Processo amministrativo – Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione provvisoria – Clausola stand still – Pregiudizio irreparabile – Non sussiste – Fattispecie
Considerata la previsione dell’art. 11, co. 10 ter, D.Lgs. n. 163/2006 – secondo cui è inibito alla stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto dal momento della notificazione dell’istanza cautelare fino a quando non sia pronunciato il provvedimento cautelare di primo grado o non sia pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado – non sussiste il pregiudizio irreparabile che giustifichi l’adozione di misure monocratiche sino alla prima camera di consiglio utile (Nel caso di specie, inoltre, la durata del contratto di appalto è tale da non pregiudicare irreparabilmente la posizione soggettiva dedotta dalla ricorrente anche nell’ipotesi di illegittima stipulazione del contratto o di anticipata immissione in servizio dell’aggiudicataria).
N. 00220/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00491/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2014, proposto da:
Fersalento S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolangelo Zurlo e Francesco Arconzo, con domicilio, a norma dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. di Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
Fal – Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.;
nei confronti di
Orfeo Mazzitelli S.r.l., quale mandataria di costituenda A.T.I. con Debar Costruzioni S.p.A.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
degli atti, dei provvedimenti e delle operazioni della procedura di gara indetta dalle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. mediante procedura aperta per l’affidamento mediante appalto integrato ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b della progettazione esecutiva e realizzazione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di interramento della linea ferroviaria F.AL. Bari-Matera a doppio binario a scartamento ridotto, dal Km 9+000 al Km. 11+000 nell’aggregato urbano della città di Modugno; di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale a quelli impugnati, specificamente indicato in ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non risulta in atti che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile () per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva del ricorrente sia tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile;
Considerato che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (30 aprile 2014) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva dedotta dalla ricorrente in giudizio non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile, in quanto a norma dell’art. 11, c. 10 ter, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è inibito alla stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto dal momento della notificazione dell’istanza cautelare fino a quando non sia pronunciato il provvedimento cautelare di primo grado o non sia pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado adottata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; e tenuto conto che, anche nel caso di illegittima stipulazione del contratto o di anticipata immissione in servizio dell’aggiudicataria, l’appalto in questione ha durata di 450 giorni;
P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 30 aprile 2014 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 14 aprile 2014.
Il Presidente | |
Corrado Allegretta |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 15/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)