Processo amministrativo – Tutela cautelare – Fumus boni iuris – Rigetto dell’istanza

Non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris, necessario per la concessione della misura cautelare, se da parte della stazione appaltante non vi è stata manipolazione dell’offerta proposta dall’aggiudicataria e se è stata data sufficiente motivazione numerica in presenza di puntuali criteri per l’attribuzione del punteggio. 

N. 00233/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00156/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da A.T.I. Guerrieri Nazario, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Guerrieri, con domicilio eletto presso l’avv. Mariarosaria Pellegrino in Bari, via Principe Amedeo, 147;

contro
Comune di Apricena, rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso l’avv. Giandonato Uva in Bari, via Giandomenico Petroni, 3;

nei confronti di
L.F.M. Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;
Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marzia Domenica Florio e Giuseppe Irmici, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto dei “Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norma dell’edificio “Padre Pio” – Codice op. PA 7.100029″ alla ditta L.F.M. Impianti s.r.l. di Modugno (BA), assunto dal Comune di Apricena con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 350/824 del 30.12.2013;
– di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
e per l’esclusione dalla procedura di gara della ditta L.F.M. Impianti s.r.l. e del Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I”;
in subordine, per la riapertura delle attività  istruttorie di gara e l’esecuzione di una nuova valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica delle partecipanti;
in ogni caso, per l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente A.T.I. Guerrieri Nazario;
in via di estremo subordine, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente A.T.I. Guerrieri Nazario ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima aggiudicazione della gara d’appalto in esame;
e, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 aprile 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di riaggiudicazione definitiva dell’appalto suddetto alla ditta L.F.M. s.r.l. di Modugno (BA) con determina prot. n. 365 del 10.3.2014;
– nonchè di ogni altro atto specificamente indicato;
e per l’esclusione dalla procedura di gara della ditta L.F.M. Impianti s.r.l.;
in subordine, per la riapertura delle attività  istruttorie di gara e l’esecuzione di una nuova valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica delle partecipanti;
in ogni caso, per l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente A.T.I. Guerrieri Nazario;
in via di estremo subordine, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente A.T.I. Guerrieri Nazario ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima aggiudicazione della gara d’appalto in esame;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Apricena, di L.F.M. Impianti s.r.l. e del Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I”;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 aprile 2014;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Michele Guerrieri, Giacinto Lombardi, Giuseppe Irmici, Marzia Domenica Florio e Francesco Silvio Dodaro;
 

Considerato che le complesse censure formulate da parte ricorrente, involgendo profili di discrezionalità  tecnicaprima facie non viziati da errori macroscopici, necessitano di maggiore approfondimento nella più idonea sede del giudizio di merito, tenuto altresì conto dell’insussistenza di qualsiasi manipolazione, da parte della stazione appaltante, dell’offerta dell’aggiudicataria LFM (per la quale si è proceduto alla correzione di un mero errore materiale di calcolo, a fronte della corretta compilazione dei computi metrici e della lista delle lavorazioni) e della sufficienza della motivazione numerica in presenza di puntuali criteri per l’attribuzione del punteggio;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 aprile 2014;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare richiesta con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 aprile 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)