Giurisdizione – Misura cautelare ante causam – Sospensione efficacia DURC –   Assenza di giurisdizione del G.A.
 

L’istanza di misure cautelari ante causam ai sensi dell’art. 56 c.p.a. perla sospensione dell’efficacia del D.U.R.C. dichiarato irregolare, non può trovare accoglimento, in quanto esulano dalla giurisdizione del G.A. le controversie aventi a oggetto la contestazione del contenuto del D.U.R.C..

N. 00215/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00473/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2014, proposto da: 
Avvenire S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Paolo Castellaneta e Giuseppe Castellaneta, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Comune di Montescaglioso; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del DURC dichiarato irregolare dallo Sportello Unico Previdenziale in data 7 aprile 2014, solo per l’Inps la cui istruttoria è stata dichiarata “non in regola” su richiesta del Comune di Statte ovvero “sospesa o per regolarizzazione” su richiesta di altri Comuni, con riferimento alla compensazione dei crediti attuata con il Comune di Montescaglioso, a seguito di formale comunicazione del reddito comune;
nonchè per il risarcimento dei danni subito e subendi dalla ricorrente in esito al comportamento dell’Inps o del Comune di Montescaglioso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, come già  affermato con sentenza n. 508 del 9 aprile 2013, la controversia esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo;
 

P.Q.M.
Rimette gli atti al Collegio e fissa la camera di consiglio del 14 maggio 2014 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 10 aprile 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Corrado Allegretta







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 10/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)