Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Penalità mora ex art. 114, 4 co. lett. e) c.p.a. – Concessione – Presupposti
Ove l’Amministrazione non ottemperi ad una sentenza senza giustificato motivo è da accogliere la richiesta di nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, nonchè quella di concessione della tutela della penalità di mora prevista dall’art. 114, 4 co. lett. e) c.p.a..
N. 00592/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2014, proposto da:
Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Tandoi, Marco Lancieri, con domicilio eletto presso Domenico Tandoi in Bari, via Vito N. De Nicolò 7;
contro
Comune di Corato, Regione Puglia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia;
per l’ottemperanza
alla sentenza n.1237/2013 T.A.R. Puglia Bari, sez. I: rideterminazione oneri di urbanizzazione e restituzione delle somme versate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Marco Lancieri e Domenico Tandoi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I n. 1237/2013, del 05 giugno 2013, sono stati annullati i seguenti atti adottati dal Comune di Corato:
– il provvedimento unico autorizzativo n. 10 del 25.07.2012, nella parte ha prescritto di realizzare i lavori in conformità alle prescrizioni ambientali contenute nei pareri comunali del 18.07.2011 e 11.11.2011;
– il permesso di costruire n. 103/2012 del 25.07.2012, nella parte riguardante le suddette prescrizioni;
– la nota del 13.07.2012;
– la deliberazione n. 24 del 22.05.2012, avente ad oggetto la determinazione del contributo di costruzione;
– le delibere e tutti gli altri atti comunque connessi, preordinati o conseguenti;
nonchè il Comune di Corato è stato condannato alla restituzione delle somme versate dalla ricorrente a titolo di “oneri di trasformazione fondiaria”, con conseguente necessità di rideterminazione da parte dell’amministrazione delle somme da versare secondo i parametri previsti dalla legislazione statale e regionale, oltre alla refusione delle spese processuali, liquidate in € 2.000, (duemila/00) oltre Cap e IVA di legge.
Con il ricorso in epigrafe il Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro S.r.l.propne ricorso per ottemperanza, lamentantando che il Comune non ha mai dato esecuzione alla sentenza suindicata, nonostante sia stato espressamente diffidato, chiede al Tribunale:
– di adottare tutte le misure ed i provvedimenti necessari per assicurare l’ottemperanza al giudicato, della sentenza T.A.R. Puglia, Bari, n. 1273/2013, con la dichiarazione dell’obbligo del Comune di :
a) rideterminare gli oneri concessori dovuti dalla società ricorrente;
b) restituire alla medesima società le somme indebitamente incassate a titolo di “oneri di trasformazione fondiaria” per complessivi € 60.687,00, anche tramite compensazione con gli importi eventualmente scaturiti dalla rideterminazione degli importi di cui alla lett. a);
– di nominare contestualmente un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione;
– di fissare la somma di denaro dovuta dal Comune in favore del ricorrente per ogni successiva violazione e/o inosservanza dell’ordine di ottemperare, oltre alla condanna alle spese.
Il Comune di Corato, ritualmente intimato, pur non costituendosi in giudizio, ha trasmesso in data 25 febbraio 2014 la nota con cui ha comunicato alla ricorrente, in data 05.02.2014, la determinazione del contributo di costruzione, quantificato nella somma complessiva di € 20.933,00, riferito alla pratica edilizia n. 14/05.
Alla Camera di consiglio del 05.05.2014, sentiti i difensori di parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, in considerazione dell’assenza di qualsiasi giustificazione dell’inerzia dell’amministrazione intimata.
Il Comune, in seguito alla formazione del giudicato della sentenza in epigrafe citata, avrebbe dovuto provvedere alla rideterminazione degli oneri concessori, con restituzione delle somme indebitamente versate dalla società ricorrente a titolo di “oneri di trasformazione fondiaria”.
La nota del 05 febbraio 2014 con cui il Comune comunica l’avvenuta quantificazione del contributo di costruzione, oltre ad essere stata adottata successivamente alla notifica del ricorso, risulta riferita ad altra pratica edilizia, la n. 14/05, relativa alla società ricorrente, ma non alla questione oggetto del presente giudizio, e non può, per questo, ritenersi utile ai fini dell’esecuzione del giudicato formatosi con riferimento alla sentenza TAR Puglia, sez. I, n. 1237/2013.
Ritiene, pertanto, il Collegio che il Comune di Corato debba provvedere alla rideterminazione degli oneri concessori, secondo i parametri previsti dalla legislazione statale e regionale, e alla restituzione delle somme indebitamente versate dalla ricorrente, assicurando l’esecuzione integrale del giudicato, entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data di notifica della presente sentenza.
Il Collegio accoglie, inoltre, l’espressa richiesta di parte ricorrente nominando, per l’ipotesi di persistente inottemperanza successiva al termine di 60 giorni dalla scadenza dell’obbligo di provvedere, commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà di delega, liquidandosi sin d’ora a carico del Comune il compenso a favore del commissario nominato, determinato nella misura di Euro 900,00 (€ novecento/00).
Visto il tempo trascorso dalla data di deposito della sentenza passata in giudicato, la parziale inerzia dell’Amministrazione e la richiesta di parte, ritualmente formulata nel ricorso per ottemperanza, si ritengono, altresì, sussistenti i presupposti per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 114, comma 4 lett. e) cpa, non risultando, peraltro, profili di manifesta iniquità e di altre ragioni ostative.
Per ogni giorno di ritardo – rispetto al termine di 45 giorni stabilito dal Tribunale per dare attuazione al giudicato decorrente dalla notifica della sentenza -, l’Amministrazione, pertanto, dovrà corrispondere, al ricorrente, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) del c.p.a., la somma di € 20,00 (venti/00).
In base al principio della soccombenza, l’intimato Comune va condannato al pagamento delle spese processuali, nell’importo liquidato in dispositivo, in favore di parte ricorrente in ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla motivazione che precede e con le prescrizioni indicate nella parte motiva della presente decisione.
Condanna il Comune di Corato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre I.V.A e C.P.A.
Il contributo unificato anticipato dai ricorrenti dovrà essere rimborsato, come disposto dalla legge, dall’Amministrazione soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)