1. Enti e organi della P.A. – Comune – Aggiornamento aliquote T.A.R.S.U. – Competenza Giunta Comunale – Sussiste
2. Enti e organi della P.A. – Comune – Tributi locali – T.A.R.S.U. – Aggiornamento aliquote – Decorrenza retroattiva – Possibilità – Condizioni e limiti
3. Enti e organi della P.A. – Comune – Tributi locali – T.A.R.S.U. – Tariffe – Copertura del costo del servizio – Legittimità
1. In base al combinato disposto degli artt. 42, lettera f) e 48, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), l’aggiornamento dell’aliquota T.A.R.S.U. rientra tra le competenze della Giunta Comunale in quanto il predetto art. 42 ascrive alla competenza del Consiglio Comunale l’istituzione di nuovi tributi escludendo espressamente la determinazione delle aliquote di quelli già vigenti: la fissazione delle liquore, quindi, rientra nella competenza residuale della Giunta.
2. Ai sensi dell’art. 69, comma 1, D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 nonchè dell’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (c.d. finanziaria 2007), le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento purchè adottate entro il termine di approvazione del bilancio stesso. (Nel caso di specie è stato precisato che, poichè per l’anno 2011 il termine di approvazione del bilancio risultava essere il 31 agosto, del tutto legittimamente gli aumenti tariffari varati il 2 agosto hanno spiegato efficacia retroattiva, vale a dire dall’1.1.2011).
3. Non può ritenersi sussistente la violazione degli artt. 61, 65 e 69 del D.Lgs, n. 507/1993, che prevedono un sostanziale pareggio tra tariffe praticate e costo del servizio, qualora si accerti che anche a seguito del disposto aumento delle relative aliquote, il gettito tributario sia risultato sempre inferiore al costo del servizio di smaltimento.
N. 00497/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01986/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2011, proposto da:
dott. Giuseppe Potenza, in proprio e nella qualità di Segretario territoriale dell’Associazione difesa consumatori e ambiente “Adiconsum territoriale di Foggia”, dott. Bruno Maizzi, nella qualità di Presidente dell’Associazione di promozione sociale “Movimento Consumatori” Sez. Foggia, Margherita Adele La Gatta e Luigi Nigri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizia Di Stefano e Massimiana Costantino, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra Rocco in Bari, alla via Calefati n. 78;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Dragonetti e Michele Barbato, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, alla piazza Garibaldi, n. 23;
per l’annullamento
-della deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 2 agosto 2011, recante l’approvazione delle tariffe e delle detrazioni per la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Gianfranco Di Mattia, per delega degli avv.ti Patrizia Di Stefano e Massimiana Costantino; Michele Barbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame i ricorrenti in epigrafe meglio indicati, nella qualità di soggetti residenti nel Comune di Foggia e -taluni- anche di rappresentanti di associazioni di consumatori, hanno impugnato la deliberazione di Giunta municipale n. 79 del 2.8.2011, con cui l’Amministrazione comunale ha deliberato, per l’anno 2011, un aumento delle tariffe in vigore per lo smaltimento dei rifiuti (T.A.R.S.U.), nella misura del 30% rispetto all’anno 2010.
L’assunto centrale è che tale incremento tariffario non sia stato giustificato da un correlativo aumento del costo del servizio per la cui copertura è prevista la predetta tariffa, bensì dalla necessità di far fronte allo stato di deficit della società (Amica s.p.a.) affidataria del servizio d’igiene urbana, interamente partecipata dal Comune, determinato dai costi relativi ad altri servizi svolti dalla stessa società .
Si è costituito in giudizio il Comune di Foggia con atto depositato in data 6.12.2011, chiedendo che il gravame venga respinto.
Con ordinanza di questa Sezione n.116/2013, è stata disposta verificazione per accertare in particolare i profili contabili denunziati in ricorso, conferendo l’incarico al Direttore della Ripartizione di Ragioneria del Comune di Bari.
In data 30 ottobre 2013, il suddetto incaricato ha provveduto a depositare in giudizio una corposa relazione, avverso la quale la difesa di parte ricorrente ha proposto osservazioni.
All’udienza del 29 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il gravame è incentrato su quattro motivi di censura, nessuno dei quali può però trovare accoglimento. Per ragioni di priorità logica, se ne modifica l’ordine di esame rispetto alle prospettazioni di parte ricorrente.
1.- Più precisamente, si prendono le mosse dal quarto ed ultimo motivo, con il quale si deduce l’incompetenza della Giunta comunale in relazione alle determinazioni impugnate, sul presupposto che si tratti di materia legislativamente devoluta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 T.U. enti locali (d.lgs. n. 267/2000).
La censura non è fondata.
Parte ricorrente stessa pone in rilievo l’inciso contenuto nell’art.42 del T.U. enti locali (d.lgs. n. 267/2000) rispetto all’originaria formulazione dell’art. 32, comma 1, lett. G), della legge n. 142/90; inciso per cui, allo stato della sopravvenuta normativa, la competenza del Consiglio è pur sempre estesa a “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi” nonchè a “la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi”, ma “con esclusione della determinazione delle relative aliquote” (cfr. art. 42 cit., lett. f)).
La fattispecie che ci occupa rientra, all’evidenza, nella prevista eccezione. Si tratta, infatti, di aggiornamento dell’aliquota T.A.R.S.U., legittimamente disposto dalla Giunta poichè titolare -per espressa previsione dell’art. 48, comma 2, stesso d.lgs. n. 267- di ogni competenza residuale non spettante, per quel che qui rileva, al Consiglio comunale o al Sindaco.
