1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Richiesta proroga  ex art. 15 DPR 380/2001 –  Omessa adozione provvedimento espresso – Illegittimità  


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Omessa adozione provvedimento espresso ex DPR 380/2001 – Decorso termini – Interesse qualificato ricorrenti – Sussistenza

1. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del DPR n. 380/2001, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori “possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà  del titolare del permesso”; ne discende che sulla proroga dei termini del permesso di costruire il Comune deve pronunciarsi con “provvedimento motivato”, all’esito dell’esame dei fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di completamento dei lavori.


2. L’inerzia perpetrata dal Comune in ordine all’istanza volta all’ottenimento di un atto amministrativo  di proroga dell’efficacia del permesso di costruire (ex art. 15, co. 2 del DPR  380/2001), stante il decorso del termine previsto dalla legge e l’interesse qualificato dei ricorrenti ad ottenere una pronuncia espressa e motivata sulla loro istanza, determina l’accoglimento del ricorso di silenzio e la conseguente declaratoria di illegittimità  dello stesso serbato dal Comune resistente in ordine alla domanda, con conseguente ordine all’amministrazione di provvedere sulla stessa entro 60 giorni.

N. 00587/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00172/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2014, proposto da: 
Nicola Nuzzolese, Alessandra Nuzzolese, Antonella Nuzzolese, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Faconda, con domicilio eletto presso Bari Studio Caggiano in Bari, piazza Diaz 11; 

contro
Comune di Trani; 

per l’accertamento
del silenzio della p.a. (ex art. 117 c.p.a.) sull’istanza di proroga del permesso di costruire;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Antonio Faconda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
In data 25 luglio 2006 il Comune di Trani rilasciava in favore di Michele Nuzzolese, il permesso di costruire n. 95/2006, avente ad oggetto un capannone industriale denominato lotto 3.
A causa dell’insorgenza di gravi problemi di salute e del successivo decesso del sig. Nuzzolese, i lavori, pur avendo avuto inizio, come da comunicazione del 30.06.2006, non furono terminati. Gli eredi, odierni ricorrenti, ottennero la volturazione a loro nome del permesso, una variante architettonica al progetto e la proroga del permesso di costruire, con provvedimento n. 95/2009 del 13.10.2009.
Due ulteriori proroghe sono state concesse con provvedimenti n. 95/2010 e n. 16/2012, rispettivamente del 22.12.2010 e del 10.02.2012.
Con istanza del 10 gennaio 2013 i ricorrenti chiedevano all’Amministrazione Comunale la proroga dell’efficacia del permesso in questione, in scadenza il successivo 10 febbraio 2013.
Essendo il Comune rimasto inerte, con ricorso notificato il 31 gennaio 2014 e depositato il 06 febbraio 2014, gli interessati hanno chiesto a questo Tar di accertare l’illegittimità  del silenzio serbato dall’amministrazione, dichiarandone l’obbligo di provvedere.
Alla camera di consiglio del 16 aprile 2014 la causa è stata chiamata e posta in decisione.
Il ricorso – ritualmente notificato all’ente, che, però, non si è costituito in giudizio – è fondato quanto alla lamentata illegittimità  del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sulla domanda di proroga del permesso di costruire n. 95/2006 come successivamente più volte prorogato.
Sussiste, infatti, in capo al Comune di Trani, l’obbligo di provvedere in maniera espressa sull’istanza in parola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, in base al quale i termini di inizio e di ultimazione dei lavori “possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà  del titolare del permesso” e “la proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.
Ne discende che sulla proroga dei termini del permesso di costruire il Comune deve pronunciarsi con “provvedimento motivato”, all’esito dell’esame dei fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di completamento dei lavori.
Alla presentazione di apposita istanza, avvenuta ritualmente prima della scadenza del termine, consegue, pertanto, l’obbligo per il Comune di Trani di definire il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso che, allo stato, non risulta essere stato adottato, con evidente lesione degli interessi dei ricorrenti, portatori di un interesse qualificato ad ottenere in merito una pronuncia espressa e motivata (Tar Napoli, VIII, 11 ottobre 2011, n. 4646 e 10 novembre 2011, n. 5252; Tar Calabria, n. 377, del 05.06.2013).
Il silenzio serbato dal Comune deve essere dichiarato illegittimo, con riguardo alla domanda di proroga del termine di ultimazione dei lavori assentiti con il permesso di costruire n. 95/2006, come successivamente prorogato, e il Comune di Trani deve essere condannato a provvedere, entro il termine di 60 giorni.
In caso di inottemperanza, previa semplice istanza dei ricorrenti, il Tribunale provvederà  alla nomina di un Commissario ad acta.
Le spese della lite sono poste a carico della parte soccombente, pure tenuta al rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Trani sulla domanda di proroga del permesso di costruire n. 95/2006 ed ordina all’amministrazione comunale di provvedere in maniera espressa sulla predetta domanda, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, con l’avvertenza che, in assenza, vi provvederà  un commissario ad acta.
Condanna il Comune di Trani al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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