1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Gara – Deliberazione di esclusione – Termine impugnazione – Presenza alla seduta di gara – Legale rappresentante –  Decorre


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – R.T.I.  – Requisiti speciali – Attestazione SOA – Simmetria tra quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione – Necessità 

1. Il termine per impugnare la deliberazione di esclusione di una gara d’appalto inizia a decorrere dalla data della seduta di gara ove viene deliberata l’esclusione, se il legale rappresentante della stessa è presente alla predetta seduta.


2. Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione delle imprese costituenti il raggruppamento partecipante alla gara, deve sussistere assoluta simmetria fra dichiarazioni di quote di partecipazione alla gara per le diverse tipologie di lavori appaltati, quelle inerenti le quote di esecuzione e quelle relative alle quote di qualificazione con possesso delle relative attestazioni SOA; pertanto, il mancato possesso dell’attestazione SOA  relativa alla quota di lavori di spettanza di una delle componenti il raggruppamento   determina ex lege l’esclusione dello stesso, risultando del tutto indifferente che detta attestazione sia posseduta dalla società  mandataria capogruppo.

N. 00467/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2014, proposto da: 
Geo Impianti e Costruzioni S.r.l., in proprio e quale mandataria in A.t.i. con Ecologistica Servizi S.r.l., rappresentate e difese dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso Bice Annalisa Pasqualone, in Bari, via Dalmazia, n. 161; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossana Lanza e Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso Rossana Lanza, in Bari, c/o Avvocatura Comunale, via Principe Amedeo, n. 26; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) del provvedimento prot. n. 34012 del 6.2.2014, con il quale il Comune di Bari ha comunicato alla Geo Impianti e Costruzioni S.r.l., l’esclusione dalla procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi al dragaggio del porto di Torre a Mare;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori avv.ti Bice Annalisa Pasqualone; Rosa Cioffi e Rossana Lanza;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso in data 4 marzo 2014, notificato il successivo 7 marzo, parte ricorrente chiedeva l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto ed, in particolare, del provvedimento recante prot. n. 34012 del 6.2.2014, con il quale il Comune di Bari comunicava alla Geo Impianti e Costruzioni S.r.l., l’esclusione dalla procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi al dragaggio del porto di Torre a Mare, indetta con bando di gara n. L13011.
Esponeva la ricorrente che l’importo complessivo dell’appalto era stabilito in euro 1.489.436,03, specificandosi nel bando di gara la seguente classificazione tecnica dei lavori da realizzare: categoria prevalente OG12, per un importo pari ad euro 1.160.350,08; categoria scorporabile OG7, per un importo pari ad euro 306.991,28.
Nel termine di scadenza previsto dal bando, Geo Impianti e Costruzioni S.r.l. partecipava alla gara in esame, quale mandataria della costituenda A.t.i. con Ecologistica Servizi S.r.l. .
Con provvedimento recante prot. n. 34012 del 6.2.2014, il Comune di Bari, per il tramite della commissione giudicatrice, escludeva la ricorrente A.t.i. con la seguente testuale motivazione “La ditta Ecologistica Servizi S.r.l. – mandante di codesto raggruppamento – alla data di scadenza del bando ( 20-06.2013 ), risultava in possesso di attestazione SOA non valida per omessa effettuazione della verifica triennale – essendo la validità  triennale della predetta attestazione scaduta in data 04.03.2013 – e quindi, in conformità  a quanto previsto dall’art. 77 del DPR 207/2010, priva dei requisiti di partecipazione alla gara.”.
Insorgeva avverso detta esclusione la ricorrente, spiegando plurimi motivi di ricorso.
Veniva in particolare lamentata la violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 163/2006, nonchè degli artt. 60, 92 e 109 del D.P.R. n. 207/2010, oltre che dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.; la violazione del principio della par condicio dei concorrenti e di quello del favor partecipationis nelle gare pubbliche. Si lamentava infine l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà , illogicità , ingiustizia manifesta e travisamento.
Con atto di costituzione e memoria difensiva del 18.3.2014, si costituiva in giudizio il Comune di Bari, la cui difesa ricapitolava in fatto la vicenda oggetto di causa ed eccepiva, in punto di diritto, preliminarmente ed in rito, la tardività  del ricorso introduttivo per notifica del medesimo intervenuta oltre i 30 gg. dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato; nel merito, evidenziava infine l’infondatezza della domanda, instando per il respingimento del ricorso, nonchè per la reiezione dell’istanza cautelare così come avanzata.
Preliminarmente ed in rito, il ricorso è tardivo e, pertanto, da dichiararsi irricevibile.
La seduta di gara ove è stata deliberata l’impugnata esclusione si è svolta in data 4 febbraio 2014 e ad essa ha partecipato il legale rappresentante della ricorrente Geo Impianti e Costruzioni S.r.l.. Da quella data, pertanto, cominciava a decorrere il termine per impugnare, mentre il ricorso è stato notificato – dal punto di vista del notificante e, quindi, considerando la data di spedizione – in data 7 marzo 2014.
Esso è pertanto tardivo (cfr. art. 120, comma 5, c.p.a.).
Ad abundantiam, il ricorso è infondato anche nel merito.
In proposito, le censure di legittimità  della ricorrente possono esaminarsi unitariamente, tutte complessivamente afferendo ad un unitario profilo amministrativistico della questione sottoposta a scrutinio.
Deve infatti evidenziarsi che, per la partecipazione alla gara in esame, la mandante Ecologistica Servizi S.r.l. ha dichiarato che avrebbe eseguito quale quota dei lavori di sua spettanza il trasporto dei rifiuti – che, a norma del disciplinare, è compreso nella categoria prevalente OG12 – pur non essendo in possesso, per tale categoria, di attestazione SOA in corso di validità .
Non rileva, pertanto, come vorrebbe parte ricorrente, che la Geo Impianti (capogruppo mandataria) sia in possesso della qualificazione SOA per l’esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente (OG12) e l’Ecologistica Servizi S.r.l. dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali necessaria per eseguire il trasporto dei rifiuti, dato che, a norma dell’art. 37, c. 13, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, deve esserci assoluta simmetria fra quote di partecipazione alla gara per le diverse tipologie di lavori appaltati, quote di esecuzione, quote di qualificazione e, quindi, possesso delle relative attestazioni SOA (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 4753 del 26 settembre 2013).
Da quanto precede consegue, conclusivamente, l’evidente infondatezza della domanda della ricorrente anche nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono quantificate, complessivamente, in € 4.000,00, oltre accessori, da versarsi in favore del Comune di Bari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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