1. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia dell’offerta – Verifica dell’anomalia – Sindacabilità – Limiti
2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia dell’offerta – Verifica dell’anomalia – Valutazione complessiva – Contenuto
1. Nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici il subprocedimento di esame delle giustificazioni presentate dal concorrente alla gara è espressione di esercizio di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo entro i ristretti limiti di macroscopiche illogicità , non essendo consentito a questi di verificare in via autonoma la congruità della offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio formulato dalla commissione valutatrice.
2. Il giudizio di verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, e pertanto l’attendibilità della offerta va valutata nel complesso e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dalla incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme, ferma restando la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse investire voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, potrebbero rendere l’intera operazione economica implausibile e, per l’effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’Amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità .
*
Cons. St., sez. IV, n. 1441/2014: sentenza 18 novembre 2014, n. 5652 – 2014; ordinanza cautelare 28 maggio 2014, n. 2250 – 2014; decreto cautelare 8 maggio 2104, n. 1871 -2014; decreto cautelare 21 febbraio 2014, n. 815 – 2014
N. 00491/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Castellano Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria dell’a.t.i. con Doronzo Infrastrutture S.r.l. e Imet S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Dionigi, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Dionigi in Bari, via Fornari 15/A;
contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Ancora e Angelo Schiano, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni 150;
nei confronti di
Eureca Consorzio Stabile, quale capogruppo mandataria dell’a.t.i. con Cogit S.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Migliarotti e Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano 27;
Cogit – Costruzioni Generali Italiane S.p.a.;
per l’annullamento
del provvedimento adottato a seguito della verifica sulla anomalia, recante l’esclusione delle ricorrenti dalla “procedura aperta di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e successiva realizzazione dei lavori di Realizzazione del raddoppio del binario della linea ferroviaria Bari-Mungivacca – Noicattaro dal Km. 4 450 al Km. 15 110, incluso l’interramento della linea e della stazione di Triggiano e Capurso in galleria artificiale lungo l’attuale sede, compresi fra il Km. 6 945 ed il Km. 10 920, per uno sviluppo complessivo di Km. 10,340” sull’asserito presupposto della non affidabilità ed inidoneità dell’offerta, conosciuto, in quanto trasmesso a mezzo fax dalla Stazione Appaltante Soc. F.S.E., in data 19 aprile 2013;
dei provvedimenti di cui alla “relazione di sintesi della verifica di congruità ” trasmessa a mezzo fax dalla Stazione Appaltante Soc. F.S.E. alle ricorrenti in data 19 aprile 2013;
ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti, di tutti i verbali redatti e/o provvedimenti adottati dalla Commissione nominata per la verifica della congruità , con riserva di motivi ulteriori;
ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti, di tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione di gara e/o dei verbali di gara, non conosciuti nei loro estremi e contenuti;
ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti, di tutti i provvedimenti adottati dai responsabili del procedimento e/o dalla stazione appaltante, ancorchè, non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva di motivi ulteriori;
ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti, di tutti i provvedimenti recante l’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva alla odierna controinteressata, ancorchè allo stato, non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva di motivi ulteriori;
ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti, di tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione nominata per la valutazione della congruità delle offerte e/o del responsabile del procedimento e/o dalla stazione appaltante in merito all’offerta delle odierne controinteressate, ancorchè, allo stato, non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva di motivi ulteriori;
ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti, di tutti i provvedimenti concernenti la nomina della commissione incaricata della verifica di congruità delle offerte, ancorchè, allo stato, non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva di motivi ulteriori;
ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti, di tutti i provvedimenti concernenti l’ammissione alla gara delle odierne contro interessate, ancorchè, allo stato, non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva di motivi ulteriori;
di ogni altro atto a questi connesso, compresi, ove occorra e nei limiti dei diritti ed interessi dedotti dai ricorrenti, del bando e del disciplinare di gara;
nonchè
per la dichiarazione d’inefficacia e/o per l’annullamento del contratto, ove media tempore stipulato, come effetto consequenziale dell’annullamento degli atti impugnati;
nonchè
ove occorra, per l’annullamento della procedura di gara de qua;
nonchè
per il riconoscimento alla ricorrente del risarcimento e la riammissione alla gara e la consequenziale aggiudicazione della medesima, ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni in dipendenza dei provvedimenti impugnati, nonchè delle spese tutte sostenute in relazione alla gara, al procedimento ed al presente giudizio;
con i motivi aggiunti del 3 giugno 2013:
ove occorra e, in ogni caso, nei limiti dedotti (e, dunque, solo in partis quibus) dai ricorrenti a mezzo del ricorso principale e del presente gravame per motivi ulteriori, della documentazione conosciuta in data 21.5.2013 il cui annullamento era stato invocato già in precedenza “al buio” e, cioè di ogni provvedimento di cui:
1) alla nota FSE prot. SGC/784 del 12.11.2012;
2) all’atto nomina della Commissione incaricata di espletare la procedura di verifica dell’anomalia;
3) al verbale delle operazioni di verifica della anomalia del 27.12.2012 – 18.2.2013;
4) all’elaborato n. 1 della Commissione: “quadro di raffronto progetto a base di gara schede di analisi RTI”;
5) all’elaborato n. 2 della Commissione: “relazione di analisi della documentazione RTI”;
6) al verbale delle operazioni di verifica dell’anomalia del 12.3.2013 – 27.3.2013;
7) al verbale delle operazioni di verifica dell’anomalia del giorno 8.4.2013;
8) al verbale delle operazioni di verifica dell’anomalia del 16.4.2013;
9) al verbale delle operazioni di verifica dell’anomalia del 24.4.2013;
di ogni altro provvedimento ad essi connesso per presupposizione e/o consequenzialità .
Con i motivi aggiunti presentati il 15 giugno 2013:
ove occorra e, in ogni caso, nei limiti dedotti (e, dunque, solo in partis quibus) dai ricorrenti a mezzo del ricorso principale, del gravame per motivi ulteriori e del presente ricorso per motivi aggiunti, e, in particolare ove esistente perchè adottato dalla Soc. FSE – Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., del provvedimento contenente nuove ed ulteriori motivazioni a sostegno dell’esclusione contenute nello scritto difensivo in data 11 giugno 2013;
di ogni altro provvedimento ad essi connesso per presupposizione e/o consequenzialità .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. e di Eureca Consorzio Stabile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Michele Dionigi, avv. Luciano Ancora e avv. Francesco Migliarotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente hanno partecipato, in raggruppamento temporaneo di imprese, alla procedura aperta di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e successiva realizzazione dei lavori di raddoppio del binario della linea ferroviaria Bari-Mungivacca – Noicattaro, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; all’esito della gara il raggruppamento ricorrente ha ottenuto il primo posto in graduatoria, avendo offerto un prezzo complessivo di euro 75.811.556,40; tale offerta veniva sottoposta al procedimento di verifica di congruità per anomalia, al termine del quale veniva ritenuta inaffidabile e, pertanto, esclusa, con conseguente aggiudicazione alla seconda classificata.
La ricorrente hanno dedotto l’illegittimità dell’esclusione, rilevando, in sintesi: l’erronea determinazione dell’utile, che non era pari al 2%, come indicato nel provvedimento impugnato, ma al 4% dei costi diretti ed indiretti; l’incertezza delle motivazioni poste alla base del provvedimento, secondo cui l’offerta sarebbe inattendibile per il valore complessivo delle sottostime e un’ulteriore apparente sottostima, che sarebbero incongruenti; la mancata considerazione delle sopravvenienze attive, pari a circa il 3,3% dell’offerta (euro 2.500.000 circa); la mancata considerazione dell’andamento favorevole dei prezzi delle materie prime; la mancata compensazione tra presunte sottostime e sopravvenienze attive; la valutazione di congruità , operata solo sul 4-5% dell’offerta.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione del D.Lgs. 163/2006, della L. 241/90, della lex specialis di gara, eccesso di potere sotto vari profili; in particolare la stazione appaltante aveva rilevato che i prezzi presentavano delle sottostime dovute ad una non omogenea previsione dell’impegno di materiali e mezzi, ad una produttività dichiarata per alcune lavorazioni troppo elevata e difficilmente raggiungibile, una produttività non omogenea per lavorazioni similari e incongruità e carenze nelle offerte di alcuni fornitori, ma tali assunti erano formulati in modo assolutamente generico e non davano conto delle effettive motivazioni a sostegno del provvedimento;
2. violazione degli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006, violazione della lex specialis, eccesso di potere sotto vari profili, avendo l’ente ritenuto l’utile dichiarato dalla ricorrente pari al 2%, mentre la misura esatta era pari al 4%, ed omesso di rilevare che una delle economie inserite nell’offerta riguardava il numero di pali necessari per le perforazioni, di molto inferiore rispetto a quello previsto dalla lex specialis grazie ad una miglioria inserita dalla Castellano Costruzioni; inoltre le presunte sottostime avrebbero avuto un valore complessivo pari ad euro 800.000, a fronte di un utile netto dichiarato di euro 2.944.603,33, mentre le sopravvenienze attive ammonterebbero ad euro 2.500.000, ovvero al 3,3% dell’offerta;
3. con riferimento all’aggiudicazione provvisoria in favore delle controinteressate, eccesso di potere sotto vari profili;
4. con riferimento alla valutazione della congruità dell’offerta delle controinteressate, violazione degli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006, eccesso di potere sotto vari profili;
