Commercio industria turismo – Attività  turistico – ricettiva – Struttura precaria – Ordinanza di demolizione – Illegittimità  – Fattispecie

E’ illegittima l’ingiunzione di immediata cessazione e chiusura dell’attività  di gestione di stabilimento balneare, assunta come non autorizzata, dovendosi ritenere il soggetto ingiunto destinatario  di un titolo abilitativo all’esercizio di stabilimento balenare in forza di una pregressa autorizzazione di vendita alimenti e bevande e di posa di ombrelloni e sdraio all’interno della stessa area.  

N. 00462/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2014, proposto da LG Tour s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Follieri, Ilde Follieri e Domenico Afferrante, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Comune di Rodi Garganico, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;

per l’annullamento,
previa emanazione di idonea misura cautelare,
– dell’ordinanza n. 64 del 7.11.2013 del Responsabile del Settore P.M. e P.A. del Comune di Rodi Garganico trasmessa con nota del 22.11.2013 prot. n. 12835 pervenuta il 27.11.2013, con la quale è stata ingiunta l’immediata cessazione dell’attività  di “uno stabilimento balneare, con la posa in opera di ombrelloni e sdraio sull’arenile di proprietà  privata antistante il locale all’insegna “Lido Le Diomedee”, in località  Lido del Sole, Piazzale Irium, 11, frazione di Rodi Garganico con la contestuale chiusura dell’attività “;
– dell’atto del 10.1.2014 prot. n. 218 del Responsabile del Settore P.M. e P.A. del Comune di Rodi Garganico con il quale, in riscontro alla richiesta di riesame presentata dalla ricorrente, è stata confermata l’ordinanza n. 64/2013;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rodi Garganico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 per le parti i difensori avv.ti Ilde Follieri e Domenico Fasanella;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente LG Tour s.r.l. chiedeva, con istanza presentata in data 25.5.2011, al Comune di Rodi Garganico il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di tipo “A-B” Bar – Ristorante – Pizzeria nell’ambito della struttura sita in Lido del Sole, P.le Irium, 11, all’insegna “Lido Le Diomedee” di mq. 300,00 e per la posa di ombrelloni nell’ambito dell’area privata identificata al catasto al fl. n. 1, p.lla n. 1049 dell’estensione di mq. 250,00 di pertinenza dell’attività  principale del pubblico esercizio.
Il Responsabile del Settore P.M. e P.A. in data 8.6.2011 con atto n. 755 autorizzava la società  LG ad esercitare l’attività  di Bar – Ristorante – Pizzeria con la posa in opera di ombrelloni e sdraio sull’area privata attrezzata di mq. 250,00.
A seguito di sopralluoghi effettuati tra il 1° ed il 3 agosto 2013 dalla Guardia di Finanza, veniva rilevata la presenza di un’attività  di stabilimento balneare non autorizzata (cfr. verbale del 9.10.2013).
Pertanto, veniva adottata la sanzione amministrativa per inosservanza delle norme emanate dalla Regione Puglia con l’ordinanza balneare del 23.4.2013 (artt. 1 e 2).
Detta sanzione amministrativa veniva contestata dalla interessata con scritti difensivi ex art. 18 legge n. 689/1981.
Successivamente con l’impugnata ordinanza n. 64/2013 il Comune ordinava alla società  LG Tour s.r.l. l’immediata cessazione dell’attività  di gestione di stabilimento balneare non autorizzato (con posa in opera di ombrelloni e sdraio sull’arenile di proprietà  privata antistante il locale all’insegna “Lido Le Diomedee”) e la contestuale chiusura della stessa.
Nonostante l’istanza di riesame presentata dalla società , il Comune confermava l’ordinanza n. 64/2013 con l’atto del 10.1.2014 parimenti censurato in questa sede.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio LG Tour s.r.l. contestava l’ordinanza n. 64 del 7.11.2013 e l’atto del 10.1.2014.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione dell’art. 86, comma 1 regio decreto n. 773/1931: l’impugnata ordinanza n. 64 del 7.11.2013 sarebbe illegittima poichè non considererebbe la pregressa autorizzazione alla posa in opera di ombrelloni e sdraio di cui all’atto n. 755/2011;
2) eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti: l’atto comunale n. 755/2011, anche se non lo menziona espressamente nella parte dispositiva, avrebbe comunque chiaramente ad oggetto uno stabilimento balneare con posa in opera di ombrelloni e sdraio;
3) eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti; violazione del concetto di pertinenza (art. 817 cod. civ.): la censurata ordinanza n. 64/2013 non opererebbe alcun riferimento al profilo evidenziato dalla Guardia di Finanza relativamente alla circostanza della attuale diversità  di gestione del Bar – Ristorante – Pizzeria e dell’area destinata al posizionamento di ombrelloni e sdraio.
Si costituiva l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione, formulata dalla difesa della Amministrazione resistente, di inammissibilità  del ricorso per omessa impugnazione dell’atto presupposto (verbale della Guardia di Finanza, Brigata di Rodi Garganico del 9.10.2013), richiamato per relationem nel provvedimento impugnato.
A tal riguardo, deve considerarsi che la società  ricorrente ha presentato scritti difensivi ex art. 18 legge n. 689/1981 nel corso del procedimento amministrativo sanzionatorio avviato con il verbale di accertata violazione amministrativa del 9.10.2013 redatto ai sensi dell’art. 14 legge n. 689/1981 con cui veniva irrogata alla società  LG la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032,65, oltre accessori.
Pertanto, l’Autorità  competente avrebbe dovuto concludere il procedimento sanzionatorio nelle due possibili modalità  alternative contemplate dall’art. 18, comma 2 legge n. 689/1981 (adozione dell’ordinanza ingiunzione ovvero ordinanza di archiviazione):
“L’autorità  competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.”
Dagli atti di causa non risulta che detto procedimento si sia concluso.
Avverso l’eventuale ordinanza ingiunzione ex art. 18 legge n. 689/1981 (consequenziale al verbale del 9.10.2013) sarebbe proponibile ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario ai sensi degli artt. 22 legge n. 689/1981 e 6 dlgs n. 150/2011.
Detta ordinanza ingiunzione, ove fosse stata prioritariamente adottata, avrebbe costituito atto amministrativo “presupposto” rispetto alla ordinanza n. 64/2013, poichè avente ad oggetto la constatazione in punto di fatto della violazione amministrativa (i.e. asserita apertura di stabilimento senza la prescritta licenza), posta fondamento dello stesso provvedimento n. 64/2013 (censurato in questa sede).
Tuttavia, non risultando essere stata adottata l’ordinanza ingiunzione ex art. 18 legge n. 689/1981, non può ritenersi sussistente alcuna preclusione processuale nei confronti della società  ricorrente alla contestazione in sede giurisdizionale amministrativa della ordinanza n. 64/2013.
Nel merito, deve essere sottolineato, conformemente alla impostazione seguita da parte ricorrente, che l’impugnata ordinanza n. 64 del 7.11.2013 (ed analogamente l’atto del 10.1.2014) non tiene in alcuna considerazione la circostanza della pregressa autorizzazione alla posa in opera di ombrelloni e sdraio di cui all’atto n. 755/2011, autorizzazione comunque rilasciata in favore della stessa ricorrente LG Tour s.r.l.
Ne deriva che detta società , diversamente da quanto evidenziato dalla Amministrazione comunale nel gravato provvedimento n. 64/2013, deve essere considerata come soggetto attualmente autorizzato alla gestione dello stabilimento balneare per cui è causa, con posa in opera di ombrelloni e sdraio, in quanto la stessa società  LG è titolare dell’atto autorizzatorio n. 755/2011.
Non può, conseguentemente, trovare positivo apprezzamento l’argomento sostenuto da parte resistente circa il venir meno del rapporto pertinenziale (presupposto dalla autorizzazione n. 755/2011), intercorrente tra l’attività  (principale) di ristorazione e l’attività  (accessoria) di gestione di stabilimento balneare, a seguito della stipulazione in data 31.5.2013 del contratto con cui la società  LG aveva concesso in affitto al sig. Cramer Teodor l’azienda avente ad oggetto l’attività  principale di Bar – Ristorante – Pizzeria.
Infatti, tale ultima circostanza non esclude affatto il permanere in capo alla società  LG della titolarità  dell’autorizzazione alla posa in opera di ombrelloni e sdraio di cui all’atto n. 755/2011.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Rodi Garganico al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente LG Tour s.r.l., liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria