Processo amministrativo –  Giudizio impugnatorio – Interesse strumentale – Limiti 
  

L’interesse del soggetto aggiudicatario di una gara ad impugnare la non ammissione della seconda graduata, a sua volta ricorrente con separato giudizio avverso l’aggiudicazione, è soltanto ipotetico e strumentale, tanto più che dalla eventuale sospensione del provvedimento gravato non deriverebbe un difetto di legittimazione della controinteresata alla proposizione dell’appello cautelare spiegato avverso l’ordinanza che non ha sospeso l’aggiudicazione. Ne consegue il rigetto dell’istanza cautelare.

N. 00212/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00376/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2014, proposto da:

Consorzio Artigiani Romagnolo – Società  Cooperativa, C.O.N.E.S. s.r.l. – Costruzioni Nazionali Edili Stradali, rappresentati e difesi dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Bari alla via Q. Sella, 36;

contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe De Candia e Raffaella Travi, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25; 

nei confronti di
Costruzioni Memeo s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso l’avv. Piero Lorusso in Bari, via P. Amedeo, 234; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione di ammissione della Costruzioni Memeo s.r.l. alla gara per l’affidamento dei lavori del II stralcio del Programma di recupero urbano del quartiere di S. Valentino di cui al bando pubblicato nella G.U. del 7.11.2012;
– di ogni altro atto della gara che assuma a presupposto l’ammissione della predetta controinteressata.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Andria e di Costruzioni Memeo S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Giacomo Valla, Giuseppe De Candia, Raffaella Travi e Nicolò Mastropasqua;
 

Ritenuto che non appare sussistere l’interesse della ricorrente alla concessione della misura cautelare richiesta, atteso che allo stato la stessa vanta un interesse solo strumentale e futuro;
Ritenuto, in particolare, che l’eventuale sospensione dell’impugnato provvedimento di ammissione alla gara della ditta seconda graduata, in quanto misura interinale e provvisoria, non sarebbe in ogni caso idonea, di per sè sola, a far venir meno la legittimazione della Memeo costruzioni s.r.l. rispetto all’impugnazione dalla stessa proposta innanzi al Consiglio di Stato;
Considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)