5. con riferimento agli ulteriori eventuali provvedimenti relativi alla valutazione di congruità dell’offerta delle controinteressate, eccesso di potere sotto vari profili;
6. con riferimento ai provvedimenti concernenti l’ammissione alla gara delle controinteressate, violazione degli artt. 87 ed 88 D.Lgs. 163/2006 ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si sono costituiti la Ferrovie del Sud Est s.r.l. e il Consorzio stabile Eureca chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 3 giugno 2013 la ricorrente ha formulato nei confronti degli atti impugnati motivi ulteriori, deducendo: l’illegittimità dell’analisi delle singole voci di prezzo asseritamente incongrue, effettuata senza valutarne l’incidenza complessiva sull’intero importo offerto; la mancata determinazione del valore economico delle presunte sottostime; la contraddittorietà emergente dallo stesso procedimento di verifica dell’anomalia, dal quale era risultato che le giustificazioni presentate a sostegno degli sconti erano plausibili, che la maggior parte dei prezzi e i costi del nolo a freddo dei mezzi d’opera erano in linea con i valori di mercato, con ribassi di poco superiori al 10%, e che comunque i prezzi erano congrui rispetto alle offerte dei fornitori presenti nelle giustificazioni presentate.
Con atto di motivi aggiunti depositato il 15 giugno 2013 la ricorrente ha contestato le motivazioni ulteriori a sostegno della sua esclusione contenute nello scritto difensivo depositato dalla stazione appaltante l’11 giugno 2013, deducendo in unico motivo la violazione del D.lgs. 163/2006 e della lex specialis di gara, l’eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’ente appaltante, dopo la conclusione della procedura di verifica dell’anomalia, aveva proceduto alla quantificazione di massima delle sottostime, alla stima dei costi diretti, della congruità delle spese generali, ricalcolando l’utile residuo e ritenendo non superati alcuni rilievi critici, integrando la motivazione a sostegno dell’esclusione.
La controinteressata Consorzio stabile Eureca ha proposto ricorso incidentale, deducendo che, a seguito dell’accesso agli atti avvenuto il 4 giugno 2013, erano emerse numerose irregolarità nella documentazione amministrativa presentata dalla ricorrente, che avrebbero dovuto condurre all’esclusione della stessa.
In particolare la ricorrente incidentale ha addotto:
1.violazione dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006, in quanto la Castellano Costruzioni si era avvalsa dell’attestazione SOA OG3 classifica VIII e del requisito del volume di affari (richiesto per il quinquennio antecedente al bando in misura non inferiore a 2,5 volte l’importo dei lavori) della società Dec S.p.a.; tuttavia l’avvalimento in questione riguardava solo la parte di requisiti non posseduta dalla Castellano (titolare di attestazione SOA OG3 con classifica VII e di un fatturato pari ad euro 39.603.784), in violazione del divieto di avvalimento parziale e frazionamento dei requisiti posto dall’art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006;
2. violazione dell’art. 88 D.P.R. 207/2010, non essendo state specificate, nel contratto di avvalimento, le risorse messe effettivamente a disposizione dell’ausiliata, onde rendere effettivo e non formale l’avvalimento del requisito del fatturato;
3. ulteriore violazione dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 88 D.P.R. 207/2010 in quanto la Dec s.p.a., ausiliaria della Castellano Costruzioni, aveva affittato il ramo di azienda comprensivo dell’appalto in questione alla Nuova Dec S.p.a. dopo l’espletamento della gara, inviando il nuovo contratto di avvalimento con la Nuova Dec che però non poteva ritenersi ammissibile, non costituendo una mera conferma del precedente, ma un negozio autonomo, in quanto i requisiti venivano concessi in modo non parziale;
4. ulteriore violazione dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 88 D.P.R. 207/2010, per la genericità del contratto di avvalimento, svincolato dalla reale messa a disposizione delle risorse materiali necessarie per l’esecuzione del contratto.
