1. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Valutazione dell’offerta – Criteri di valutazione – Sub criteri – Valutazione discrezionale della stazione appaltante – Legittimità
2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Valutazione dell’offerta – Confronto a coppie – Motivazione implicita – Fattispecie
3. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Commissione – Composizione – Parità di titoli di studio tra componente e soggetto partecipante – Non è necessario – Fattispecie
1. Ai sensi dell’art. 83 comma 4 del codice dei contratti pubblici la definizione dei sub criteri di valutazione di un’offerta (nella specie economicamente più vantaggiosa) non costituisce un obbligo per la stazione appaltante – come quello di fissare i criteri di valutazione e la ponderazione da attribuire ad essi – ma una facoltà rimessa ad una scelta, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 264 del d.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207, secondo cui la suddivisione dei criteri in sub – criteri e relativi sub-pesi è soltanto eventuale in un bando.
2. La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, elaborata all’esito dell’applicazione del metodo del confronto a coppie non richiede una motivazione esplicita, ben potendo questa essere ricompresa nelle preferenze attribuite ad un’offerta rispetto alle altre nel confronto a coppie (nella specie, per entrambi gli elementi qualitativi di valutazione la commissione ha espresso un punteggio nel confronto a coppie, dalla cui somma è derivato il punteggio finale attribuito ad ogni offerta).
3. L’art. 84 del codice dei contratti pubblici, nel prevedere che la commissione debba essere composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, non richiede il possesso di un determinato titolo di studio idoneo a garantire che ciascun commissario copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, anche in considerazione della circostanza che la valutazione è l’esito del giudizio della commissione nel suo insieme; con ciò ammettendo che un servizio oggetto di prestazione esclusivamente di ingegneri e architetti possa essere valutato da una commissione composta anche da un geometra. (Nella specie, peraltro, nel bando – avente ad oggetto non soltanto la direzione dei lavori -riservata ad un architetto o ingegnere- era previsto lo svolgimento di servizi collaterali – e che il ruolo di direttore operativo potesse essere ricoperto anche da un geometra).
N. 00544/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01244/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2013, proposto da:
Cotecchia Vincenzo e Tafuni Nicola, rispettivamente mandatario capogruppo e mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti “prof. ing. V. Cotecchia – ing. N. Tafuni”, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Caputi Iambrenghi e Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Abate Eustasio, 5;
contro
Comune di Lucera, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Prospero Petroni, 15;
nei confronti di
R.P.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Pirocchi e Vito Petrarota, con domicilio eletto presso lo studio legale Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, 62;
per l’annullamento
previa sospensiva
1) di tutti gli atti costituenti la lex specialis della gara per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, misure e contabilità , assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di consolidamento del versante collinare nord – zona ospedale VI e VII intervento”, ivi compreso il bando/avviso di gara spedito in pubblicazione alla GUCE in data 16.4.2013, il “disciplinare di gara” e gli allegati “modelli per le dichiarazioni”, la determina di indizione della gara e l’approvazione degli atti di gara n. 33 del 5.4.2013 assunta dal dirigente ad interim del V settore del Comune di Lucera;
2) della determinazione adottata dal medesimo dirigente del 14.6.2013, n. 65, recante la nomina della Commissione giudicatrice;
3) delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice e contenute nei verbali di gara di cui alle sedute del 18 giugno, 1 – 2 – 3 e 12 luglio, ivi compresa l’attribuzione dei punteggi per le offerte tecniche ed economiche proposte dai concorrenti, la graduatoria di gara e l’aggiudicazione provvisoria conferita alla RPA s.r.l. con sede in Perugia;
4) dell’aggiudicazione definitiva pronunziata in favore della stessa RPA s.r.l. “con determina del V settore n. 87 del 19.8.2013”, atto non conosciuto e tuttavia menzionato nella nota/fax di “Comunicazione di sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006” inviata al concludente dal presidente della Commissione e dirigente ad interim del V settore in data 26.8.2013, anch’essa impugnata;
5) di ogni atto preordinato, consequenziale e comunque connesso;
nonchè
per la declaratoria di inefficacia del contratto di affidamento del servizio eventualmente stipulato con l’attuale aggiudicataria;
e per la condanna
del Comune di Lucera, previo accertamento dell’illegittimità degli atti ed operazioni di gara, all’adozione degli atti consequenziali all’invocato annullamento, ivi compresa la rinnovazione della procedura di gara ovvero, in estremo subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario da quantificarsi in corso di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lucera e della R.P.A. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi i difensori avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, per la ricorrente, avv. Ignazio Lagrotta, per il Comune e avv. Daniela Lovicario, su delega dell’avv. Vito Petrarota, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Lucera indiceva una procedura aperta per l’affidamento della direzione dei lavori e dei servizi complementari, relativi alle opere di consolidamento del versante collinare nord – zona ospedale, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Presentavano domanda di partecipazione otto imprese, tra cui il costituendo RTP, odierno ricorrente, e la R.P.A. s.r.l., contro interessata.
