Processo amministrativo – Competenza – Energia da fonti rinnovabili – Esclusione da incentivazione – Atto a carattere generale – territoriale – TAR Lazio
La controversia attinente al riconoscimento dell’incentivazione per il sostegno alla produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili rientra nella competenza del TAR Lazio poichè relativa ad atto non avente effetti localizzabili nel solo ambito regionale di ubicazione dell’impianto ma destinato a incidere sull’intero sistema nazionale energetico e promanato da Autorità incaricata dell’esercizio di funzioni pubbliche con carattere ultraregionale, avente sede in Roma.
N. 00488/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2014, proposto da:
Grup.Pa. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ida Maria Dentamaro, con domicilio eletto presso Ida Maria Dentamaro, in Bari, via De Rossi, n. 16;
contro
Gestore dei Servizi Elettrici – G.S.E. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Zoppini, Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, Vincenzo Di Vilio, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso Francesco De Robertis, in Bari, via Davanzati, n. 33;
nei confronti di
Energy Sud S.r.l.;
per l’annullamento
previa concessione di idonea misura cautelare,
del provvedimento GSE/P20130234366 del 5.12.2013, ricevuto dalla ricorrente in data 8.1.2014, con il quale il GSE ha disposto, in danno della società ricorrente Grup.Pa. S.r.l., “l’esclusione dal Registro EOLN_RG2012 dell’istanza n. FER000171 e la decadenza dal Registro EOLN_RG2013 dell’istanza n. FER001568”;
di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Elettrici – G.S.E. S.p.A., con il quale si eccepisce, altresì, l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, indicando come competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma;
Visti gli artt. 13 e 55 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Ida Maria Dentamaro e Francesco De Robertis, per delega dell’avv. Andrea Zoppini;
Ritenuto di condividere il rilievo di incompetenza per territorio così come spiegato;
Ritenuto, infatti che – anche ove, per assurdo, si volesse prescindere dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato in tal senso (cfr., in particolare, ordinanze sez. V, 29 settembre 2011, n. 5319 e sez. VI, 15 novembre 2011, n. 6033, nonchè, da ultimo, Sent. sez. VI, 28 gennaio 2014, n. 439), in sè e per sè, peraltro, integralmente condiviso da questo Collegio – il riconoscimento (o meno) dell’incentivazione per il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, pur riguardando l’energia prodotta in un determinato impianto di produzione, non ha effetti localizzabili nel solo ambito regionale in cui è ubicato l’impianto stesso, incidendo sull’intero sistema nazionale energetico, sia con riferimento alla energia prodotta, sia con riferimento ai relativi incentivi;
Considerato che a nulla rileva che il controinteressato astrattamente individuato nel caso di specie dalla ricorrente nella società Energy Sud S.r.l. – quale titolare dell’interesse al conseguimento dell’incentivazione in caso di esclusione/decadenza della ricorrente – abbia sede in Cerignola (Fg), ossia nell’ambito distrettuale dove si esercita la competenza territoriale di questo Tribunale;
Ritenuto che, pertanto, va riconosciuta in capo al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la competenza territoriale a decidere il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a. tanto più che l’Autorità emanante i provvedimenti impugnati è soggetto incaricato dell’esercizio di funzioni pubbliche con carattere ultraregionale, avente sede in Roma;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) dichiara la propria incompetenza per territorio e indica come competente a decidere il ricorso proposto il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma.
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)