Elezioni – Elezioni amministrative – Fase preliminare – Liste dei candidati – Parità  di genere – Meccanismo di riequilibrio di cui all’art. 2 comma 1 lettera d) n. 1 della legge n. 215 del 2012- Legittimità 

Legittimo e ragionevole deve considerarsi il meccanismo di riequilibrio della parità  di genere così come previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), n. 1 della legge n. 215 del 2012 modificativo dell’art. 33 del DPR n. 570/1960 che prescrive la cancellazione dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista.
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Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 9 maggio 2014, n. 2393 – 2014.

N. 00568/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00555/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Nicola Valerio, Davide Bellomo, Giuseppe Concezio Bellomo, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Giovanni Vittorio Nardelli, in Bari, Piazza Umberto I, n. 62; 

contro
Comune di Bari, U.T.G. – Prefettura di Bari, Commissione Elettorale Circondariale di Bari, I Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bari; 

nei confronti di
Armando Defrancesco; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 1057221 del 29 aprile 2014 con cui si la I sottocommissione elettorale circondariale ha disposto la cancellazione del candidato Valerio Nicola dalla lista elettorale dei candidati alla carica di Consigliere Municipale al Primo Municipio del Comune di Bari per il “Movimento Politico Schittulli”;
di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 5 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti il difensore avv. Giovanni Vittorio Nardelli;
 