All’esito delle valutazioni delle offerte, il raggruppamento ricorrente si collocava al quinto posto, mentre la contro interessata, collocatasi al primo posto, veniva dichiarata aggiudicataria in via provvisoria.
Successivamente, l’appalto veniva definitivamente aggiudicato alla ditta RPA s.r.l.
Con ricorso ritualmente proposto, i ricorrenti sono insorti contro l’aggiudicazione, impugnando tutti gli atti di gara e chiedendone incidentalmente la sospensione, al fine di ottenere l’annullamento dell’intera procedura.
Le censure mosse attengono, in particolare, alla mancata indicazione nella lex specialis di sub-criteri, pesi e sub-pesi; al difetto di motivazione dei punteggi assegnati attraverso il metodo del confronto a coppie; infine, all’illegittima composizione della Commissione di gara.
Si è costituito il Comune di Lucera, chiedendo la reiezione del ricorso.
Anche la contro interessata RPA srl si è costituita, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del prof. Cotecchia quale mandatario del costituendo RTP, nonchè la tardività del ricorso e chiedendo altresì, in via subordinata, pervenirsi comunque alla reiezione dello stesso perchè infondato anche nel merito.
Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2013, l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n.577 del 18.10.2013.
In vista della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle proprie argomentazioni.
Alla pubblica udienza del 27.03.2014 la causa è stata trattenuta in decisione, e con dispositivo n. 404 del 28.03.2014, il Collegio ha respinto il ricorso in quanto infondato per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
DIRITTO
In via preliminare, si può prescindere dalle eccezioni sollevate dalla controparte, relative al difetto di legittimazione attiva del prof. Cotecchia e alla tardività del ricorso, giacchè il gravame merita di essere respinto nel merito, in quanto manifestamente infondato.
Con riferimento alla censura di violazione di legge per mancata previsione di sub-criteri nel bando di gara, il Collegio rileva che l’art. 83, comma 4 del D. Lgs. n. 163/06, con riferimento al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, espressamente recita: “il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi”.
L’eventuale previsione di sub – criteri nella lex specialis è quindi rimessa alla valutazione di necessarietà degli stessi, ai fini dell’esame delle offerte, fatta dall’amministrazione, la quale è tenuta invece, in virtù del comma 2, ad elencare i criteri di valutazione e a precisare la ponderazione attribuita a ciascuno di essi, come correttamente avvenuto nella specie.
Coerentemente infine, l’art. 264, del D.P.R. 207/2010, al comma 1, lett. p) ritiene “eventuale” la suddivisione dei criteri in sub-criteri e relativi sub-pesi.
Alla luce del chiaro disposto normativo, non si ravvede pertanto la violazione di legge come lamentata da parte ricorrente, attesa la facoltà di scelta rimessa alla valutazione della stazione appaltante al momento della stesura della legge di gara, di indicare o meno i sub-criteri.
I ricorrenti si dolgono inoltre della mancata motivazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione a seguito del confronto a coppie.
