1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Società  di capitali con meno di quattro soci – Omessa dichiarazione socio maggioranza relativa – Omessa dichiarazione direttore tecnico – Istanza cautelare – Accolta 


2. Contratti pubblici – Aggiudicazione definitiva – Elevato valore economico – Sottoscrizione del contratto – Sospensione – Periculum in mora – Sussiste

1. In forza del combinato disposto di cui alle lett. m-ter) e b) dell’art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 (come riformato dall’art. 4 del D.L. n. 70/2011, convertito con L. n. 106/2011), il socio di maggioranza di società  con meno di quattro soci e il direttore tecnico sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale indicati nell’art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006. (nel caso di specie, il Tribunale ha accoglie l’istanza cautelare di sospensione dell’aggiudicazione dell’appalto di lavori sul presupposto dell’omessa dichiarazione obbligatoria da parte del direttore tecnico e dei due soci di maggioranza relativa della società  aggiudicataria, aventi entrambi una percentuale del 35% del capitale sociale).


2. Ai fini della fase cautelare, sussiste il periculum in mora in caso di impugnazione dell’aggiudicazione di gara d’appalto in quanto provvedimento idoneo a recare un pregiudizio imprenditoriale difficilmente risarcibile per equivalente a causa del rilevante valore economico della gara in questione nel caso di specie. 
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Vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 2 luglio 2014, n. 2835 – 2014, ric. n. 4563 – 2014.

 

N. 00208/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00409/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2014, proposto da De Marco s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Del Prete e Teresa Dentamaro, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Elettrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l.;

per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
– della determinazione di aggiudicazione assunta dalla Commissione aggiudicatrice nella seduta pubblica del 16 gennaio 2014 in favore della controinteressata Elettrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l. relativamente alla procedura negoziata, indetta dal Università  degli Studi di Bari Aldo Moro, esperita per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione di un vallone a servizio del piano seminterrato del dipartimento interateneo di fisica e ampliamento del capannone “acceleratore” dell’Università  degli Studi Aldo Moro di Bari;
– dei verbali della Commissione aggiudicatrice;
– di ogni altro atto e/o provvedimento anche non noto e, ove esistente, comunque connesso preordinato o conseguente;
nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto ovvero, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Vista la domanda di adozione di misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Massimo Del Prete e Giuseppe Zuccaro;
 

Rilevato che dalla visura camerale in atti l’aggiudicataria Elettrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l. risulta essere una società  costituita da tre soci di cui Greco Teodoro e Greco Cosimo (entrambi soci di maggioranza con una percentuale rispettivamente del 35%) hanno omesso di presentare la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) dlgs n. 163/2006;
Rilevato, altresì, che in forza del combinato disposto di cui alla citata lett. m-ter ed alla lett. b (come riformati dall’art. 4 decreto legge n. 70/2011 convertito nella legge n. 106/2011) dell’art. 38 dlgs n. 163/2006 è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale (indicati nelle menzionate lettere) anche il socio di maggioranza di società  con meno di quattro soci;
Considerato, inoltre, che la dichiarazione di cui alla lett. m-ter) è stata omessa anche dal direttore tecnico (Santoro Domenico) della società  controinteressata, pur essendo detta dichiarazione espressamente richiesta dalla lett. b) cui rinvia la lett. m-ter);
Ritenuto, quanto al presupposto del periculum in mora, che i provvedimenti gravati hanno l’attitudine a recare un pregiudizio imprenditoriale difficilmente risarcibile per equivalente, vedendo la ricorrente definitivamente sfumate lechances di aggiudicazione di un appalto di rilevante valore economico;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 novembre 2014.
Condanna l’Università  degli Studi di Bari al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della ricorrente De Marco s.r.l., liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)