Contratti pubblici – Gara – Cause di esclusione dalla gara – Contrasto tra offerta tecnica e offerta economica- Sussiste
Appare legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara d’appalto in caso di accertata discrasia tra quanto indicato nell’offerta economica e quanto oggetto dell’offerta tecnica, tale da rendere non ricostruibile la puntuale volontà della ditta partecipante (nella specie, nel computo metrico estimativo delle migliorie proposte portato nell’offerta economica non risultava l’indicazione di alcune voci di lavorazioni che, invece, avrebbero dovuto essere quantificate poichè previste nel computo metrico non estimativo delle medesime migliorie contenuto nell’offerta tecnica).
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 18 giugno 2014, n. 2593 – 2014, ric. n. 4419 – 2014.
N. 00238/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00519/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2014, proposto da Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marzia Domenica Florio e Giuseppe Irmici, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
contro
Comune di Apricena, rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso l’avv. Giandonato Uva in Bari, via Giandomenico Petroni, 3;
nei confronti di
L.F.M. Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Silvio Dodaro e Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;
A.T.I. Guerrieri Nazario, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Guerrieri, con domicilio eletto presso l’avv. Mariarosaria Pellegrino in Bari, via Principe Amedeo, 147;
Guerrieri Nazario;
Idrotermosud di Buoncristiano Valerio;
per l’annullamento,
previa concessione di idoneo provvedimento cautelare,
– della determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune Apricena, Reg. Gen. Pub. 287, n. 63/139 del 10.3.2014, protocollo n. 3652;
– di ogni altra determinazione inerente e consequenziale;
– di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
– nonchè di ogni altro atto inerente e consequenziale specificamente indicato in ricorso;
per la declaratoria di nullità della esclusione del Consorzio ricorrente e di illegittimità della aggiudicazione definitiva;
per la esclusione delle controinteressate L.F.M. Impianti s.r.l. e A.T.I. Guerrieri Nazario;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato, con richiesta di risarcimento del danno in forma specifica;
in subordine, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Apricena, di L.F.M. Impianti s.r.l. e dell’A.T.I. Guerrieri Nazario;
Vista la domanda di concessione di idoneo provvedimento cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Irmici, Marzia Domenica Florio, Giacinto Lombardi, Francesco Silvio Dodaro, Antonio Leonardo Deramo e Michele Guerrieri;
Rilevato che nell’offerta economica del Consorzio ricorrente, nella parte concernente il computo metrico estimativo delle migliorie offerte, non risulta l’indicazione di alcune voci di lavorazioni (nn. 2, 5, 7, 8) che avrebbero dovuto essere quantificate poichè contenute nel computo metrico non estimativo delle migliorie offerte, come evidenziato a pag. 3 della gravata determina del RUP del 10.3.2014;
Ritenuto, pertanto, che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, appare riscontrabile dagli atti di causa una effettiva discrasia tra quanto indicato nell’offerta economica del Consorzio ricorrente e quanto oggetto della offerta tecnica, tale da rendere non ricostruibile la puntuale volontà della ditta partecipante e, conseguentemente, non censurabile l’impugnato provvedimento di esclusione dello stesso Consorzio;
Considerato che le ulteriori doglianze formulate da parte ricorrente necessitano di maggiore approfondimento nella più idonea sede del giudizio di merito;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)