1. Energia da fonti rinnovabili – Impianto eolico – Impatto ambientale – Distanza dalle abitazioni – Contenuto – Ratio


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Disciplina sopravvenuta – Applicabilità  – Criterio – Tempus regit actum – Presupposti – Fattispecie


3. Energia da fonti rinnovabili – Impianto eolico – Valutazione di impatto ambientale – Criteri – Altri impianti F.E.R. – Valutazione – Impatto cumulativo – Rilevanza – Esclusione – Ragioni


4. Ambiente ed ecologia – Valutazione di impatto ambientale – Finalità  – Caratteristiche


5. Ambiente ed ecologia – Valutazione di impatto ambientale – Comitato regionale – Parere – Rilevanza – Condizioni – Fattispecie


6. Ambiente ed ecologia – Valutazione di impatto ambientale – Discrezionalità  – Motivazione  adeguata – Obbligo – Sussiste


7. Risarcimento del danno – Impianti eolici – Valutazione di impatto ambientale – Provvedimento negativo – Illegittimità  – Domanda risarcitoria – Spese di progetto – Richiesta di rimborso – Accoglimento – Esclusione – Fattispecie

1. Nella disciplina regionale degli impianti di generazione di energia rinnovabile da fonte eolica, il criterio della distanza dalle abitazioni a tutela della sicurezza delle persone in caso di rottura accidentale delle pale è da intendersi non già  con esclusivo riferimento agli immobili dotati di abitabilità , bensì a qualsiasi manufatto in cui si possa registrare la presenza umana (fattispecie di interferenza dell’impianto con alcuni ruderi presenti nell’area interessata).


2. Lo ius superveniens trova applicazione nella fase procedimentale in corso allorchè non si possa escludere la rilevanza della disciplina vigente al momento dell’adozione della decisione finale, con il solo limite dell’intangibilità  delle situazioni già  definite. Pertanto è legittima l’applicazione della disciplina in materia di “impatto cumulativo” di cui alla D.G.R. 23.10.2012, n.2122, qualora si sia chiusa la sola fase dell’istruttoria del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale relativa alla realizzazione di un impianto eolico.


3. Appare eccessivamente gravoso imporre al privato di considerare, al fine della valutazione dei “cumuli ambientali”, tutti i possibili procedimenti per impianti di produzione di energie rinnovabili autorizzati o in corso di autorizzazione che risultino potenzialmente in conflitto con il progetto proposto, considerato che l’anagrafica dei procedimenti prevista dalla D.G.R. 23.10.2012, n.2122, non è stata ancora costituita. 


4. La valutazione dell’impatto ambientale mira alla tutela dell’ambiente sotto l’ampia prospettiva della salvaguardia del paesaggio, delle risorse naturali, delle condizioni di vivibilità  degli abitanti e degli aspetti culturali e risulta caratterizzata, nell’esercizio del potere della p.A., da un grado di amplissima discrezionalità  tecnica, censurabile esclusivamente nell’ipotesi in cui ricorrano macroscopici vizi logici, errori di fatto e travisamento dei presupposti.


5. E’ illegittima la valutazione negativa di impatto ambientale che si fondi sul parere del Comitato regionale che sia stato reso in un momento antecedente rispetto alla disponibilità  manifestata dall’impresa ricorrente di modifica del progetto di un impianto eolico per evitare interferenze con una zona “I.B.A.” e, peraltro, senza che la p.A. abbia replicato agli studi integrativi offerti in valutazione dall’impresa.


6. La natura ampiamente discrezionale che connota il potere decisorio della p.A. in un procedimento di valutazione di impatto ambientale non esclude l’obbligo di rendere esplicito il percorso motivazionale seguito, soprattutto in considerazione dei primari valori costituzionali che vengono in gioco, quale quello della libertà  di iniziativa economica privata.


7. Non può esser accolta la domanda risarcitoria, conseguente ad una valutazione negativa di impatto ambientale, volta ad ottenere il rimborso delle spese sopportate per la progettazione di un parco eolico, quando residui comunque una possibilità  di realizzazione almeno in parte degli impianti.

