Istruzione pubblica – Università  – Consiglio di Facoltà  – Erasmus – Convalida esami – Fattispecie

Va concessa la sospensione degli effetti del provvedimento del Consiglio di Facoltà  nella parte in cui ha convalidato solo due esami dei sei sostenuti dalla ricorrente presso l’Università  di Cantabria (Spagna) nel corso del programma di mobilità  studentesca “Erasmus”, sia per la sussistenza del fumus, – consideratala dubbia legittimità  della clausola apposta a penna in calce al “Learning Agreement” – e comunque non apposta anche sul successivo “change” sottoscritto dalle medesime parti -, sia per la sussistenza del periculum, considerate le conseguenze dannose che deriverebbero dall’esecuzione dell’impugnato provvedimento sull’intero corso di studi della ricorrente.

N. 00219/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00411/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2014, proposto da:

Sarah Esposto, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q. Sella, 36;

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore in carica pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 
Scuola di Medicina Università  – Bari; Consiglio della Facoltà  di Medicina e Chirurgia; non costituiti

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera del Consiglio della Facoltà /Scuola di Medicina del 22.7.2013 – ma trasmessa alla ricorrente solo in data 16.1.2014 – nella parte in cui ha convalidato solo due esami dei sei sostenuti dalla ricorrente presso l’Università  di Cantabria (Spagna) nel corso del programma di mobilità  studentesca “Erasmus”;
– della delibera del Consiglio di Facoltà  di Medicina e Chirurgia del 3.10.2011, ove ritenuta applicabile retroattivamente e al caso in esame, nella parte in cui ha approvato “nuove norme operative” per il riconoscimento degli esami sostenuti all’estero dagli studenti ammessi al Programma Erasmus;
e per l’accertamento
della invalidità  della postilla “vessatoria” inserita in calce al “Learning Agreement” sottoscritto dalla ricorrente in data 9 settembre 2011;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi i difensori avv. Giacomo Valla, per la ricorrente, e avv. dello Stato Donatella Testini, per l’amministrazione;
 

Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, ricorrono nella specie i presupposti per concedere l’invocata tutela, sia in relazione alla dubbia legittimità  della clausola apposta a penna in calce al “Learning Agreement” – e comunque non apposta anche sul successivo “change” sottoscritto dalle medesime parti, sia in relazione all’intervenuto superamento degli esami propedeutici da parte della ricorrente;
Considerato che ricorre, altresì, il periculum in relazione alle conseguenze dannose che deriverebbero dall’esecuzione dell’impugnato provvedimento sull’intero corso di studi;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22.01.2015.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)