Processo amministrativo – Principi generali – Cessazione materia del contendere – Art. 34 c.p.a. – Conseguenze sul recupero del contributo unificato ex DPR 115/2002
L’art. 34 del c.p.a. configura la sentenza di cessazione del contendere come pronuncia di merito (e non già meramente processuale), sicchè è applicabile l’art. 13 comma 6-bis D.P.R. 30.5.2002 n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che: “L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”.
N. 00446/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01588/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2013, proposto da:
Rosa Tedeschi, Michele Dimonte, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Aprea, con domicilio eletto presso Antonio Aprea in Bari, via Trevisani,106;
contro
Comune di Barletta;
per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere avverso il silenzio serbato (ex art. 117 c.p.a.) sull’istanza di rilascio di permesso di costruire secondo progetto di completamento edilizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Marica Dolciamore;
Preso atto che il difensore della parte ricorrente ha dichiarato cessato l’interesse a coltivare il ricorso per sopravvenuta adozione, da parte del Comune, del provvedimento conclusivo del procedimento, del quale in data odierna ha depositato copia;
Considerato che lo stesso difensore ha chiesto la condanna del Comune di Barletta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con distrazione in favore di sè medesimo dichiaratosi antistatario, avendo anticipato le prime e non riscosso i secondi;
Ritenuto, in considerazione del tardivo adempimento del Comune all’obbligo di provvedere nei termini dell’art. 2 della l. 241/90, di dover rilevare l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del 6 febbraio 2013, reiterata il 24 ottobre 2013, e quindi la soccombenza virtuale del Comune, ai fini della condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio (vedasi Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio 2013, n. 2508) in favore del difensore della parte ricorrente avv. Antonio Aprea, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in seguito alla dichiarazione di antistatarietà resa in udienza dall’avv. Marica Dolciamore, giusta delega dello stesso avv. Antonio Aprea ;
Rilevato, inoltre, che deve essere disposto il recupero del contributo unificato, dato che l’art. 34 c.p.a. configura la presente sentenza di cessazione del contendere come pronuncia di merito (e non già meramente processuale), sicchè viene ad essere applicabile l’art. 13 c 6-bis1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che: “L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Barletta al pagamento delle spese processuali che liquida in €1.000.00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore avv. Antonio Aprea, dichiaratosi antistatario.
Contributo unificato rifuso ai sensi dell’art 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)