1. Edilizia e urbanistica – Piano Regolatore Generale – Scadenza vincoli – Istanza di ritipizzazione aree – Atto di diniego – Adottato dal dirigente del settore – Incompetenza – Sussiste


2. Edilizia e urbanistica – Piano Regolatore Generale – Scadenza vincoli – Diniego ritipizzazione aree – Deroga alla normativa vigente – Non motivata – Illegittima  


2. Edilizia e urbanistica – Piano Regolatore Generale – Ritipizzazione aree – Obbligo del Comune di provvedere – Non sussiste

1. In base al principio del contrarius actus deve ritenersi che, anche in ipotesi in cui venga negata la riutilizzazione urbanistica di aree d’interesse del ricorrente, la competenza del diniego sia radicata nell’organo deputato all’adozione dell’atto di pianificazione, in base alla legislazione di settore ed alla tipologia di atto pianificatorio da adottarsi. Sicchè detto diniego non può ritenersi rientrante nelle competenze del dirigente del settore cui non compete l’adozione di alcun atto pianificatorio.


2. E’ da annullare il provvedimento amministrativo che dà  atto della necessità  di derogare alla normativa inerente alle distanze dagli edifici già  costruiti senza giustificare in base a quali principi e norme la deroga sia consentita.


3. Non può trovare accoglimento la domanda di accertare l’obbligo del Comune di provvedere alla ritipizzazione urbanistica dell’area, poichè non essendo un’attività  di natura totalmente vincolata l’accertamento della fondatezza della pretesa esula dai limiti del sindacato del G.A..

N. 00455/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02120/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2120 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Rosa Scaringi, rappresentata e difesa dagli avv. Michele De Palma, Vito Petrarota, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, n.62; 

contro
Comune di Corato; 

nei confronti di
Antonio Picca; 

per l’annullamento, per l’accertamento e declaratoria dell’illegittimità  del
silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza protocollata dalla ricorrente al Comune di Corato in 03.11.2010 contenente richiesta di avvio del procedimento di riqualificazione/ritipizzazione di parte del suolo di sua proprietà  interessato da vincolo espropriativo decaduto;
nonchè per la declaratoria:
– dell’obbligo del Comune di Corato di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di riqualificazione/ritipizzazione di parte del suolo di proprietà  della ricorrente avviato su istanza della stessa ricorrente;
– per la nomina, in caso di persistente inerzia del Comune di Corato, di un Commissario ad acta che si sostituisca alla p.a., adottando gli atti amministrativi necessari alla conclusione, con un provvedimento espresso, del procedimento di riqualificazione/ritipizzazione del suolo di proprietà  della ricorrente avviato su istanza della stessa;
Con i motivi aggiunti del 29.3.2012:
per l’annullamento:
– della nota prot. n. 9725 del 28.03 .2012 del Settore Urbanistica del Comune di Corato, contente il rigetto definitivo dell’istanza presentata dalla Sig.ra Scaringi Rosa in data 03.11.2010 ed avente ad oggetto la ritipizzazione/riqualificazione di parte del suolo di sua proprietà  nella parte in cui era destinato a viabilità  dal Piano Particolareggiato;
– di tutti gli atti presupposti e consequenziali, anche se non conosciuti comunque lesivi; nonchè per la declaratoria:
– dell’obbligo del Comune di Corato di procedere alla riqualificazione/ritipizzazione urbanistica del suolo di proprietà  della ricorrente nella parte in cui era destinato a viabilità  dal Piano Particolareggiato;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Daniela Lovicario;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con istanza presentata il 3.11.2010, l’odierna ricorrente ha chiesto al Comune di Corato di ritipizzare/riqualificare parte di un terreno di sua proprietà , ricadente in zona Cr del PRG, individuato in catasto al Fg 48, p.lla 556, destinato a viabilità  pubblica.
Tanto ha richiesto in ragione della ritenuta natura espropriativa del vincolo e della conseguente sua decadenza allo scadere del termine decennale di validità  del piano.
Non avendo ricevuto risposta esplicita ed essendo decorsi i termini di conclusione del procedimento, ha proposto ricorso ex art. 117 cpa, dinanzi a questo Tar.
Con successiva nota del 28.3.2012 (posteriore alla proposizione del ricorso principale), prot. n 9725, il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune, ha respinto l’istanza di ritipizzazione di parte del suolo sopra indicato (quello interessato dalla previsione della viabilità  pubblica) evidenziando, nella parte motiva dell’atto, l’insussistenza di un interesse pubblico alla ritipizzazione di tale parte di suolo, in quanto il terreno consentirebbe il completamento di una strada pubblica già  in buona parte esistente.
Ha, altresì, motivato che l’intervenuta edificazione, nel corso degli anni, di ville residenziali avvenuta a distanza non regolamentare dalla realizzanda strada non pregiudicherebbe di fatto la realizzazione della stessa.
Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell’istanza avanzata.
Contro tale atto insorge, con ricorso per motivi aggiunti, l’odierna ricorrente lamentando, in estrema e doverosa sintesi, da un lato l’incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento impugnato, dall’altro – e comunque- l’eccesso di potere e l’irragionevolezza del provvedimento in quanto la realizzazione della strada, nonostante l’impossibilità  di rispettare le distanze richieste dalla normativa di settore, risulta per ammissione della stessa amministrazione, derogatoria rispetto alle norme vigenti, senza che si giustifichi in alcun modo la possibilità  di deroga.
All’udienza del 19.3.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve darsi atto dell’ intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso principale, avendo l’amministrazione intimata adottato il provvedimento esplicito, impugnato, poi, con motivi aggiunti.
Il ricorso per motivi aggiunti è nel merito fondato.
Preliminare, dal punto di vista logico, è la censura di incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto di diniego.
Premessa del principio enunciato dalla Sezione è che gli atti di ritipizzazione di aree soggette a vincolo espropriativo sono di competenza del Consiglio Comunale, organo deputato all’adozione degli atti di pianificazione territoriale, ovvero di altro organo politico a ciò deputato dalla normativa di settore.
In base al principio del contrarius actus deve, pertanto, ritenersi che anche in ipotesi in cui venga negata la nuova pianificazione delle aree in questione, la competenza sia del Consiglio Comunale (o comunque dell’organo deputato all’adozione dell’atto di pianificazione, in base alla legislazione di settore ed alla tipologia di atto pianificatorio da adottarsi).
Il diniego non può ritenersi, invece, rientrante nelle competenze del Dirigente del Settore cui non compete l’adozione di alcun atto pianificatorio.
Quanto all’ulteriore censura svolta (che, per stretta ortodossia processuale, dovrebbe ritenersi assorbita), rileva tuttavia il Collegio, a fini conformativi dell’operato dell’amministrazione e per evitare futuro contenzioso, di doversi pronunciare nel merito, essendo la stessa fondata.
Risulta, infatti, non supportato da criteri di coerenza e ragionevolezza l’affermazione, contenuta nella nota impugnata, che la viabilità  da realizzarsi sulla porzione di suolo interessata dal vincolo, possa essere eseguita.
Tanto poichè lo stesso provvedimento dà  atto della necessità  di derogare, a tal fine, alla normativa inerente le distanze rispetto agli edifici già  costruiti, ma non chiarisce in base a quali principi e norme la deroga sia consentita.
In altri termini la nota impugnata afferma la necessità  di una deroga, ma non ne giustifica l’ammissibilità .
La stessa va per ciò annullata.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda, formulata con motivi aggiunti, di accertare l’obbligo del Comune di provvedere a ritipizzazione dell’area, previo accertamento della decadenza del vincolo.
Vertendosi, infatti, in giudizio di natura impugnatoria, l’accertamento della fondatezza della pretesa esula dai limiti del sindacato demandato a questo Giudice, se non nei termini già  precisati nella precedente parte motivazionale ed a fini conformativi dell’operato dell’amministrazione, rispetto alla quale non può ritenersi che sussista attività  di natura totalmente vincolata.
Per le ragioni suesposte il ricorso per motivi aggiunti va accolto per quanto precisato in parte motiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso principale e accoglie quello per motivi aggiunti, per come precisato in parte motiva, e per l’effetto annulla la nota prot. n. 9725 del 28.03 .2012 del Settore Urbanistica del Comune di Corato.
Condanna il Comune di Corato al pagamento delle spese processuali in favore di Scaringi Rosa che liquida in euro 2.500,00 omnicomprensivi, oltre IVA, CAP e spese generali, nonchè rifusione del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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