Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Rilascio alloggio – Diffida preventiva – Necessità  ex L.R. 54/1984

Ai sensi dell’art. 22 L.R. 20.12.1984 n. 54 (combinato disposto dei c. 3 e 5) l’atto che ingiunge il rilascio di alloggio E.R.P. deve essere preceduto dalla previa diffida con assegnazione di termine di 15 gg.

N. 00183/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00424/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2014, proposto da: 
Domenica De Simone, rappresentato e difeso dall’avv. Carla Chianese, con domicilio eletto presso Carla Chianese in Bari, via Crisanzio N. 32; 

contro
Istituto Autonomo Case Popolari Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Concetta Elia, con domicilio eletto presso Maria Concetta Elia in Bari, c/o Uff.Avv.Iacp via F.Crispi, 85/A; Comune di Bari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del decreto n 90041271 – n. di rep. 108/2013 del 21.11.2013 del Commissario straordinario dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari che ha disposto il rilascio dell’alloggio sito in Bari alla via Saverio Lioce n. 46, pal. A, int. 6, piano 2 (codice alloggio 900412/71) nei confronti della Sig.ra Domenica De Simone, nata a Bari il 28.09.1962, e nel caso di non ottemperanza la esclusione in via permanente dalle assegnazioni di alloggio di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributi dello Stato o di Enti pubblici;
b) della nota prot. N. 20778 del 3.06.2013 di diffida al rilascio alloggio ex art. 22 della L. R. 20.12.1984 n. 54 dello IACP della Provincia di Bari;
c) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto;
nonchè
d) per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto dell’illegittimo decreto di rilascio dell’alloggio suddetto, da liquidarsi in via equitativa stante l’oggettiva difficoltà  di quantificazione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che con l’atto in data 21.11.2013 l’odierno ricorrente è stato diffidato a rilasciare, nel termine di gg. 30, l’alloggio e.r.p. , con espressa riserva di successiva emissione, in caso di inottemperanza, di decreto di rilascio.;
Considerato che ai sensi dell’art. 22 L.R. 20.12.1984 n. 54 (combinato disposto dei c. 3 e 5) l’atto che ingiunge il rilascio deve essere preceduto dalla previa diffida con assegnazione di termine di 15 gg., sicchè è solo con il sopravvenire di tale ultimo atto che si determina l’estrema gravità  ed urgenza richiesta dall’art. 56, 1 ° c., c.p.a. per l’adozione del decreto monocratico, l’atto impugnato costituendo la mera diffida;
 

P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare urgente.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16.4.2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 2 aprile 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Sergio Conti







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)