2.- Parimenti non può trovare accoglimento il penultimo motivo, diretto a censurare la retroattività delle contestate aliquote tariffarie. Due distinte disposizioni, invero, di contenuto convergente, legittimano le contestate determinazioni sotto il profilo indicato:
a) l’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 507/93 che, nel testo modificato dall’art. 53, comma 16, l. n. 388/2000, individua il termine ultimo per le modifiche tariffarie che si riferiscano all’anno in corso nell’approvazione del bilancio di previsione;
b) l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), alla stregua del quale le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento purchè adottate entro il termine di approvazione del bilancio stesso.
Orbene per l’anno 2011, che viene in considerazione nella fattispecie che ci occupa, il termine di approvazione del bilancio risultava da ultimo prorogato al 31 agosto, giusta decreto del Ministro dell’Interno 30.6.2011; sicchè del tutto legittimamente gli aumenti tariffari varati il 2 agosto hanno spiegato efficacia retroattiva.
3.- Infondato altresì il primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta che, nella rideterminazione delle tariffe per cui è causa, non si sia tenuto conto dei parametri fissati dall’art. 238 del d.lgs. n. 152/06.
La contestazione è destituita di fondamento poichè l’invocata disciplina non era applicabile alla data di adozione dell’impugnata delibera (cfr. art. 238 citato, comma 11) e l’efficacia dei regolamenti disciplinanti la T.A.R.S.U., giusta la previsione di cui all’art.14, comma 7 del d.lgs. n. 23/2011, era stata prorogata sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani. La proroga è stata poi abrogata soltanto con efficacia dal 1° gennaio 2013 (cfr. art. 14, comma 47, D.L. n. 201/2011 conv. con l. n.214/2011).
4.- Veniamo, infine, al nodo centrale della controversia: l’asserita violazione degli artt. 61, 65 e 69 del d.lgs. n. 507/93, di cui al secondo motivo di gravame.
Più precisamente, lamenta parte ricorrente che il contestato incremento tariffario non sia stato giustificato da un correlativo aumento del costo del servizio, alla cui copertura la tariffa in questione è preordinata, bensì dalla necessità , dovuta alla situazione deficitaria del Comune, di far fronte al costo di servizi diversi da quello di igiene urbana, affidati alla stessa società (Amica s.p.a.), interamente partecipata dal Comune; con conseguente violazione del combinato disposto delle disposizioni su richiamate.
In buona sostanza, l’aumento delle predette tariffe sarebbe stato funzionale ad esigenze di cassa e non già al pareggio del costo complessivo di esercizio del servizio.
Come detto in fatto, sul punto è stata disposta istruttoria, incaricando della verificazione il Dirigente della Ripartizione di ragioneria del comune di Bari.
Questi, all’esito di complessi accertamenti condotti sui bilanci del Comune e della società affidataria del servizio e assistiti da controlli incrociati, non ha riscontrato il lamentato uso distorto delle aliquote tariffarie nè ha trovato traccia di una possibile distrazione del gettito T.A.R.S.U. 2010-2011-2012. Ha anzi potuto chiarire in modo documentato che, nonostante i disposti aumenti, il gettito tributario sia risultato sempre inferiore a quanto versato alla società Amica p.a. a fronte del servizio di smaltimento rifiuti di cui si tratta. E l’impianto argomentativo su cui le conclusioni attinte poggiano appare coerente, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente nelle proprie controdeduzioni, incentrate su di una presunta contraddizione tra parte motiva e conclusioni contenute nella predetta relazione.
Il verificatore, invero, pur mostrando di condividere i rilievi di scarsa trasparenza delle modalità di gestione dei rapporti tra ente comunale e società partecipata, ha fotografo uno stato dei conti dal quale emerge un quadro diametralmente opposto rispetto a quello paventato in ricorso.
E’ stata in effetti riscontrata la discrepanza tra somme versate dal Comune e costo del servizio con riferimento al periodo considerato, ma in direzione inversa: è cioè emerso uno squilibrio tra gettito TARSU e costi di gestione in danno della società (poi, infatti, fallita). Fino al 2011, invero, il gettito TARSU è risultato insufficiente a sostenere i costi effettivi del relativo servizio e l’equilibrio finanziario della società stessa perseguito con espedienti vari, risultati però insufficienti a garantirne la sopravvivenza.
Tralasciando pertanto ogni considerazione ininfluente ai fini che qui rilevano, non appare allo stato raggiunta la prova della dedotta “distrazione” dei fondi rivenienti dal gettito TARSU, versati dal Comune stesso alla società Amica p.a. come corrispettivo del servizio di igiene pubblica; corrispettivo rivelatosi -si ribadisce- inadeguato a coprire interamente i costi del servizio, pur dopo l’intervenuto aumento tariffario.
Nè, alla luce delle risultanze istruttorie, può essere posto in discussione che i servizi diversi espletati per conto del Comune dalla stessa società siano stati imputati a capitoli diversi da quello relativo al corrispettivo del servizio di igiene.
Anche le censure articolate sub 2 non possono, dunque, trovare accoglimento.
4.- In conclusione il gravame va respinto. Considerata, tuttavia, la complessità della vicenda e degli accertamenti che si sono resi necessari per meglio delinearne i confini, si ritiene di compensare tra le parti le spese di giudizio e di porre il compenso del verificatore, che verrà liquidato con separata ordinanza su istanza documentata dell’interessato, sin d’ora a carico di entrambe, in eguale misura.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di causa tra le parti e pone sin d’ora a carico di entrambe, in pari misura, il compenso del verificatore che sarà liquidato, con separata ordinanza, su istanza documentata dell’interessato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)