Con ricorso pervenuto in Segreteria il 2 maggio 2014, Valerio Nicola, Bellomo Davide e Bellomo Giuseppe Concezio adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponevano, in fatto, che, a fronte della convocazione dei comizi elettorali per la elezione diretta dei Presidenti e dei Consigli dei n. 5 Municipi del Comune di Bari nella competizione elettorale da tenersi il prossimo 25 maggio 2014, veniva depositata, in data 26 aprile 2014, la lista dei candidati “Movimento Politico Schittulli” per l’elezione del Presidente e del Consiglio del Primo Municipio.
La lista veniva presentata con i candidati collocati in ordine alfabetico.
Con provvedimento in data 29 aprile 2014, la I sottocommissione elettorale circondariale cancellava, dalla detta lista dei candidati alla carica di Consigliere Municipale, Valerio Nicola in applicazione del criterio del riequilibrio dei generi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge n. 215 del 2012, secondo cui “nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati”.
Insorgevano contro tale provvedimento di cancellazione gli odierni ricorrenti, sollevando avverso il medesimo plurimi argomenti di illegittimità , in particolare concernenti la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del DPR n. 570/1960, in combinato disposto con l’art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000; la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale sul decentramento amministrativo, istitutivo dei Municipi del Comune di Bari.
Eccepivano, altresì, le illegittimità  derivata dalla illegittimità  del Regolamento comunale sul decentramento amministrativo, istitutivo dei Municipi del Comune di Bari, per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Costituzione, nonchè l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità  dell’azione amministrativa.
Da ultimo, infine, rilevavano le illegittimità  derivata dalla illegittimità  costituzionale dell’art. 33 del DPR n. 570/1960, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Con atto separato pervenuto in Segreteria in data 5 maggio 2014, venivano proposti motivi aggiunti avverso una nota esplicativa della I sottocommissione elettorale circondariale, con argomenti, nel merito, sostanzialmente ripropositivi dei medesimi motivi già  svolti in ricorso.
Con ulteriore nota pervenuta in Segreteria in data 5 maggio 2014, la I sottocommissione elettorale circondariale forniva una sintetica replica a taluni rilievi svolti in sede di ricorso per motivi aggiunti.
Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono infondati è, pertanto, non possono essere accolti.
Afferendo tutte le censure ad un unitario motivo giuridico di doglianza, esse possono essere esaminate congiuntamente.
I ricorrenti lamentano, nel nucleo principale della loro impugnativa, la asserita irragionevolezza del meccanismo di riequilibrio della parità  di genere così come previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge n. 215 del 2012, modificativo dell’art. 33 del DPR n. 570/1960, altresì proponendo avverso il medesimo censura di incostituzionalità  per violazione dell’art. 3 Cost..
In tale articolo si legge: ” (d-bis) (La Commissione elettorale mandamentale ndr.) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere piu’ rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell’articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista; “.
Sul presupposto della incontestata necessità  di procedere ad un riequilibrio doveroso della lista “Movimento Politico Schittulli” per l’elezione del Presidente e del Consiglio del Primo Municipio, in quanto in essa era risultato sovrarappresentato il genere maschile, la I sottocommissione elettorale circondariale ha fatto corretta applicazione diretta della norma in esame.
L’intera problematica posta dai ricorrenti sorge, infatti, dalla circostanza che, per libera ed insidacabile scelta del “Movimento Politico Schittulli”, la lista in esame elenca i candidati in ordine alfabetico.
Tale scelta è stata effettuata nella piena consapevolezza del significato politico e delle conseguenze che essa avrebbe potuto avere nell’ambito del procedimento amministrativo elettorale.
Non si può, in altri termini, presumere che delle possibili conseguenze scaturenti dalla collocazione del singolo candidato all’interno della lista, i presentatori ed i promotori della stessa non fossero a piena ed integrale conoscenza, derivando esse direttamente dalla legge (si veda, ad esempio, il ricorso all’ordine di lista in caso di parità  della cifra individuale, previsto dall’art. 73, c. 12, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
Giova in proposito ricordare che, con Sentenza 27 giugno – 10 luglio 1975, n. 203, la Corte Costituzionale si è occupata ex professo del tema della predisposizione dell’ordine dei candidati in lista elettorale, evidenziando che: “Non è fondata la questione di legittimità  costituzionale dell’art. 32, settimo comma, del t.u. 570/1960 che demanda ai partiti o gruppi politici la facoltà  di predisporre liberamente l’ordine dei candidati da sottoporre al corpo elettorale. Nessuna rilevanza costituzionale può assumere la libertà  per i partiti di indicare l’ordine di presentazione delle candidature e il prescelto è libero di accettare o non accettare la candidatura così come gli è stata proposta. “.
Argomentando sulla base dell’autorità  di tale precedente, il Collegio evidenzia che l’ordine di composizione della lista elettorale resta nello spazio della più ampia libertà  politica del partito che tale lista presenti.
Il candidato che, per qualunque motivo, resti collocato nell’ultima parte di tale lista è libero di accettare o non accettare la candidatura così come gli è stata proposta, assumendo su di sè i rischi che tale collocazione in lista comporta e che non potevano non essere a piena ed integrale conoscenza dei componenti, dei presentatori e promotori della lista stessa.
Il disposto normativo criticato nei plurimi argomenti di illegittimità  sollevati non è pertanto in alcun modo irragionevole, ma si limita a prescrivere un criterio oggettivo per la cancellazione dei candidati in caso si debba procedere a tale adempimento ad es. in ipotesi di riequilibrio delle quote di genere.
Resta da imputare ad una precisa scelta politico-amministrativa del “Movimento Politico Schittulli” l’avvenuta cancellazione del ricorrente Valerio, sia nella misura in cui non abbia predisposto a monte una lista equilibrata nella rappresentanza dei generi dei candidati presentati, sia nella misura in cui si sia scelto un ordine alfabetico di presentazione della lista con tutte le potenziali conseguenze che esso avrebbe potuto comportare, già  chiaramente disciplinate ex ante nella normativa del procedimento elettorale più volte richiamata.
Per altro, anche ove si volesse fare applicazione del disposto di cui al comma 3, ultimo periodo, dell’art. 33 del DPR n. 570/1960 – dai ricorrenti invocato siccome ritenuto tuttora vigente anche a fronte dell’intervenuta modifica di cui alla lettera d-bis), come introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge n. 215 del 2012 – sta di fatto che il delegato di lista, in sede di audizione innanzi alla I sottocommissione elettorale circondariale tenutasi in data 29 aprile 2014, non si è avvalso della facoltà  di indicare un nominativo fra i candidati, componenti la lista medesima, da depennare in sostituzione di quello del candidato Valerio, cancellato ope officii.
Detto delegato, invero, come risulta dal verbale della riferita audizione, si è limitato ad una generale contestazione dell’operato della I sottocommissione per gli stessi motivi poi sviluppati in questa sede, senza esercitare la scelta che, a suo avviso, gli sarebbe stata impedita pur essendogli consentita dalla legge, e che pretende di fare ora in forza della pronuncia di questo Tribunale.
La domanda, pertanto, non può che essere respinta, restando priva di ogni rilevanza la sollevata questione di costituzionalità  della norma applicata.
Le peculiarità  del caso di specie suggeriscono di ritenere sussistenti i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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