 gennaio 2010, prot. n. 5l0/A/22a;
– della graduatoria definitiva degli esperti del Programma Operativo Nazionale (PON), “Competenze per lo Sviluppo”, annualità 2010/2011, del Liceo Scientifico Statale “Carlo Cafiero” di Barletta, dell’8 novembre 2010, prot. n. 5309/A/22a;
– di tutti gli atti, connessi e conseguenziali, ancorchè non conosciuti;
– nonchè per la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Liceo Scientifico Statale C.Cafiero di Barletta e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Pasquale Nasca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver partecipato, in qualità di esperto, a due selezioni (di natura concorsuale) per il conferimento dell’incarico di docente in materia di scacchi, indette dal Liceo scientifico statale “Cafiero” di Barletta, rispettivamente per gli anni 2009/2010 e 2010/2011, entrambe nell’ambito del PON 2007/2013.
Partecipava a tali selezioni anche il sig. Rinaldi.
Per la prima selezione (PON 2009-10) l’odierno ricorrente si classificava al I posto con 45 punti, mentre il controinteressato Rinaldi riportava 35 punti.
Nonostante l’esito della graduatoria stessa, la commissione GOP divideva il percorso formativo in due moduli, assegnando un pari monte ore di insegnamento (15 ore) a ciascuno dei due partecipanti.
Per la seconda selezione (PON 2010-11) il sig. Defazio riportava 12 punti, mentre al sig, Rinaldi venivano attribuiti 36 punti, poi ridotti a 17, all’esito del reclamo del sig. Defazio.
Contro entrambe le graduatorie insorge il sig. Defazio, lamentando, in estrema e doverosa sintesi, da un lato l’irragionevole suddivisione del modulo di insegnamento per il primo PON, essendosi egli classificato al primo posto; dall’altro l’erronea attribuzione del punteggio per il secondo PON al controinteressato che ha beneficiato, nell’attribuzione del punteggio per la seconda graduatoria (PON 2010-11) dell’insegnamento dell’anno scolastico precedente, illegittimamente attribuito.
Discussa la causa all’udienza del 5.2.2014, le parti sono state invitate a dedurre sulle questioni sollevate d’ufficio dal Collegio con l’ordinanza interlocutoria n. 304/2014 al cui contenuto si rinvia.
Preliminarmente va esattamente circoscritto l’oggetto del giudizio in ordine agli atti lesivi relativi al PON 2009-10.
Il ricorrente impugna, infatti, la relativa graduatoria.
Tuttavia, deve rilevarsi che la classifica lo ha visto posizionarsi al primo posto, sicchè non è questo l’atto lesivo nei suoi confronti, bensì quello della Commissione GOP (i cui estremi non sono noti, neppure all’esito dell’ordinanza n. 304/2014) che ha, nonostante l’esito della graduatoria, deliberato di non assegnare al ricorrente l’intero monte ore.
Dato il tenore del ricorso, tale atto può ritenersi implicitamente quanto evidentemente oggetto di impugnativa, essendo peraltro, tutte le censure più che calzanti rispetto ad esso.
Così chiarito l’oggetto della prima impugnativa, può ritenersi superata la questione di giurisdizione sollevata d’ufficio.
Aveva il Collegio ritenuto che venisse in rilievo – quanto a lesività – solo il contratto stipulato in deroga all’esito della graduatoria, sul quale dubbia sarebbe la giurisdizione.
Tuttavia, può – più che condivisibilmente – ritenersi che il contratto con il controinteressato sia stato preceduto da una determinazione provvedimentale della commissione che ha ritenuto di derogare all’esito della selezione, attribuendo il bene della vita a due dei partecipanti e non al solo primo in graduatoria.
Insuperate restano, invece, le questioni inerenti la tempestività del ricorso.
Il ricorrente l’ha portato per la notifica in data 18.5.2011.
Tuttavia, emerge dalla stessa esposizione in fatto contenuta nel ricorso che:
– quanto alla prima selezione (PON 2009-10), già il 16.2.2010 il ricorrente ne conosceva l’esito lesivo (rappresentato dalla suddivisione del monte ore tra due docenti), tanto da essere indotto a chiedere, in pari data, l’accesso a tutti gli atti (v. pag. 3 ricorso);
– quanto alla seconda (PON 2010-11), in data 25.11.2010 veniva pubblicata la graduatoria definitiva, comunicata con nota del 10.1.2011.
Da quanto sopra esposto, considerando quali dies a quibus , da cui far decorrere il termine decadenziale, rispettivamente il 16.2.2010 ed il 10.1.2011, esso risulta abbondantemente scaduto alla data di proposizione del ricorso.
Nè vale ritenere, come ha sostenuto la difesa di parte ricorrente nella memoria ex art. 73 cpa depositata il 3.4.2014, che la piena conoscenza degli atti debba intendersi raggiunta solo a far data dalla consegna di tutta la documentazione istruttoria reiteratamente richiesta con le istanze di accesso evase dall’Istituto intimato solo il 23.3.2011.
Infatti, sul punto la giurisprudenza può definirsi pacifica nel ritenere che il concetto di “piena conoscenza” dell’atto lesivo non deve essere inteso quale “conoscenza piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale: ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” – il verificarsi della quale determina il “dies a quo” per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale – è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso (v. Consiglio di Stato sez. IV 22 maggio 2012 n. 2974 ).
Il ricorso, pertanto, quanto all’azione impugnatoria, va considerato tardivo, e per ciò irricevibile.
Inammissibile risulta l’azione risarcitoria proposta.
Anche in questo caso deve rilevarsi che il termine decadenziale di cui all’art. 30, co 3, cpa (120 giorni) risulta applicabile ad entrambe le selezioni quantomeno a far data dall’entrata in vigore del codice di procedura amministrativa.
A far data dal 16.9.2010 (momento di entrata in vigore del codice processuale) ovvero dal 25.11.2010 (dies a quo rilevante per la seconda selezione), considerata la data di proposizione del ricorso (18.5.2011), esso risulta decorso.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della sostanziale fondatezza nel merito del ricorso, emergendo seri profili di illegittimità nell’operato dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente irricevibile e parzialmente inammissibile, per come precisato in parte motiva.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 5 febbraio 2014, 15 aprile 2014, con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)