 
N. 00596/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00745/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2013, proposto da: 
Sea s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Cunico, Maria Loizzi e Giuseppe Velluto, con domicilio eletto presso Maria Loizzi in Bari – Ceglie del Campo, I Traversa Umberto I, n. 9; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale al lungomare N. Sauro n. 31; Ministero per i Beni e le Attività  Culturali Direzione Regionale – Puglia, Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo, n. 97; Provincia di Foggia, Comune di Lucera, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia, Autorità  di Bacino per la Puglia;

nei confronti di
Terna s.p.a.; 

per l’annullamento
-del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS, Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’Attuazione delle Opere Pubbliche – Assessorato alla Qualità  dell’Ambiente – Servizio Ecologia, della Regione Puglia n. 51 del 21 febbraio 2013, notificato con nota prot. n.2641 del 13 marzo 2013, con il quale è stato espresso parere di Valutazione di Impatto Ambientale negativo per l’impianto di produzione di energia da fonte eolica della potenza nominale di 30 MW proposto da SEA s.p.a. nel Comune di Lucera (FG), località  “Borgo San Giusto”;
-di ogni altro provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato in via principale, meglio individuati nell’epigrafe del ricorso;
nonchè per la conseguente condanna della parte resistente al risarcimento dei danni ingiusti, subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 104/2010;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e della relativa Direzione Regionale della Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Stefano Cunico; Tiziana Colelli; Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il presente giudizio concerne la realizzazione di un impianto eolico costituito di 35 aerogeneratori, secondo il progetto originario, da realizzarsi nel Comune di Lucera, in località  Borgo S. Giusto.
La società  SEA p.a., odierna ricorrente, in data 29 novembre 2006 presentava invero richiesta di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale del progetto in discorso ai sensi della l.r. n. 11/2001; e, il 9 febbraio successivo, richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.
Secondo le finali valutazioni espresse dal competente Servizio regionale, all’esito del procedimento amministrativo di screening sottoposto anche al vaglio giurisdizionale, soltanto 13 degli originari 35 aerogeneratori venivano esclusi dalla V.I.A.; più precisamente quelli contrassegnati con i numeri 3,6, 7, 9, 10, 11, 14, 16,18, 22, 24, 27 e 29.
A fronte di questo la società  interessata, onde procedere con l’iter autorizzativo, rimodulava il progetto originario sulla base degli aerogeneratori già  passati al vaglio di compatibilità  ambientale; contestualmente avviava all’esame del Settore Ecologia, giusta istanza in data 9 marzo 2009, 15 dei 22 aerogeneratori residui, per una potenza complessiva di 30 MW; più precisamente, quelli contrassegnati con i n. 2, 4, 5, 8, 12, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30 e 34.
Degli originari 35 aerogeneratori, pertanto, i primi 13 ottenevano l’autorizzazione unica, giusta determinazione n. 89/2011; 7 venivano completamente esclusi e gli altri 15 venivano avviati al procedimento di valutazione di impatto ambientale conclusosi, giusta determinazione del Dirigente dell’Ufficio V.I.A. n. 51 del 21 febbraio 2013, dopo oltre quattro anni e un’ulteriore azione giurisdizionale contro il silenzio.
Siffatto provvedimento, oggetto del presente gravame, era stato preceduto da un parere V.I.A. negativo reso dall’apposito Comitato regionale (prot. n. 7571 del 21.9.2012) e da preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/90, di cui alla nota prot. n. 7885 del 1° ottobre 2012; atti pure impugnati dall’odierna ricorrente.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e la Regione Puglia chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 29 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il gravame, proposto avverso la valutazione negativa di impatto ambientale alla quale sono stati sottoposti 15 dei complessivi aerogeneratori previsti nell’originario progetto, a seguito del provvedimento di screening n. 15/09 richiamato in fatto, si articola in una pluralità  di censure; alcune a carattere generale, altre specificamente indirizzate a contestare le criticità  rilevate dal competente Comitato regionale in relazione soltanto ad alcuni degli aerogeneratori in questione, recepite nel provvedimento finale.