Alla camera di consiglio del 27 giugno 2013 è stata respinta l’istanza cautelare, rilevando che il giudizio sull’offerta presentata, da parte della stazione appaltante, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, che nella specie non sembrava presentare profili di manifesta illogicità sindacabili da parte del giudice amministrativo.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Può prescindersi dal previo esame del ricorso incidentale, dovendo il ricorso principale ed i motivi aggiunti essere respinti in quanto infondati.
In via preliminare va richiamato l’indirizzo espresso costantemente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha affermato che nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici l’esame delle giustificazioni presentate dal soggetto che è tenuto a dimostrare la non anomalia dell’offerta è vicenda che rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità , vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, il giudice della legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell’apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità (ex multis Cons. Stato, n. 1183/12, 3340/12 e Ad. Plen. n. 36/12); nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio di anomalia dell’offerta presentata in una pubblica gara il Giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dall’Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può verificare in via autonoma la congruità della offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo nè illogico, formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, poichè, così facendo, il Giudice violerebbe il fondamentale principio della separazione dei poteri.
àˆ stato anche statuito che il giudizio di verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme (Cons. Stato, n. 1369/12), e che l’attendibilità della offerta va valutata nel complesso, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dalla incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme, ferma restando la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse investire voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, potrebbero rendere l’intera operazione economica implausibile e, per l’effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’Amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità .
Sulla base di tali premesse, deve rilevarsi che nel caso di specie risultano insussistenti quei profili di travisamento ed erroneità , ictu oculi rilevabili, che alla stregua del richiamato orientamento legittimerebbero una valutazione critica dell’organo giurisdizionale, avendo la commissione effettuato un’analisi approfondita ed analitica dell’offerta al fine di giungere alla valutazione di inaffidabilità .
Le considerazioni espresse dalla stazione appaltante appaiono complessivamente idonee a giustificare l’esclusione dell’offerta all’interno del sindacato giudiziario sopra delimitato, e ciò a fronte di elementi debitamente circostanziati, che hanno condotto globalmente all’importante percentuale di ribasso dell’offerta, pari a circa il 30% (euro 75.811.556,40 a fronte di una base d’asta di euro 107.361.613,44), mediante una vistosa contrazione sotto vari profili dei costi e dei tempi.
In merito la Ferrovie del Sud Est ha rilevato, nel provvedimento impugnato, innanzitutto che in diverse schede di analisi prodotte a corredo dell’offerta non era considerato il costo di mezzi ed attrezzature, e che la giustificazione data, fondata sul fatto che tale costo, trattandosi di mezzi e attrezzature di proprietà della stessa impresa, era compreso nelle spese generali, non era attendibile in quanto in contrasto con la Relazione Generale contenente le giustificazioni date, secondo la quale, invece, la movimentazioni all’interno del cantiere sono state inserite all’interno di ciascuna analisi dei prezzi; inoltre, in tal modo verrebbero trascurati i costi relativi all’utilizzo di mezzi d’opera ritenuti necessari per la posa di alcuni materiali (ad es. posa in opera di tubazioni in acciaio e delle condotte di areazione in galleria), non espressamente riportati nelle schede di analisi e riguardanti lavorazioni assolutamente necessarie.
Allo stesso modo è stato evidenziato nella Relazione finale sulla verifica di congruità del 18 aprile 2013 che in alcune schede di analisi era riportato il costo di un solo mezzo d’opera, ritenuto di contro insufficiente per le varie attività operative previste, quale ad es. la gru da 30 tonnellate per la fornitura in opera dell’acciaio, non utilizzabile per i tratti in galleria facenti parte del cantiere.
Sempre sullo stesso punto nella Relazione citata si evidenzia che l’osservazione formulata dalla ricorrente, che ha dichiarato nel corso della verifica che si sarebbe organizzata per far arrivare le forniture direttamente a piè d’opera, non risulta realizzabile data la tipologia dell’intervento e l’ampiezza del cantiere se non per limitati interventi.
Su tali basi la stazione appaltante ha ritenuto non corretta la determinazione da parte della ricorrente dei costi indiretti afferenti le spese generali (costi del cantiere, manutenzione dei mezzi, etc.), che per un cantiere quale quello in esame costituiscono una voce di rilevante entità .
Tali considerazioni non risultano contestate dalla ricorrente.
