1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza –  Sentenza del G.O. – Spese di giudizio – Limiti – Fattispecie
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Inadempimento della P.A. – Risarcimento del danno – Danno da ritardo – Presupposti – Fattispecie

1. In sede di ricorso per l’ottemperanza ad un decreto, equiparabile a sentenza del  G.O., non possono essere riconosciuti compensi e diritti maturati, a titolo di spese di giudizio, successivamente alla pubblicazione del decreto stesso.
2. Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione dell’obbligazione di pagamento da parte della p.A. laddove non intervenga una tempestiva richiesta di pagamento da parte degli interessati (peraltro, nel caso di specie, gli interessati non hanno provato l’intervenuta tempestiva notifica della sentenza della suprema Corte che ha conferito definitività  al decreto nè hanno tempestivamente attivato i rimedi giurisdizionali per ottenere il pagamento in questione).

N. 00598/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01335/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2013, proposto da: 
Anna Primiani e Carlo Raffaele Primiani, in proprio e nella qualità  di eredi della sig.ra Guglielmina Losito, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rino Giovanni Troiani, Bruno Forte e Mario Davì, con domicilio eletto presso l’avv. Sandra Mascetti in Bari, alla via Bovio, n. 41; 

contro
Ministero della Giustizia; 

per l’ottemperanza
al decreto n. 3113/2003 emesso dalla Corte d’appello di Bari in data 5.8.2003 (equa riparazione l. n. 89/2001);
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Sandra Mascetti, per delega degli avv.ti Bruno Forte e Rino Giovanni Troiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso ex lege n. 89/2001, proposto il 28 aprile 2003, i sigg.ri Anna Primiani, Carlo Raffaele Primiani e Guglielmina Losito chiedevano ed ottenevano – giusta decreto della Corte di appello di Bari n. 3113/2003 – la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto stesso, a titolo di equa riparazione. Il Ministero veniva condannato anche al versamento in favore dei ricorrenti di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Tale decreto, su ricorso del Ministero intimato, veniva sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione e da questa confermato con sentenza n. 15751/2006.
A tutt’oggi non risulta che l’Amministrazione vi abbia ottemperato; nè si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- La domanda può essere accolta nei limiti della condanna contenuta nel decreto della Corte di appello di cui si chiede l’esecuzione, non potendo essere riconosciuti in questa sede i compensi e i diritti maturati a titolo di spese di giudizio successivamente alla pubblicazione del decreto stesso.
L’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. statuisce espressamente che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
In questo caso, le statuizioni contenute nel decreto di cui si chiede l’esecuzione sono divenute definitivamente esecutive in conseguenza della richiamata sentenza della suprema Corte, versata in atti e, come già  chiarito, non risulta che l’Amministrazione resistente vi abbia dato esecuzione.
Deve, pertanto, dichiararsi l’obbligo del Ministero intimato di dare esecuzione al decreto pronunziato dalla Corte di Appello di Bari , in epigrafe meglio specificato, all’uopo provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate, oltre interessi legali fino al soddisfo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina Commissario ad acta il responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del Tesoro del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dipendente del suo ufficio, che, a domanda di parte, accertata l’inottemperanza del Ministero della Giustizia, dovrà  provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione stessa.
3.- Quanto alla domanda di risarcimento del danno, pure formulata in ricorso ex art. 112, comma 3, c.p.a., per essere incorsa l’Amministrazione in un asserito notevole ritardo nell’esecuzione dell’obbligazione di pagamento, si ritiene che non può essere accolta.
Tralasciando ogni questione interpretativa che investa l’interferenza tra gli invocati principi affermati dalla C.E.D.U. e la citata norma di diritto positivo (l’art. 112, comma 3), sia sufficiente osservare che non risulta agli atti una tempestiva richiesta di pagamento da parte degli interessati. Questi, peraltro, non hanno provato l’intervenuta tempestiva notifica o comunicazione all’Amministrazione intimata della sentenza della suprema Corte che ha conferito definitività  al decreto in parola nè hanno tempestivamente attivato i consentiti rimedi giurisdizionali per ottenere il pagamento in questione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone che:
1) Il Ministero della Giustizia provveda, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, a liquidare la somma spettante alla parte ricorrente nei termini di cui in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi secondo le indicazioni contenute nel decreto in esecuzione;
2) in caso di ulteriore inadempimento, nomina Commissario ad acta il responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del Tesoro del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dipendente del suo ufficio, che, a domanda di parte, provvederà , accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione intimata nel termine di cui sopra, a porre in essere gli atti sostitutivi necessari entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’amministrazione intimata.
Condanna altresì il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese relative alla presente fase di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi €800,00 (ottocento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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