Il ricorso può essere solo parzialmente accolto; più precisamente in relazione al motivosub 6 e -in parte qua- rispetto ai motivi sub 4 e 5.
1.1.- I primi tre motivi di ricorso, infatti, sono inammissibili in quanto diretti a contestare il parere negativo in questione (motivi 1 e 2) e il presupposto preavviso di rigetto, di cui alla nota prot. n. 7885 del 1° ottobre 2012 (motivo sub 3), in relazione ad un’asserita erronea interpretazione del più risalente provvedimento di screening n. 15/2009 che, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, negli stessi atti sarebbe stata accolta; interpretazione secondo cui il provvedimento del 2009 avrebbe a priori escluso la realizzabilità  dei 15 aerogeneratori in questione, con conseguente improcedibilità  dell’istanza di V.I.A. per cui è causa.
Sta di fatto, però, che di tale contestato profilo non vi è traccia nel diniego impugnato, fondato in via esclusiva su dettagliate considerazioni di natura tecnico-discrezionale, la cui contestazione è affidata ai motivi quarto e quinto.
Per questa parte, dunque, il gravame è inammissibile.
1.2.- I motivi 4 e 5, poi, ruotano solo in parte intorno a censure indirizzate al progetto nel suo complesso (4.4 e 5.1) e possono essere trattati congiuntamente al motivo sub 6, con cui la società  ricorrente lamenta l’estensione della valutazione negativa all’intero impianto, a fronte di criticità  riscontrate rispetto ad alcuni soltanto degli aerogeneratori previsti.
Va subito chiarito, prendendo le mosse dalla prima delle censure dedotte nel quarto motivo, che l’impugnato diniego, diversamente da quanto assume parte ricorrente, è supportato da ampia motivazione. Questa prima censura va, pertanto, respinta.
Due puntualizzazioni si rendono, poi, opportune prima di passare ad esaminare il merito della questione: per un verso, gli unici aerogeneratori non colpiti da rilievi specifici sono quelli contrassegnati dai nn. 23, 25 e 28 (quindi solo tre su quindici); per altro verso, solo alcune delle criticità  rilevate dal Comitato investono il progetto nel suo complesso. Più precisamente, come già  anticipato, quelle prese in considerazione nei motivi 4.4 e 5.1; è da queste ultime, pertanto, che dovrà  prendere le mosse l’esame del gravame, a prescindere dall’ordine impresso ai motivi nell’atto di ricorso.
Il primo dei due concerne l’interferenza dell’impianto in questione con alcuni ruderi presenti nell’area interessata. Il secondo, l’applicabilità  o meno alla fattispecie in esame della disciplina regionale sopravvenuta in materia di impatti cumulativi, di cui alla D.G.R. 23.10.2012, n. 2122, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7.11.2012; e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dei rilievi mossi dal Comitato in relazione a siffatto profilo.
1.2.1.- La prima delle richiamate censure non può trovare accoglimento giacchè, per costante orientamento della Sezione, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi “¦ la prescrizione relativa alle distanze minime degli aerogeneratori dalle abitazioni risponde alla ratio di evitare pericoli di qualsiasi genere per l’uomo in caso di rottura accidentale delle pale, sicchè il riferimento alle abitazioni è da interpretarsi con riguardo alla possibile presenza umana e non al dato burocratico – amministrativo dell’abitabilità  o meno di un fabbricato. Sotto tale profilo, non è escluso tale rischio dalla mera circostanza che il fabbricato di cui si è rilevata la prossimità  all’impianto¦ sia adibito a rimessa per gli attrezzi e non abbia l’abitabilità . ¦».(cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 10 luglio 2012, n. 1394; in termini Sez. I, n. 1199/2013).
1.2.2.- Passando quindi alla questione della valutabilità  degli impatti cumulativi, rilievo alla cui confutazione è destinato il motivo sub 5.1, la società  ricorrente invoca preliminarmente l’inapplicabilità  delle sopravvenute disposizioni, sul presupposto che le stesse siano intervenute successivamente alla conclusione dell’istruttoria. Ma, in disparte il rilievo che la società  ricorrente stessa si sia spontaneamente adeguata alla norme sopraggiunte, deve osservarsi che il principio del tempus regit actum postula una corrispondenza tra fase procedimentale in corso e normativa applicabile tale da non potersi escludere la rilevanza della disciplina vigente al momento dell’adozione della decisione finale, che chiude quel segmento procedimentale (nella specie la valutazione di impatto ambientale).