Con riferimento ai materiali, è sufficiente richiamare alcune argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove è stato rilevato che nei giustificativi dei nuovi prezzi aggiunti la Castellano ha allegato il preventivo della ditta Trivelterre a giustificazione delle schede 40-104 (pali e micropali) in sostituzione di quello della ditta Berlanda, ma il nuovo preventivo prevedeva un costo fisso ed invariabile per le trivellazioni su qualsiasi tipo di terreno, palesandosi così inattendibile rispetto ai prezzi di mercato per tali lavorazioni; nella scheda 862, relativa al conglomerato cementizio, riportava un costo non corretto per gli operai comuni, dovendosi computare un prezzo di euro/mc 108,30 anzichè 104,75; confrontando le schede 892 e 893 risultava che le serrande in acciaio inox più piccole avevano un prezzo superiore (euro 50,00) rispetto a quelle più grandi (euro 30,00), e la produttività oraria media di posa era identica, nonostante le diverse dimensioni delle serrande; confrontando le schede 894 e 895, relative al rivestimento REI per tubazioni rispettivamente da 48 e 60 mm di diametro, a parità di manodopera risultava una produttività media oraria di posa per le tubazioni più grandi superiore di circa il 25% a quella per le tubazioni più piccole, in contrasto anche con il contenuto della scheda 896, laddove per le tubazioni più grandi da 76 mm si indica una produttività inferiore; nella scheda 81 bis, relativa alle demolizioni, si indica l’utilizzo di 4 mezzi d’opera a fronte della previsione di soli due operai.
Tali considerazioni supportano le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione, non superate all’esito del contraddittorio con la parte interessata, in merito alla non omogenea previsione dell’impiego dei materiali e mezzi d’opera e alla troppo elevata produttività stimata per molte delle lavorazioni previste.
Dalle considerazioni appena svolte emerge, pertanto, che l’operato della Commissione è pienamente conforme all’iter procedimentale disegnato dal legislatore per la verifica delle anomalie delle offerte, dando la relazione conclusiva della Commissione di gara puntualmente conto delle effettive ragioni per le quali le giustificazioni presentate son state valutate inidonee a controbilanciare le diseconomie e sottostime riscontrate nell’offerta.
Nè può essere accolta la doglianza contenuta nel secondo motivo, relativa all’erroneità della stima operata dalla stazione appaltante dell’utile dichiarato nell’offerta della ricorrente nella misura del 2%, anzichè del 4%.
Come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione resistente, infatti, la misura del 2% non è stata riferita, negli atti impugnati, all’utile dichiarato per l’esecuzione del contratto, ma alla soglia minima di remuneratività del contratto, utilizzata come limite di riferimento per verificare la sostenibilità dell’offerta.
In particolare, l’Amministrazione ha quantificato nella misura di circa euro 1.930.000 il valore complessivo delle sottostime sopra menzionate, giungendo a ritenere intaccata la soglia minima prospettata del 2% a fronte dell’analisi dei costi diretti dedotti dalla ricorrente, al computo delle sottostime e alla verifica dell’importo indicato per le spese generali, alla luce delle argomentazioni sopra riportate.
Nè può sostenersi, in contrario rispetto a quanto argomentato dall’Amministrazione, la riducibilità dell’importo delle spese generali computate dalla ricorrente, trattandosi di voci di spesa non eliminabili previste dall’art. 32 D.P.R. 207/2010, e delle quali appare del tutto inverosimile la prospettata ingente riduzione dalla percentuale dell’8% al 5%.
In conclusione il ricorso principale va respinto, risultando le valutazioni di natura discrezionale tecnica espresse dall’amministrazioni adeguatamente motivate sulla base delle considerazioni sopra riassunte.
Del pari vanno respinti i motivi aggiunti, in quanto ai fini dell’esclusione della ricorrente appaiono già decisive le considerazioni espresse nel provvedimento impugnato con il ricorso principale.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale, dovendosi peraltro evidenziare, per completezza, la fondatezza del primo dei motivi in esso contenuti.
Dal contratto di avvalimento prodotto dalla Castellano Costruzioni con la domanda di partecipazione alla gara si evince, infatti, che questa si sarebbe avvalsa dei requisiti (attestazione SOA e fatturato minimo dell’ultimo quinquennio) della Dec s.p.a. non per l’intera misura ma per la parte che le difettava, in violazione del divieto di cumulo dei requisiti e di avvalimento parziale posto dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006.
Nè, peraltro, la ricorrente ha controdedotto che la Dec s.p.a. (poi cessionaria del ramo di azienda alla Nuova Dec) possedesse interamente il requisito del fatturato a lei mancante, giustificando così una diversa interpretazione del dato letterale del contratto di avvalimento in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)