Contratti pubblici –  Gara – Aggiudicazione definitiva – Esecuzione del contratto – Dal quinto giorno successivo all’aggiudicazione  – Interesse all’esecuzione del contratto – Prevale

Non ricorre il presupposto per l’accoglimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. proposta nel giudizio per l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta, allorquando deve ritenersi già  iniziata l’esecuzione della prestazione contrattuale, giusta la disposizione del disciplinare di gara che di tanto onera l’aggiudicataria (entro cinque giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, a fronte dell’interesse di natura patrimoniale della ricorrente, comunque suscettibile di tutela nei modi di legge, appare preminente quello pubblico all’esecuzione dell’appalto nei tempi prescritti a pena di decadenza del finanziamento.

N. 00199/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00468/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2014, proposto da: 
S.C.A. Servizi Chimici Ambientali S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Carone, con domicilio eletto presso Alessandro De Benedictis, in Bari, largo Adua N. 28; 

contro
Comune di Torremaggiore; 

nei confronti di
Hydrolab S.r.l. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Esposito e Andrea Sylos Labini, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Bari, via Andrea da Bari n. 55; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Determina Dirigenziale n. 153 del 06.03.2014, comunicata con fax del 12.03.2014 di aggiudicazione definitiva disposta in favore della Hydrolab s.r.l. con sede in Ferrandina (MT) Borgo Macchia Z.I., della gara a procedura aperta indetta dal Comune di Torremaggiore per l’appalto delle indagini integrative di caratterizzazione della ex discarica comunale in località  “Resicata”;
di tutti gli altri atti lesivi antecedenti e/o successivi presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti;
nonchè
per l’accoglimento di ogni altra domanda, specificamente avanzata in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che deve ritenersi già  iniziata l’esecuzione della prestazione contrattuale, giusta la disposizione del disciplinare di gara che di tanto onera l’aggiudicataria entro 5 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, nella specie disposta in data 6 marzo 2014 con l’impugnata determina dirigenziale n. 153;
Ritenuto che a fronte dell’interesse di natura patrimoniale della ricorrente, comunque suscettibile di tutela nei modi di legge, appare preminente quello pubblico all’esecuzione dell’appalto nei tempi prescritti a pena di decadenza dal finanziamento;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 30 aprile 2014 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 10 aprile 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Corrado Allegretta







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 10/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)