1. Pubblico impiego – Concorso – Scorrimento graduatorie idonei – Espressione discrezionalità  dell’Amministrazione – Insindacabilità  


2. Enti e organi della p.A. – Comune – Assunzione personale – Concorso  o  scorrimento graduatorie – Scelta – Competenza – àˆ della Giunta

In tema di assunzione di public dipendenti, è  legittimo il ricorso della p.A. allo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi in luogo di bandire nuovi concorsi, trattandosi  di una  scelta discrezionale  sindacabile solo per irragionevolezza ed illogicità .  (Nella specie, secondo TAR, gli atti amministrativi che hanno concretizzato tale scelta programmatica tengono conto dei vincoli di finanza pubblica, delle disposizioni della L.n.122/2010 sui limiti di incremento della spesa del personale, della necessità  di garantire la riduzione della spesa attraverso un parziale reintegro del personale cessato negli anni precedenti, limitando le assunzioni a quelle prioritarie rispetto alle linee strategiche di mandato, della necessità  di non aumentare la spesa del personale nel rispetto della normativa vigente sul contenimento della spesa del personale).


2. Per la scelta del Comune  di ricorrere all’assunzione di personale tramite lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già  espletati in luogo di bandire un nuovo concorso   v’è la competenza della Giunta municipale ai sensi dell’art. 48 co. 2 del D.Lgs. 267/2000, in quanto tipica espressione di una funzione d’indirizzo, prerogativa dell’organo esecutivo e non già  del Consiglio comunale.

N. 00409/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2011, proposto da: 
Maria Angela Rizzi, Michele Filograsso, Ruggiero Lacerenza e Gaetano Depalo, rappresentati e difesi dall’avv. Ruggiero Catapano, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Bari, Piazza Massari 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Caruso e Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, n. 33 