In merito va premesso che la stazione appaltante, dopo aver specificato nel bando di gara (sezione IV, punto II) i criteri qualitativi – discrezionali della professionalità e della relazione metodologica sullo svolgimento dell’incarico, con la relativa ponderazione, e quello quantitativo – vincolato del ribasso sul prezzo, col relativo punteggio ponderato, ai fini dell’aggiudicazione, ha dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara lo svolgimento del metodo aggregativo – compensatore del confronto a coppie (parte seconda, punto 1, del disciplinare).
Il metodo in questione esprime una valutazione relativa delle offerte, non già assoluta, finalizzata ad individuare quella che, in raffronto con le altre, appare migliore.
La valutazione complessiva dell’offerta è data dalla sommatoria delle preferenze riportate rispetto a quelle conseguite dalle altre offerte.
I punteggi così attribuiti indicano infatti il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con la conseguenza che, come affermato in giurisprudenza, la motivazione delle singole valutazioni è insita nelle stesse preferenze attribuite (Cons. St., Sezione V, 5.02.2007, n.458; Sezione VI, 19.03.2013, n. 1600; Tar Puglia, Bari, 13.02.2014, n. 225).
Nel caso di specie, non può dunque dubitarsi che l’obbligo di motivazione sia da considerarsi assolto in quanto, come emerge dagli atti di causa e in particolare dai verbali della commissione del 2 e 3 luglio 2013, per entrambi gli elementi qualitativi di valutazione i singoli commissari hanno espresso la propria preferenza, attribuendo un determinato punteggio nel confronto a coppie, dalla cui somma è derivato poi il punteggio attribuito ad ogni offerta nell’ambito di una griglia di valutazione.
Nè può infine censurarsi la collocazione del RTP ricorrente nella graduatoria finale (penultimo posto) in relazione alle credenziali e all’elevata professionalità e riconosciuta competenza del mandatario.
Tale doglianza è infatti diretta a sindacare il merito stesso della valutazione operata, sindacato notoriamente inammissibile, salva l’ipotesi di manifesta illogicità , arbitrarietà e irragionevolezza della preferenza accordata, circostanza che non può evidentemente fondarsi sulla presunta superiorità del proprio bagaglio professionale, atteso che oggetto della valutazione comparativa sono esclusivamente le offerte cosi come proposte (in tal senso, Cons. St., Sezione V, 28.02.2012, n. 1150).
Infine, con l’ultimo motivo di ricorso, si censura l’illegittima composizione della commissione per la presenza di un componente con la qualifica di geometra.
Secondo parte ricorrente, l’oggetto della gara comporterebbe una complessità tecnica tale che un geometra non potrebbe legittimamente esprimere un giudizio sulla professionalità dei partecipanti alla procedura, riservata ad architetti ed ingegneri, nè sulla relazione metodologica dei lavori.
Il rilievo sull’inadeguatezza del titolo di studio posseduto dal geometra Fattibene non merita tuttavia di essere condiviso, atteso che il secondo comma dell’art.84 del citato D. Lgs. n.163, nel prevedere che la Commissione debba essere composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, non richiede, come elemento essenziale per dimostrare la sussistenza delle prescritte competenze tecniche, il possesso di un determinato titolo di studio.
Più in generale, la giurisprudenza formatasi intorno a detta norma ha chiarito che il requisito dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” deve essere inteso gradatamente e in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare; non è necessario, pertanto, che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto, nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della Pubblica amministrazione (da ultimo, Tar Lazio, sez. III quater, 9.04.2014, n.3853).
A ciò si aggiunga che, nella specie, il bando, nel riservare la prestazione del servizio a particolari professioni, ha sì indicato la figura dell’architetto o dell’ingegnere, quale direttore dei lavori, ma ha altresì previsto anche quella del geometra per il direttore operativo.
L’oggetto della gara non è infatti circoscritto alla sola direzione dei lavori, bensì anche ai servizi collaterali, quali misura e contabilità , assistenza e collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento. A tale ampiezza dell’oggetto ben corrisponde la poliedricità delle competenze, garantita anche dalla presenza di un geometra, istruttore direttivo presso l’ufficio urbanistico del comune, nella commissione di gara.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso non merita dunque accoglimento.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)