L’applicabilità  dello ius superveniens alle procedure in corso incontra, infatti, il solo limite dell’intangibilità  di situazioni giuridiche oramai definite e consolidate (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 04-02-2014, n. 308); sicchè il principio generale, in assenza di deroghe, impone l’applicazione della normativa sostanziale vigente al momento dell’esercizio del potere amministrativo (cfr. sul punto da ultimo C.d.S., Sez. VI, 27-01-2014, nn. 389 e 390).
Chiarita, dunque, l’applicabilità  alla fattispecie delle disposizioni regionali medio temporeintervenute in tema di valutazione dell’impatto cumulativo degli impianti FER e ribadito che la società  ricorrente vi si è, comunque, spontaneamente adeguata, occorre ora passare all’esame della questione nel merito, tenuto conto della relazione offerta dall’interessata all’esame del Comitato.
La contestazione mossa alla società  nel parere gravato è di non aver tenuto conto del primo lotto dell’impianto dalla stessa medio tempore realizzato e di altri impianti in valutazione nella zona, secondo le prescrizioni delle disposizioni regionali di cui -si rammenta- alla D.G.R. n. 2122/2012.
Il rilievo è in effetti superabile.
Le interferenze con l’impianto facente capo alla stessa società , già  funzionante, sono state esaminate nella sede di approfondimento dei profili di cumulo ambientale che la S.E.A. ha -in corso di procedimento- concordato con la Regione, riferiti tanto alle visuali paesaggistiche che alle componenti storico-culturali oggetto di uno specifico studio integrativo, consegnato con comunicazione dell’8.2.2013 e agli atti del giudizio; interferenza peraltro già  valutata nell’ambito del S.I.A., sebbene limitatamente agli aspetti faunistici.
Orbene, i rilievi del Comitato regionale sono appuntati sull’an e non già  sul quomodo della valutazione delle interferenze. Come detto, infatti, si è contestata alla società  l’assenza di uno studio nonostante questo sia stato oggetto di un approfondimento concordato con la Regione. La censura di difetto di istruttoria di cui al motivo 5.1 in esame appare, pertanto, fondata.
Parimenti fondati i rilievi di parte ricorrente in merito all’impossibilità  di prendere in considerazione -genericamente- in sede di valutazione dei cumuli ambientali “¦tutti i possibili procedimenti autorizzativi pendenti relativi a impianti potenzialmente in conflitto con il progetto proposto¦”, almeno fino alla costituzione -contemplata dalla stessa D.G.R. 2122- di una specifica anagrafica di tutti i procedimenti e gli impianti FER; in assenza, cioè, di un censimento degli impianti in corso di valutazione, il privato verrebbe gravato di un onere irragionevole.
Del resto, nella fattispecie, non risulta -dagli atti causa- che vi siano impianti potenzialmente in conflitto con quello proposto dalla società  ricorrente, che risultino già  autorizzati o in corso di autorizzazione.
La censura sub 5.1 può, dunque, essere favorevolmente scrutinata.
1.3.- Sgombrato, quindi, il campo dalle criticità  riferite all’impianto complessivamente considerato, può proseguirsi nell’esame dei singoli rilievi, riferiti ai singoli aerogeneratori, onde verificare la fattibilità  quanto meno parziale del progetto in questione, nell’ottica suggerita dalla stessa società  ricorrente con il motivo sub 6.
Preliminarmente sul piano generale, deve rimarcarsi che -per consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ritiene di discostarsi- le scelte compiute dall’Amministrazione in sede di valutazione di impatto ambientale non sono sindacabili se non in presenza di vizi macroscopici. In particolare, ha da ultimo rimarcato il Consiglio di Stato che “¦L’istituto in parola è finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente inteso nella sua più ampia accezione, con riferimento alle sue varie componenti: il paesaggio, le risorse naturali, le condizioni di vivibilità  degli abitanti, gli aspetti culturali¦”, traendone la conclusione di dover “condividere pienamente quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa