1. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia dell’offerta – Verifica – Motivazione insufficiente – Illegittimità .


2. Processo amministrativo – Tutela cautelare – Fumus boni juris – Verifica delle giustificazioni su anomalia dell’offerta – Riesame del provvedimento impugnato – Sussiste.


3. Processo amministrativo – Tutela cautelare – Periculum in mora – Perdita di chances – Sussiste

1. Il giudizio di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica, specie nel caso in cui si concluda in senso sfavorevole all’offerente; pertanto appare illegittimo il provvedimento che non sia motivato in modo analitico con riferimento alle singole giustificazioni dedotte dalla società , ma che invece riporta affermazioni generiche sulla valutazione delle giustificazioni offerte.


2. Devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare quando vi sia l’esigenza di evitare ulteriori sviluppi della procedura di gara in attesa dell’espletamento di una corretta valutazione, da parte della stazione appaltante, di questioni oggetto di contestazione, quali ad esempio le giustificazioni relative all’anomalia dell’offerta. In tal caso, l’esigenza cautelare deve ritenersi assicurata dal riesame dell’offerta della società  ricorrente, corredata da motivazione dettagliata.


3. Sussiste il presupposto del periculum in mora, nel caso in cui i provvedimenti gravati abbiano  l’attitudine a recare un pregiudizio imprenditoriale difficilmente risarcibile per equivalente, vedendo la ricorrente definitivamente sfumate le chances di aggiudicazione di un appalto di rilevante valore economico.

N. 00235/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00471/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2014, proposto da Frallonardo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nino Matassa e Rosa Volse, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35;

contro
Comune di Castellana Grotte;

nei confronti di
Apulia s.r.l.;

per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
– del provvedimento prot. n. 3537 del 25.2.2014 del Responsabile del Procedimento, Responsabile del V Servizio del Comune di Castellana Grotte, che ha dichiarato inaffidabile per anomalia l’offerta e quindi ha escluso la Frallonardo s.r.l. dalla gara per la realizzazione della strada di collegamento via Conversano – via Monopoli;
– di ogni altro atto connesso e/o presupposto, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di adozione di idonee misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 per la parte ricorrente il difensore avv. Nino Matassa;
 

Rilevato che l’impugnato provvedimento di esclusione del 25.2.2014 non motiva in modo analitico con riferimento alle singole giustificazioni dedotte dalla società  Frallonardo nella memoria consegnata in data 17.2.2014, limitandosi il RUP ad affermare in modo generico che detta memoria “risulta nel complesso non chiarificatrice”;
Ritenuto che il giudizio di anomalia postula una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda (come avvenuto nel caso di specie) in senso sfavorevole all’offerente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 162).
Ritenuto, conseguentemente, che la stazione appaltante dovrà  procedere al riesame della offerta della società  ricorrente, motivando in maniera dettagliata con specifico riferimento alle suddette giustificazioni;
Ritenuto, in conclusione, che sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della misura cautelare richiesta, tenuto altresì conto della esigenza di evitare ulteriori sviluppi della procedura di gara prima dell’espletamento di una corretta valutazione, da parte della stazione appaltante, delle menzionate giustificazioni;
Ritenuto, quanto al presupposto del periculum in mora, che i provvedimenti gravati hanno l’attitudine a recare un pregiudizio imprenditoriale difficilmente risarcibile per equivalente, vedendo la ricorrente definitivamente sfumate lechances di aggiudicazione di un appalto di rilevante valore economico;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)