1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di partecipazione – Polizza fideiussoria –  Fattispecie 


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Applicazione contratto  collettivo  – Riferimento al  settore specifico di gara – Fattispecie 

1. Ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara pubblica, l’emissione da parte dell’ISVAP di un provvedimento interdittivo dall’assunzione di nuovi incarichi  rivolto alla compagnia assicurativa non attinge la polizza fideiussoria se emanata antecedentemente al provvedimento stesso. 


2. àˆ priva di pregio giuridico la censura che fa leva sull’obbligo di applicare uno specifico contratto collettivo in una gara pubblica, laddove non emerga dalla documentazione allegata alcuno specifico vincolo in proposito e, peraltro, la tipologia contrattuale scelta dalla p.A. risulti essere maggiormente coerente con l’oggetto dell’appalto.

N. 00472/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2013, proposto da: 
Salvaguardia Ambientale S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Raffaele Cassano, Felice Eugenio Lorusso e Sergio Starace, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bari, via Amendola, n.166/5 

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto in Bari, Piazza G. Cesare, n. 11 c/o Policlinico; Regione Puglia 

nei confronti di
Vi.Ri. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto in Bari, via Amendola, n. 21

per l’annullamento,
previa sospensione anche inaudita altera parte,
– della deliberazione n. 1409 del 26.11.2012, con la quale l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ha aggiudicato alla società  Vi.ri S.r.l. la gara indetta per l’affidamento del servizio di raccolta, allontanamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti presso l’Azienda medesima (lotto 1);
– di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, “anche se allo stato non conosciuto”, ivi inclusi i verbali di gara “se e per quanto occorre”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Vi.Ri. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv.ti Felice Eugenio Lorusso, avv. Antonio Marzano, su delega dell’avv. A. Delle Donne e avv. Giuseppe Mariani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di raccolta, allontanamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, suddivisa in quattro lotti.
Con riferimento al primo lotto, relativo ai rifiuti sanitari pericolosi solidi e liquidi, la gara è stata aggiudicata alla società  Vi.Ri. S.r.l., odierna controinteressata, mentre la ricorrente si è collocata al secondo posto.
La ricorrente impugna pertanto gli atti in epigrafe, deducendone l’illegittimità  sulla base di tre motivi:
1) Mancata dichiarazione ex art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 da parte del responsabile tecnico della società  Vi.Ri S.r.l., signor Carmine Carella;
2) Violazione degli artt. 75 e 113 del D.lgs. n. 163/2006, in quanto la polizza fideiussoria provvisoria sarebbe stata rilasciata, alla società  Vi.Ri S.r.l., da una compagnia di assicurazioni (la Hill Insurance Company Ltd) destinataria di un provvedimento di interdizione dall’assunzione di nuovi incarichi da parte dell’I.S.V.A.P;
3) La società  Vi.Ri S.r.l. ha dichiarato di applicare il contratto collettivo relativo al settore “trasporti e spedizionieri” anzichè quello relativo al settore “nettezza urbana ed igiene ambientale”.
Si sono costituiti l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e la Vi.Ri. S.r.l.,chiedendo l’integrale rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla camera di consiglio del giorno 31 gennio 2013 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che “a fronte delle censure proposte da parte ricorrente, convincono le difese della controinteressata aggiudicataria, alle quali si rinvia”, fissando comunque la data di discussione del merito, ai fini di una sollecita definizione della controversia.
Alla pubblica udienza del giorno 28 novembre la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
2.1. Il primo motivo risulta smentito documentalmente.
Invero, l’allegato n. 5, depositato dalla stessa ricorrente unitamente al ricorso, contiene, oltre alla dichiarazione ex art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 dell’Amministratore Unico della società  controinteressata, anche analoga dichiarazione sottoscritta dal signor Carmine Carella, in qualità  di Responsabile Tecnico ai sensi del D.M. n. 406/98 della società  Vi.Ri S.r.l.
La censura va quindi respinta.
2.2. Con riferimento al secondo motivo, la controinteressata ha efficacemente evidenziato (v. memoria depositata il 28.1.2013) che il provvedimento di interdizione dall’assunzione di nuovi incarichi è stato adottato dall’I.S.V.A.P. soltanto il 20 agosto 2012, mentre la polizza fideiussoria è stata emessa in data antecedente (12 luglio 2012).
L’impegno assunto con la polizza, pertanto, non rientrando tra i nuovi affari, non può ritenersi travolto dal provvedimento dell’I.S.V.A.P, restando al contrario valido ed efficace ai fini della procedura di cui è causa.
La doglianza va pertanto disattesa.
2.3. àˆ privo di pregio anche il terzo motivo, tenuto conto che, alla luce della documentazione versata agli atti del giudizio, non è ravvisabile, in capo all’aggiudicataria, alcun obbligo di applicare uno specifico contratto collettivo nè, in specie, quello relativo al settore “nettezza urbana ed igiene ambientale” in luogo di quello relativo al settore “trasporti e spedizionieri”.
Quest’ultima tipologia contrattuale, peraltro, risulta coerente con l’oggetto dell’appalto, consistente nel servizio di raccolta, allontanamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi solidi e liquidi.
Sotto questo profilo non si ravvisano motivi per ritenere necessaria l’applicazione del contratto collettivo relativo al settore “nettezza urbana ed igiene ambientale”, il quale, come rappresentato dalla controinteressata, presuppone “profili professionali oggettivamente diversi da quelli occorrenti per prelevare i rifiuti e trasportarli nel sito di smaltimento”.
In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nulla dovendosi disporre al riguardo nei confronti della Regione Puglia, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società  ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 4000,00, di cui € 2000,00 a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ed € 2000,00 a favore della società  Vi.Ri. S.r.l, oltre accessori come per legge; nulla per le spese nei confronti della Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria