Processo amministrativo – Tutela cautelare monocratica – Pregiudizio immediato grave e irreparabile – Fattispecie

Ricorrono i presupposti di estrema gravità  e urgenza di cui all’art. 56 c.p.a. qualora il provvedimento impugnato produca i propri effetti in data anteriore alla fissazione della data della prima camera di consiglio utile, così risultando sacrificato l’interesse che s’intende far  valere in giudizio (nel caso di specie, il dies a quo della sospensione sanzionatoria inflitta – sospensione per la durata di sei mesi dell’autorizzazione ad espletare l’attività  di trasporto e scorta – valori mediante guardie giurate – era fissato in data anteriore alla prima camera di consiglio utile).

 
N. 00197/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00462/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2014, proposto da: 
Np Service Srl e da Matteo Viggiani, rappresentati e difesi dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. Ugo Patroni Griffi, piazza Luigi di Savoia n. 41/A; 

contro
Prefetto di Foggia e Questura di Foggia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto prot. n. 8146/2014/Area I-bis, del 17.03.2014, notificato in data 29.03.2014, con il quale è stata sospesa, per la durata di mesi due, l’autorizzazione ad espletare l’attività  di trasporto e scorta-valori mediante guardie particolari giurate nel territorio dell’intera Provincia di Foggia;
– di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, tra cui in particolare la comunicazione di avvio del procedimento del 10.12.2013 e la nota istruttoria a firma del Dirigente Divisione PASI della Questura di Foggia del 25.02.2014;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che ricorrono i presupposti di estrema gravità  e urgenza di cui al citato art. 56 cpa, in relazione alla circostanza che il dies a quo della sospensione sanzionatoria inflitta risulta fissato alla data del 13 aprile 2014, risultando conseguentemente sacrificato – alla data della prima camera di consiglio utile – l’interesse fatto valere in giudizio.
 

P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 maggio 2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 9 aprile 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Antonio Pasca







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 09/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)