Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Stabilizzazione – Lavoratori socialmente utili – Conseguenze

L’aver beneficiato di un provvedimento di stabilizzazione non costituisce presupposto per l’attivazione della procedura ex art. 16 della L.R. n. 56/1987 e art. 45 della L. n. 144/1999 ai fini dell’assunzione nell’ambito della riserva di posti stabilita a vantaggio dei lavoratori socialmente utili.

N. 00216/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00362/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2014, proposto da:
Pierangelo Bianchi, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Orlandino, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Cappelluti in Bari, alla via Principessa Iolanda n. 4;
contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n. 97; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del provvedimento del 28.1.2014 AOODRPU 999 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale – Ufficio IV – Dirigenti Scolastici e Personale della Scuola, a firma del Dirigente Vicario – di rigetto dell’atto di diffida e messa in mora;
2) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale ed allo stato non conosciuto, laddove dovesse risultare lesivo del diritto del ricorrente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Usr – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia e del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Orlandino e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 
Considerato che, ad un esame sommario, non sembrano sussistere i presupposti per l’attivazione della procedura di cui all’art. 16 della l.r. n. 56/87 e all’art. 45 della l. n. 144/99 ai fini dell’assunzione del ricorrente nell’ambito della riserva di posti stabilita a vantaggio dei lavoratori socialmente utili, avendo lo stesso beneficiato di una precedente stabilizzazione nell’anno 2001;
Ritenuto, peraltro, non dimostrato nella fattispecie il periculum in mora;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la su indicata istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)