Processo amministrativo – Tutela cautelare – Decreto inaudita altera parte – Presupposti processuali ex art. 56 c.p.a. – Notificazione ricorso  – Prova

La richiesta di  misure cautelari monocratiche proposta ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. ha quale presupposto processuale la prova della notificazione del ricorso e dell’istanza cautelare monocratica.

N. 00192/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00435/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2014, proposto da: 
Margherita Lippo, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Manghisi, con domicilio eletto presso Alfieri L.M. Zullino in Bari, via Nicolai N. 29; 

contro
Comune di Monopoli; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione R.C.G. n. 1738/2013 del 27.12.2013, notificata in data 14.02.2014, relativa al recupero degli emolumenti stipendiali non dovuti alla sig.ra Margherita Lippo;
nonchè della determinazione R.C.G. n. 1484/2013 del 25.11.2013, non notificata, riguardante il collocamento in quiescenza dal 01.01.2014;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che difettano innanzitutto i presupposti processuali dell’istanza cautelare per provvedimento monocratico, in relazione alla omessa prova di notificazione del ricorso e dell’istanza;
Considerato che, quand’anche volersi ravvisarsi l’ipotesi di cui all’art. 61 primo comma cpa, difettano nelle specie anche i presupposti sostanziali dell’eccezionale gravità  ed urgenza;
Considerato, altresì, che non ricorre il periculum in mora sia con riferimento al recupero delle somme indebitamente corrisposte, in ragione della rateizzazione e della spernibile entità  dell’importo (circa 60 € mensili); sia con riferimento al collocamento in quiescenza, atteso che quest’ultimo ha già  avuto esecuzione con decorrenza dal primo gennaio 2014 e che pertanto l’istanza cautelare potrà  essere delibata nella sua naturale sede collegiale
Ritenuto, pertanto, che non ricorrono i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare;
 

P.Q.M.
Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 aprile 2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 2 aprile 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Antonio Pasca







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)