1. Procedimento amministrativo – Diniego collocazione in aspettativa – Annullamento giurisdizionale – Reiterazione provvedimento negativo – Nullità  – Elusione giudicato


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento amministrativo – Determinazione difforme da esiti istruttori – Onere motivazionale particolarmente pregnante – Insussistenza – Illegittimità  

1. àˆ nullo per elusione del giudicato il provvedimento di diniego al collocamento di aspettativa dell’Amministrazione che, in dichiarata esecuzione della sentenza di annullamento passata in giudicato, reiteri il medesimo atto caducato, argomentandolo con generiche motivazioni di carenza di organico.


2. L’Amministrazione che adotti una decisione in difformità  degli esiti dell’istruttoria ha l’onere di motivarla in modo particolarmente pregnante, con argomenti ragionevoli e non contraddittori.

N. 00599/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01250/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2013, proposto da: 
Giulio Rocco Schito, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via M. Celentano, 27; 
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, 97; Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza; Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza di Bari; 
per l’ottemperanza
della sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. II n. 523 del 9 aprile 2013, resa inter partes e non appellata, pronunciata in accoglimento del ricorso iscritto al n. 1973/2010;
previa sospensione dell’efficacia e declaratoria di nullità -inefficacia
– del decreto direttoriale del 12 settembre 2013 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, con il quale è stata respinta l’istanza di collocamento in aspettativa formulata dal ricorrente, ex art. 15 septies, commi 1 e 4, d.lgs. n. 502/1992;
– ove occorra, di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale specificamente indicato in ricorso;
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari
– del citato decreto direttoriale del 12 settembre 2013 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
– ove occorra di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale specificamente indicato in ricorso;
nonchè per l’accertamento del diritto del ricorrente a fruire del collocamento in aspettativa.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 per le parti i difensori avv.ti Giovanna Corrente e Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. Il Tenente Colonnello dott. Giulio Rocco Schito, già  Comandante del Reparto Comando del Settore Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza di Bari, all’esito di procedura selettiva indetta dall’A.S.L. della Provincia di Brindisi, veniva incaricato di ricoprire il ruolo di Dirigente amministrativo responsabile dell’Unità  operativa “Contabilità  generale – costi di gestione” della medesima A.S.L.; incarico triennale ai sensi dell’art. 15septies, primo comma, D.lgs 30 dicembre 1992 n. 502.
1.1 Avendo richiesto, pertanto, il collocamento in aspettativa senza assegni all’Amministrazione di appartenenza e vedendosi opporre il diniego del Comando generale della Guardia di Finanza, giusta determinazione del 19 ottobre 2010, l’interessato proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale.
1.2 Con sentenza della seconda sezione n. 523/2013, depositata in data 9 aprile 2013, l’impugnato provvedimento è stato annullato in considerazione dei vizi sia procedimentali che logici dai quali risultava affetta la valutazione svolta dall’Amministrazione. Quest’ultima, infatti, ha disatteso le risultanze procedimentali favorevoli all’accoglimento dell’istanza di collocamento in aspettativa, adducendo come motivazione del diniego una ragione ostativa (l’esigenza prioritaria di sostituzione dell’Ufficiale nell’unità  in cui prestava servizio) non confermata dalla documentazione processuale.
1.3 Con successivo provvedimento del 12 settembre 2013, in dichiarata esecuzione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, il Comando Generale reiterava il diniego, motivandolo con il “prevalente ed attuale interesse pubblico al mantenimento in servizio permanente effettivo dell’ufficiale”, in considerazione delle generali carenze d’organico dell’intero corpo della Guardia di Finanza.
2. Con il ricorso in epigrafe il Tenente Schito insorge avverso il prefato provvedimento, deducendone la nullità  per violazione e/o elusione del giudicato, chiedendo, previa sospensione dell’efficacia, di conseguire l’esatta esecuzione della sentenza n. 523/2013, passata in giudicato per mancata proposizione dei mezzi ordinari di gravame.
2.1 Chiede, in via gradata e previa conversione del rito, dichiararsi l’illegittimità  del contestato provvedimento dell’Amministrazione denunciandone sia l’eccesso di potere sotto diversi profili, che la violazione dell’art. 15 septiesdel D.lgs. 502/92; nonchè chiede accertarsi il suo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni.
2.2 Con ordinanza n. 684 del 5/12/2013, confermata in appello dalla IV sez. del Consiglio di Stato (ord. n. 780/2014 ) il provvedimento impugnato è stato sospeso, essendo stati rilevati i presupposti di legge per la concessione della misura cautelare richiesta.
3. Resiste l’Amministrazione, con atto di costituzione del 28 novembre 2013, domandando che il ricorso sia respinto.
4. All’udienza del giorno 12 febbraio 2014, il Collegio si è riservata la decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto.
5.1 Come già  anticipato in sede cautelare, il provvedimento impugnato risulta adottato in palese elusione del giudicato.
Dall’istruttoria compiuta dalla stessa Amministrazione resistente è emersa l’insussistenza di deficit di personale avuto riguardo al Comando regionale presso il quale è impiegato il ricorrente. Dunque, nel caso di specie si imponeva un onere motivazionale particolarmente pregnante per poter giustificare una conclusione procedimentale in grado di disattendere plausibilmente gli esiti dell’istruttoria.
Di contro non può dirsi che il provvedimento in esame ottemperi all’obbligo di motivazione imposto dalla sentenza per cui è chiesta l’esecuzione, atteso che l’Amministrazione si è limitata ad addurre generiche carenze di organico, riferibili all’intero corpo della Guardia di Finanza.
5.2 Ai fini dell’ottemperanza alle statuizioni espresse dalla sentenza, occorre allora che si proceda alla rinnovazione del procedimento che ha condotto al provvedimento di cui risulta acclarata la nullità , concludendolo con provvedimento adeguatamente motivato.
In particolare l’Amministrazione dovrà  dare conto, con argomenti ragionevoli e non contraddittori rispetto alle risultanze emerse nel corso del procedimento ed acquisite al giudizio di primo grado, delle specifiche ragioni, ove esistenti, per cui si ritiene di poter disattendere in particolar modo i pareri favorevoli espressi dai diretti superiori del ricorrente.
La decisione dell’Amministrazione dovrà  essere perciò consequenziale rispetto alle risultanze processuali così come risultano dall’accertamento contenuto in sentenza.
6. Pertanto, va ordinato al competente Comando generale della Guardia di Finanza di ottemperare al disposto della sentenza n. 523/2013 di questo Tribunale, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.
6.1 Ove l’Amministrazione non dia esecuzione al prefato ordine entro il termine fissato, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale preposto alla Direzione Generale del Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà  di delega a funzionario del suo Ufficio di adeguata professionalità , il quale, su istanza di parte, provvederà  in sostituzione dell’ente inadempiente nell’ulteriore termine di trenta giorni.
7. Le spese di lite in favore del ricorrente sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto dichiara la nullità  per elusione del giudicato del provvedimento impugnato, nonchè l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione, nel termine e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza n. 523/2013 del TAR Puglia – Bari.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione Generale del Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà  di delega, il quale provvederà  nei sensi e nel termine di cui in motivazione.
Condanna il Comando Generale della Guardia di Finanza al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre I.V.A., C.P.A. e C.U..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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