nei confronti di
Pietro De Martino, Michele Dichio

per l’annullamento,
previa misura cautelare
a) della determinazione dirigenziale del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane n. 2938 del 31.12.2010, avente ad oggetto “Esecuzione indirizzi di cui alla delibera di Giunta n. 23/2010”, pubblicata l’11.1.2011, “per quanto effettivamente ad essa correlabile”;
b) della deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 16.12.2010, pubblicata il 22.12.2010, avente ad oggetto “Rideterminazione dotazione organica 2010. Atto di indirizzo per la spesa del personale 2010-2011”;
c) degli atti conseguenziali, tra i quali in particolare i provvedimenti di nomina e inquadramento del personale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv.ti Ruggiero Catapano e Domenico Cuocci Martorano, su delega dell’avv. Giuseppe Caruso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Barletta, nell’ambito delle politiche di assunzione del personale, ha deliberato, quale atto di indirizzo, di dare parziale applicazione al piano triennale dei fabbisogni del personale per il periodo 2008-2010, limitando le assunzioni previste a quelle prioritarie rispetto alle linee strategiche di mandato e di “dare corso all’ultimazione delle progressioni verticali già  bandite, eventualmente incrementate di ulteriori posti previsti nella programmazione triennale 2008-2010, nel rispetto delle norme applicabili e dei vincoli di spesa”.
In esecuzione di tali indirizzi, l’Ente comunale resistente ha quindi proceduto alla copertura dei posti previsti nella programmazione triennale 2008-2010 utilizzando gli idonei risultanti dalle graduatorie delle quattro progressioni verticali medio tempore intervenute.
I ricorrenti, i quali avevano partecipato alle procedure per progressione verticale, risultando non idonei, impugnano gli atti in epigrafe contestandone l’illegittimità  per incompetenza ed eccesso di potere.
Nella sostanza i ricorrenti censurano la decisione del Comune di scorrere le graduatorie degli idonei delle progressioni verticali appena conclusesi per coprire, in parte, i posti previsti nella programmazione triennale 2008-2010, anzichè attivare nuove procedure che, a loro dire, avrebbero garantito il diritto della generalità  dei dipendenti ad accedere ad un percorso di riqualificazione.
Si è costituito il Comune di Barletta, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente eccependone l’inammissibilità , in generale, per carenza di integrità  del contraddittorio e, con particolare riferimento alla richiesta di condanna all’indizione del concorso, in quanto contrastante con l’art. 34, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale è inibito al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dall’Amministrazione.
Alla Camera di Consiglio del giorno 7 aprile 2011 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare sulla base delle seguenti considerazioni:
“considerato che l’opzione per lo scorrimento di graduatorie di precedenti concorsi esprime una scelta discrezionale dell’Amministrazione, in quanto tale sindacabile solo per illogicità  e irragionevolezza;
rilevato che, in ogni caso, non è configurabile l’ipotizzato pregiudizio in quanto inevitabilmente ricollegato alla mera eventualità  del superamento delle invocate prove concorsuali al momento precluse dal d.lgs. n. 150/2009”.
Alla pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2013 la causa è passata in decisione.
2. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni proposte dal Comune, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Va in primo luogo respinta la censura di incompetenza della Giunta relativamente all’atto di indirizzo per la spesa del personale 2010-2011 (Deliberazione G.C. n. 237 del 16.12.2010).
Tale atto, infatti, proprio in quanto espressione di una funzione d’indirizzo, non espressamente riservata al Consiglio comunale, rientra pacificamente tra le competenze della Giunta ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, del comma 2, secondo il quale “La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività  e svolge attività  propositive e di impulso nei confronti dello stesso”.
2.2. Venendo al motivo con il quale i ricorrenti contestano la scelta del Comune di procedere allo scorrimento delle graduatorie, la Sezione ribadisce l’orientamento già  espresso nella sede cautelare, per cui la decisione di procedere allo scorrimento di graduatorie di precedenti concorsi esprime una scelta discrezionale dell’Amministrazione, in quanto tale sindacabile solo per illogicità  e irragionevolezza.
Orbene, sulla base della documentazione versata agli atti di causa (in relazione alla quale va precisato che il Collegio non potrà  tener conto dei documenti prodotti in udienza dal legale di parte ricorrente, in quanto depositati fuori termine) non si evidenziano profili di illogicità  nè di irragionevolezza degli atti impugnati che, al contrario, appaiono ben motivati e supportati da idonea istruttoria.
In particolare, nella delibera di Giunta comunale si dà  atto che:
– occorre contemperare i vincoli di finanza pubblica con i fabbisogni di servizi, procedendo ad una migliore utilizzazione e razionalizzazione della spesa del personale;
– le disposizioni contenute nella L. n. 122/2010 ribadiscono i limiti all’incremento della spesa del personale già  introdotti con le precedenti leggi finanziarie;
– tenuto conto del piano triennale delle assunzioni 2008-2010, della necessità  di garantire la riduzione della spesa attraverso un parziale reintegro del personale cessato negli anni 2009 e 2010 e contestualmente dare parziale applicazione al piano triennale 2008-2010 limitando le assunzioni previste a quelle prioritarie rispetto alle linee strategiche di mandato, è opportuno dare corso alla ultimazione delle progressioni verticali già  bandite, eventualmente incrementate di ulteriori posti previsti nella programmazione triennale 2008-2010, nel rispetto delle norme applicabili;
– la proiezione nel 2011 di tale spesa per i profili professionali individuati, fermo restando l’attuale assetto retributivo del personale dipendente, non dovrà  comportare un aumento della spesa del personale nel rispetto della normativa vigente sul contenimento della spesa del personale.
Nella determinazione dirigenziale n. 2938 del 31.12.2010, inoltre, si evidenzia che:
– nel mese di aprile 2009 sono state bandite le selezioni per la progressione nel sistema di classificazione ex art. 4 CCNL 31.3.1999 (cd. progressioni verticali) per la copertura di alcuni posti previsti in dotazione organica;
– le suddette progressioni verticali erano state previste nel triennio 2004-2006, ma, non essendo state concluse nei tempi previsti, sono state riportate nel piano triennale 2008-2010 come fase conclusiva del piano triennale precedente;
– nel piano triennale 2008-2010 sono state previste ulteriori progressioni verticali per i medesimi profili;
– nell’ambito delle progressioni verticali appena concluse vi sono candidati idonei, oltre i vincitori, sicchè è possibile riclassificare le unità  lavorative utilmente collocate in graduatoria, sino ad un massimo di 16 posti, per la cui copertura era già  prevista l’attivazione delle progressioni verticali;
– l’inquadramento nella nuova categoria contrattuale di arrivo degli idonei oltre i vincitori consente di concludere regolarmente entro il 31.12.2010 il piano triennale 2008-2010, che non potrà  essere completato nel prossimo triennio a causa del necessario adeguamento degli strumenti regolamentari per gli accessi e la mobilità  alle norme introdotte dal D.lgs. n. 150/2009;
– per espressa previsione dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009, fino all’adeguamento degli ordinamenti alle nuove disposizioni (da attuarsi entro il 31.12.2010) continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni legislative contrattuali.
In definitiva, in ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
La particolarità  della vicenda giustifica nondimeno la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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