1. Processo amministrativo – Principi generali – Atti di accertamento – Fede privilegiata -Contestazione – Querela di falso – Necessità
2. Pubblica sicurezza – Licenza porto d’armi – Affidabilità – Attività venatoria – In area sottoposta a sequestro penale – Esclusione
1. Gli atti di accertamento della p.A. procedente trasmessi all’A.G. (nella specie a seguito d’istruttoria) fanno piena fede fino a querela di falso.
2. L’esercizio dell’attività venatoria in area sottoposta a sequestro penale mina i requisiti di affidabilità richiesti per il permanere della titolarità della licenza di porto di fucile per uso caccia.
N. 00184/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01564/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2013, proposto da:
V. T., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Sardano, Giuseppe Sardano, con domicilio eletto presso Vito Nanna in Bari, via Cardassi n.26;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici , siti in Bari, in via Melo, n.97 , sono domiciliati ex lege;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto cat. 6F/Pas/2013 del 26.06.2013, con il quale veniva sospesa la licenza di porto di fucile per uso caccia n. 658048 K rilasciata il 05.08.2008,
nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Giuseppe Sardano e Lucrezia Principio;
Rilevato che, anche a seguito degli incombenti istruttori disposti, non risultano in alcun modo smentiti i presupposti di fatto che hanno condotto all’adozione del provvedimento impugnato (rappresentati dall’esercizio dell’attività venatoria in area sottoposta a sequestro penale);
ritenuto che le contestazioni mosse dal ricorrente, per trovare ingresso in questa sede, presupporrebbero la proposizione di querela di falso avverso gli atti di accertamento del Corpo forestale trasmessi all’A.G., in assenza della quale, essi fanno piena fede, fino a querela di falso;
ritenuto, dunque, che i fatti contestati al ricorrente, minano i requisiti di affidabilità richiesti per il permanere della titolarità della licenza;
ritenuto che le spese possono essere integralmente compensate, in ragione dell’andamento complessivo della controversia in questa fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)