Enti e organi della p.A. – Regione – Albo dei direttori generali delle ASP – Rinnovo – Condizioni – Possesso del titolo di laurea – Necessità – Regime transitorio
Secondo la normativa regionale vigente in tema di requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo dei direttori generali delle aziende pubbliche dei servizi alla persona (art.10 del regolamento 28.1.2008, n. 1), il titolo del diploma di laurea non è necessario soltanto in via transitoria per le iscrizioni di prima istanza, cioè per quelle risalenti al triennio di vigenza dell’albo precedente l’entrata in vigore del regolamento citato, mentre detto requisito è indispensabile per i rinnovi dell’iscrizione successivi all’entrata in vigore del regolamento e le nuove iscrizioni “a regime”.
N. 00542/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2013, proposto da:
Pietro Guerrieri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Lofoco e Ettore Palomba, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Scattaglia, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, via Dalmazia, 70;
per l’annullamento
previa sospensione
– della Determinazione n. 1373 del Dirigente Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità , assunta in data 7 dicembre 2012 e pubblicata sul BURP n. 181 del 13 dicembre 2012, nella parte in cui:
a) ha disposto il “rinnovo” dell’Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di servizi alla Persona (ASP) e non anche – o non solo – come disposto dalla normativa regionale vigente, l'”aggiornamento” del medesimo Albo;
b) negli Allegati “A” e “C” non considera il diritto, ormai acquisito, di quanti sono già regolarmente iscritti al suddetto Albo perchè in possesso dei requisiti previsti – in prima istanza – dall’art. 20, commi 2 e 4 del Regolamento regionale n. 1 del 28 gennaio 2008;
– della nota provvedimentale della Regione Puglia prot. n. 082/06.02.2013 n. 1266, comunicata in data 10.02.2013, a mezzo della quale si è espresso diniego all’istanza avanzata in via di autotutela dal ricorrente, che tenta altresì di spiegare le ragioni dell’esclusione dello stesso dall’elenco;
– del provvedimento di esclusione del ricorrente dall’elenco dei direttori generali, nella parte in cui interpreta la norma in senso sfavorevole al ricorrente e ne dispone di fatto l’esclusione dei direttori generali per il solo fatto di non essere laureato;
– di tutti gli altri atti, presupposti, connessi e richiamati negli atti impugnati, sui quali si riservano motivi aggiunti;
nonchè per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla permanenza di iscrizione nell’Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppe Florio, su delega dell’avv. Fabrizio Lofoco, per il ricorrente, e avv. Maria Scattaglia, per la Regione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Con la determinazione dirigenziale n. 1373/2012, la Regione Puglia ha disposto il rinnovo dell’Albo dei Direttori Generali delle Aziende pubbliche dei servizi alla persona (ex IPAB), istituito con la delibera G.R. n. 1829 del 30.09.2008, richiedendo, tra i requisiti per l’iscrizione – o per la permanenza nell’albo – il possesso del diploma di laurea, titolo non posseduto dall’odierno ricorrente.
Premette lo stesso ricorrente di essere stato tuttavia iscritto, con decorrenza dal 28.05.2009, in virtù del comma 4, art. 20, del Reg. reg. n. 1 del 2008, che, in attuazione della l.r. n. 15 del 2004 – istitutiva dell’albo suddetto – definiva requisiti, criteri e modi per la relativa iscrizione.
Invero, dopo i commi 2 e 3 contenenti i requisiti generali e professionali, quali il diploma di laurea, necessari per l’iscrizione, il comma 4 ammetteva in prima istanza anche l’iscrizione di coloro che, sprovvisti del titolo della laurea, ricoprissero la qualifica o svolgessero le funzioni di segretario-direttore delle IPAB alla data di approvazione del regolamento, o avessero comunque svolto tale funzione per almeno 5 anni, ovvero fossero dipendenti di enti pubblici in servizio da almeno 10 anni e avessero svolto per almeno un triennio le funzioni di segretario o direttore di IPAB.
Ai sensi del successivo comma 6, era infine previsto “l’aggiornamento annuale dell’Albo a seguito di avviso da pubblicarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di vigenza.”
In attuazione di quanto sopra, la Regione Puglia, decorso il periodo di validità triennale, ha proceduto al rinnovo dell’Albo, con validità dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Tuttavia, secondo il ricorrente, nel disporre il rinnovo, anzichè l’aggiornamento come espressamente detto dalla norma, l’amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di considerare le iscrizioni all’Albo già avvenute in virtù del citato comma 4, predisponendo invero il facsimile di domanda per i soggetti già iscritti, ai fini della loro permanenza nell’albo (Allegato C della determinazione impugnata), senza alcun riferimento al criterio individuato nel predetto comma.
Nella dichiarazione sostitutiva, gli iscritti devono infatti dichiarare di “essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del reg. reg. n. 1/2008, ai commi 1, 2 e 3 e s.m.i., e dalla DGR 1829 del 30.09.2008, necessari per l’iscrizione nel predetto albo”.
Il ricorrente proponeva allora istanza di riesame della determinazione regionale in via di autotutela, che l’amministrazione riscontrava in senso negativo, con la nota 1266 del 6.02.2013.
Avverso la suddetta nota nonchè, prima ancora, avverso la determinazione dirigenziale di rinnovo dell’Albo, è insorto il ricorrente, lamentandone vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
In vista della camera di consiglio del 14.03.2013, si è costituita la Regione Puglia, depositando memoria, in data 8.03.2013.
L’istanza cautelare veniva accolta dal Collegio con ordinanza n. 158 del 15.03.2013, che contestualmente fissava l’udienza pubblica del 17.10.2013 per la discussione del merito.
Rinviata d’ufficio l’udienza pubblica, questa veniva poi fissata per il 13.03.2014.
All’udienza del 13.03.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Questo Tar, con una precedente sentenza n. 1515 del 7.11.2013, resa in analogo giudizio recante n. 246 del 2013, ha ritenuto di riconsiderare il proprio precedente orientamento – che aveva portato, come nel caso sub iudice, all’accoglimento dell’istanza cautelare – alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato, sezione III, n. 2052, del 31.05.2013, il quale, nell’accogliere l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare emessa nel presente ricorso (158/13), ha ritenuto “non condivisibile l’interpretazione data nell’ordinanza cautelare TAR circa la normativa regionale vigente in materia di requisiti “a regime” richiesti per l’iscrizione all’Albo dei direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona”, ritenendo “che l’iscrizione all’Albo senza il possesso del Diploma di laurea sia consentita dalla normativa suddetta solo “in prima istanza”, in via transitoria e non con effetti permanenti, limitatamente al primo periodo triennale di vigenza dell’Albo in questione (vedi legge regionale n. 15/2004, art. 31)”.
Il Collegio è consapevole che la suddetta ordinanza è stata successivamente revocata dallo stesso giudice d’appello, sul presupposto dell’insussistenza delle condizioni per l’applicazione, in favore del difensore dell’appellante, del beneficio delle rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., e conseguentemente l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza n. 158/13 è stato dichiarato tardivo (Cons. St., III, ord. 2753 del 17.07.2013).
Tuttavia ciò non inficia in alcun modo l’autorevolezza delle considerazioni di merito ivi fatte.
Pertanto, sulla scorta dell’autorevole precedente – cui questo Tar si è conformato e dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi – nonchè del chiaro tenore letterale del disposto normativo, il ricorso va respinto.
Le spese possono integralmente compensarsi in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)