1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordine di esame dei ricorsi – Ricorso incidentale c.d. paralizzante  – Esame prioritario – Possibilità  di delibare anzitutto il ricorso principale – In caso di assenza di fumus boni iuris 


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti generali di ammissione – Dichiarazioni – Doglianza circa la mancata allegazione dei modelli predisposti dall’Amministrazione – Infondatezza – Ragioni

1. Nel giudizio di impugnazione in materia di contratti pubblici, pur in presenza di ricorso incidentale c.d. paralizzante, può procedersi prioritariamente all’esame del ricorso principale allorquando quest’ultimo appaia non assistito da adeguati elementi in punto di fumus.


2. Non è fondato il motivo di ricorso con cui la ricorrente non aggiudicataria censuri la mancata produzione delle dichiarazioni da arte dell’aggiudicataria di cui ai modelli predisposti dall’Amministrazione ed allegate agli atti di gara, non apparendo censurabile il comportamento della stazione appaltante che ha ritenuto essere stata diversamente fornita dall’aggiudicataria adeguata documentazione attestante e comprovante il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di gara.

N. 00211/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00316/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2014, proposto da:

Space s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Vittorio Nardelli, Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I, 62;

contro
Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Paradiso e Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco De Robertis in Bari, via Davanzati N.33; 

nei confronti di
Bawer s.p.a., Idria – Informatizzazione Documentazione e Ricerca per l’Arte e l’Archeologia – Societa’ Consortile a r.l. in A.T.I., rappresentate e difese dall’avv. Carlo Rella, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari, P.za Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 64/6 del 28.1.2014, con cui il dirigente del settore lavori pubblici e manutenzione del Comune di Cerignola ha approvato gli atti della gara per l’affidamento delle forniture e dei servizi connessi all’allestimento e all’attivazione del Museo di Torre Alemanna, aggiudicando la stessa gara alla costituenda A.T.I. composta dalle controinteressate;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato o consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola e di Bawer s.p.a. in A.T.I. con Idria -Informatizzazione Documentazione e Ricerca per l’Arte e l’Archeologia – Societa’ Consortile a r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il ricorso incidentale depositato dalla controinteressata in data 24 marzo 2014;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Giovanni Vittorio Nardelli, Angela Paradiso, anche in sostituzione dell’avv. Giuliana Nitti e Carlo Rella;
 

Ritenuto che possa prescindersi dalla delibazione del ricorso incidentale, atteso che il ricorso principale non appare, ad un primo sommario esame, assistito da adeguati elementi in punto di fumus;
Ritenuto, in particolare, non apprezzabili le censure formulate con il primo motivo di ricorso principale, con cui si prospetta la mancata allegazione delle dichiarazione di cui ai modelli predisposti dall’Amministrazione ed allegati agli atti di gara, non apparendo censurabile il comportamento della Stazione appaltante che ha ritenuto essere stata diversamente fornita dall’aggiudicataria adeguata documentazione attestante e comprovante il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di gara;
Rilevato che anche gli ulteriori motivi di ricorso non appaiono prima facie suscettibili di positivo apprezzamento in quanto non manifestamente fondati (in particolare in relazione alla prospettata carenza dei requisiti di capacità  economica e finanziaria e dei requisiti speciali);
Ritenuto, inoltre, che il complesso della controversia richiede un più approfondito esame nella più opportuna sede di merito;
Considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)