in ordine alla natura sostanzialmente insindacabile delle scelte effettuate, giustificandola alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione al paesaggio e all’ambiente” (cfr. Sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 468; in termini, Sez. V, 12 giugno 2009 n. 3770; cfr. anche Corte Costituzionale, 7 novembre 2007 n. 367); e confermando l’orientamento alla stregua del quale, nel rendere il giudizio di impatto ambientale, l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità  tecnica, censurabile solo per macroscopici vizi logici, per errori di fatto o per travisamento dei presupposti (cfr. C.d.S., Sez. VI, 19 febbraio 2008 n. 561 e 30 gennaio 2004 n. 316).
Richiamati quindi -sinteticamente- i principi generali di riferimento in subiecta materia, si può passare all’esame delle singole censure.
1.3.1.- Il motivo sub 4.1 è preordinato a contestare la rilevata interferenza degli aerogeneratori indicati con i nn. 2, 17, 21, 30 e 34 con i vincoli archeologici previsti dall’adottando P.P.T.R..
Il motivo è fondato.
Come correttamente fatto rilevare da parte ricorrente, il piano in questione non risulta approvato in via definitiva e il vigente P.U.T.T. non contempla nell’area interessata dall’intervento vincoli analoghi (cfr. il parere positivo espresso dal competente Ministero per i Beni e le Attività  culturali prot. n. 6616/2010, versato in atti sub n. 23 del deposito documentale di parte ricorrente).
Il rilievo in questione non appare, peraltro, riportato nelle finali determinazioni, sicchè la censura -pur astrattamente fondata nel merito- appare tuttavia inconferente.
1.3.2.- Il parere poi espresso in relazione allo stesso progetto dall’Autorità  di bacino, giusta nota prot. n. 1815/2013 (anche in questo caso versata in atti sub n. 25 del deposito di parte ricorrente), rivela la fondatezza della censura articolata sub 4.2.
Quest’ultima è diretta a contestare l’asserito contrasto tra gli aerogeneratori nn. 4, 5 e 34 e le previsioni del P.A.I.. Il suddetto parere dà  in effetti atto che si tratta di vincoli relativi e non assoluti, che si limitano a prescrivere la redazione di uno studio di compatibilità  geologica, già  predisposto dalla società  ricorrente ed inviato alla Regione con nota del 17 settembre 2012, pure agli atti del giudizio (sub 24 dello stesso deposito documentale).
1.3.3.- Il motivo sub 4.3 involge poi la criticità  rilevata in relazione all’aerogeneratore identificato con il n. 20: l’asserita violazione della distanza minima di 5 Km. dai confini di una zona I.B.A. (area più precisamente identificata come IBA 126), ubicata in prossimità  dei suoli interessati dall’impianto per cui è causa.
La società  ricorrente asserisce che l’aerogeneratore in questione, ubicato al di fuori dell’area protetta (ma questo è incontroverso), non contrasterebbe con alcuna prescrizione, non comportando la classificazione IBA 126 vincoli di sorta in merito alla distanza, nè prescrizioni particolari sarebbero previste per l’area di buffer circostante; profilo, questo, supportato da apposite relazioni tecniche esibite in sede di controdeduzioni procedimentali. Nelle stesse controdeduzioni, peraltro, la società  si era espressamente dichiarata disponibile ad adottare eventuali accorgimenti progettuali.
A fronte di tutto questo l’Amministrazione regionale, in sede di adozione delle determinazioni finali, si è limitata a richiamare a sostegno della scelta negativa operata il parere del Comitato, reso però prima dei chiarimenti offerti dalla parte interessata.
Appare, pertanto, fondato il dedotto vizio di motivazione che, in relazione all’esercizio di un potere discrezionale, non è suscettibile di dequotazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della legge n. 241/90.
1.3.4.- In verità , la società  ricorrente articola anche un più generale vizio di difetto di motivazione in relazione a ciascuno dei profili di criticità  oggetto di censura nel motivo 4, per non avere la Regione replicato agli studi integrativi offerti in valutazione dall’interessata, facendone discendere che le determinazioni assunte si rivelino, conseguentemente, viziate da un macroscopico travisamento di fatto e di diritto (cfr. motivo sub 4.5).
Siffatta censura, nella misura in cui va a rafforzare quelle che precedono, positivamente scrutinate, merita accoglimento.
