1. Contratti pubblici – Gara – Verifica requisiti partecipante – Nota di chiarimento dell’Amministrazione circa la prova dei requisiti – Onere di soccorso istruttorio – Non sussiste
2.  Contratti pubblici – Gara – Obbligo per l’amministrazione di acquisizione d’ufficio delle attestazioni di regolare esecuzione – Non sussiste –
3.  Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atti gara d’appalto – Tutela cautelare – Contratto stipulato e danno lamentato eventuale e futuro – Periculum in mora – Non sussiste

1. In fase di verifica di requisiti di un partecipante ad una gara d’appalto, oltretutto in sede di autotutela, non sussiste un onere di soccorso istruttorio nel caso in cui l’Amministrazione abbia già  specificato con nota di chiarimento pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, come previsto dalla lex specialis, le modalità  con cui avrebbe dovuto essere diligentemente fornita la prova dei requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnico-amministrativa.  
2.  In una gara d’appalto non può ritenersi vigente alcun obbligo per l’Amministrazione di acquisizione d’ufficio delle attestazioni di regolare esecuzione, atteso che l’art. 48 codice appalti è norma speciale rispetto alla disciplina generale di cui al D.P.R. 445/2000, anche in ragione della prevalenza, in tali procedure, delle esigenze di celerità  e certezza delle operazioni rispetto a quelle di non aggravamento.
3. In un giudizio di impugnazione degli atti relativi ad una gara d’appalto, non sussiste il periculum in mora, ai fini della concessione della richiesta misura cautelare, qualora il contratto sia stato già  stipulato e il danno lamentato sia solo eventuale e futuro, in quanto la verifica della sussistenza dei presupposti di gravità  per l’applicazione di potenziali sanzioni è rimessa alla valutazione dell’Autorità  di vigilanza, su segnalazione vincolata della Stazione appaltante. 

Vedi Cons. St., sez. V, 28 maggio 2014, n. 2584 – 2014

N. 00228/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00044/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Dedagroup s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Telecom Italia s.p.a. e GST Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Cristina Osele e dagli avv.ti Nicola Sarcina e Pierluigi Quaranta, con domicilio eletto presso lo studio legale dei secondi in Bari, via Dante Alighieri, 3;

contro
Comune di Bovino, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Gadaleta, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, 166/5; Regione Puglia;

nei confronti di
Exprivia s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Halley Sud-Est s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Gattamelata, Francesca Romana Feleppa e Angelo Lanno, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Lanno in Bari, via San Francesco D’Assisi, 15; Società  Halley Sud-Est, in proprio e quale mandante della costituenda ATI con Exprivia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruta ed Enrico Ceniccola, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari in piazza Massari;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della comunicazione di aggiudicazione definitiva inviata dal Comune di Bovino con nota prot. n. 12084 del 3.12.2013 relativamente alla gara “Programma operativo FESR 2007-2013 – Asse I – Linea d’intervento n. 1.5 – Azione 1.5.2 – appalto finalizzato alla realizzazione del progetto sviluppo del sistema di e-government regionale nell’area Vasta dei monti Dauni” a favore dell’RTI Exprivia s.p.a. e Halley Sud-Est s.r.l.;
– nonchè di tutti gli altri atti e provvedimenti specificamente indicati in ricorso;
per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato;
e per la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara, o in subordine per il risarcimento del danno equivalente;
quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale di gara del 26 febbraio 2014, avente ad oggetto “Riscontro alla Vs. nota Pec inviata in data 25.02.2014” con cui veniva disposta la definitiva esclusione della Dedagroup s.p.a.;
– nonchè di tutti gli altri atti e provvedimenti specificamente indicati nel ricorso per motivi aggiunti;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bovino, di Exprivia s.p.a. e della Società  Halley Sud-Est;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Maria Cristina Osele e Nicola Sarcina; Rosaria Gadaleta; Angelo Lanno e Francesca Romana Feleppa; Enrico Ceniccola;
 

Ritenuto che, in esito alla sommaria valutazione che è propria della fase cautelare, il ricorso per motivi aggiunti non appare assistito dai presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;
Rilevato infatti che, in punto di fumus, non appare corretta la ricostruzione della ricorrente in merito alla illegittimità  dell’operato dell’Amministrazione, in quanto nel caso di specie, da un lato, non pare si imponesse in fase di verifica di requisiti, oltretutto in sede di autotutela, un onere di soccorso istruttorio (l’Amministrazione aveva già  specificato con nota di chiarimento pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, come previsto dalla lex specialis, in data 22 luglio 2013 le modalità  con cui doveva essere diligentemente fornita la prova dei requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnico-amministrativa);
Ritenuto, inoltre, che non possa ritenersi vigente alcun obbligo per l’Amministrazione di acquisizione d’ufficio delle attestazioni di regolare esecuzione, atteso che l’art. 48 codice appalti è norma speciale rispetto alla disciplina generale di cui al D.P.R. 445/2000, anche in ragione della prevalenza, nella gare di appalto delle esigenze di celerità  e certezza delle operazioni rispetto a quelle di non aggravamento (cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 5921/2012);
Rilevato, altresì, che la detta specialità  risulta confermata dalla prevista introduzione (ma solo a far data dal primo luglio 2014, ex art. 9, comma 15-ter, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, in Legge 27 febbraio 2014, n. 15) di una speciale modalità  di verifica dei requisiti in sede di gara attraverso l’istituenda Banca dati di cui all’art. 6 bis del codice degli appalti, introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5;
Ritenuto, inoltre, non sussistere il paventato periculum, atteso che, da un lato, il contratto di appalto è stato stipulato; dall’altro, il danno lamentato è solo eventuale e futuro, in quanto la verifica della sussistenza dei presupposti di gravità  per l’applicazione di potenziali sanzioni è rimessa alla valutazione dell’Autorità  di Vigilanza, su segnalazione vincolata della Stazione appaltante;
Ritenuto comunque che il ricorso necessita di essere ulteriormente approfondito in sede di esame del merito, già  fissato per l’8 ottobre 2014;
Ritenuto, infine, che in considerazione della peculiarità  e complessità  della vicenda sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)