1.3.5.- Infine, i motivi 5.2, 5.3 e 5.4 sono suscettibili di trattazione congiunta nella prospettiva comune della dedotta illogicità  manifesta e contraddittorietà  nella motivazione, sul presupposto -più volte ribadito in ricorso- che le ragioni addotte a sostegno della decisione negativa non consentono di superare le controdeduzioni svolte dalla società .
In particolare, il motivo 5.2 concerne l’aerogeneratore n.34 (oltre a parte del cavidotto MT e alla viabilità  di accesso all’aerogeneratore n. 2), rispetto al quale il Comitato ha rilevato un’interferenza con area annessa alla componente geomorfologica “versanti e crinali” del P.U.T.T./P., cui -in sede di determinazioni definitive- l’Amministrazione ha sommato un’ulteriore ragione di tutela individuandola nella “sensibilità  archeologica e paesaggistica del territorio”.
Il motivo 5.3 involge la problematica dei cd. coni visuali rispetto al Castello di Lucera in relazione agli aerogeneratori contrassegnati con i nn. 2, 4, 5, 8, 12, 15, 17 e 34, rispetto ai quali il Comitato ha rilevato un’interferenza, con conseguente disturbo delle visuali panoramiche; soprattutto considerato l’impatto cumulativo con le turbine già  realizzate.
Infine, il motivo 5.4 che concerne gli aerogeneratori identificati con i nn. 4, 12 e 26 che, secondo i rilievi del Comitato, sarebbero stati localizzati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle strade provinciali n. 113 e 116.
Con riferimento a ciascuna delle riportate criticità  la società  ricorrente ha -come detto- presentato articolate controdeduzioni, tese a dimostrare il travisamento di fatto e talora anche di diritto su cui le determinazioni amministrative gravate riposano.
La censura di difetto di motivazione per mancata considerazione dell’apporto collaborativo della società  interessata è fondata e va accolta.
Il modello di Amministrazione disegnato dalla legge n. 241/90, in attuazione dei precetti costituzionali, contempla la procedimentalizzazione dell’azione amministrativa al primario evidente scopo di consentire il controllo dell’iter logico-giuridico che conduce alle finali determinazioni.
L’emersione di tale percorso si appalesa tanto più funzionale allo scopo di verificare l’effettivo perseguimento del pubblico interesse quanto più le scelte sottese siano connotate da margini di discrezionalità ; sicchè la qualificazione della V.I.A. come attività  ampiamente discrezionale non può valere ad escludere l’obbligo di rendere visibile -e, dunque, intellegibile- il percorso motivazionale logico-giuridico seguito. A maggior ragione quando le scelte implicano la compressione di valori parimenti di rango costituzionale, come -nella fattispecie- la libertà  di iniziativa economica privata.
In quest’ottica, l’apporto collaborativo dei privati, reso all’interno del procedimento, non può non trovare la giusta valorizzazione nell’ambito del processo di formazione delle scelte amministrative.
1.4.- Per tutto quanto precede e considerato che gli aerogeneratori nn. 23, 25 e 28 non sono mai stati interessati da alcun rilievo da parte del Comitato, potrà  trovare accoglimento anche il motivo n.6, diretto a contestare l’irragionevolezza del diniego nella misura in cui involge l’intero progetto, laddove le criticità  sono state evidenziate soltanto rispetto ad alcuni aerogeneratori.
2.- Diversamente, allo stato, l’azione risarcitoria nei termini in cui è stata formulata (danno da illegittimo esercizio dell’attività  amministrativa), appare inammissibile poichè non collegata ad una lesione attuale, dovendosi attendere le definitive determinazioni dell’Amministrazione intimata.
La possibilità  di realizzare almeno in parte i progettati aerogeneratori giustifica in ogni caso le spese sostenute dalla ricorrente per la formulazione del progetto; spese alle quali soltanto la società  stessa collega la richiesta di risarcimento.
3.- In conclusione, per la parte impugnatoria il gravame va parzialmente accolto e, per l’effetto, annullati in parte qua gli atti impugnati. L’azione risarcitoria va invece dichiarata, allo stato, inammissibile. Le spese di giudizio, considerata la parziale soccombenza, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie solo parzialmente e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Dichiara inammissibile l’azione risarcitoria.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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