Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Istanza di autotutela – Esame – Natura discrezionale

L’ordine – che la ricorrente chiede rivolgersi al Comune in via cautelare – di riesaminare l’istanza di autotutela respinta con il provvedimento impugnato – ha natura di atto a contenuto ampiamente discrezionale e pertanto non si palesa sicuramente idoneo a evitare un danno grave e irreparabile, potendo il Comune assumere determinazioni anche confermative del diniego opposto.

N. 00186/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00301/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2014, proposto da:

Gruppo Solazzo di Solazzo Rocco & C. S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Maselli, Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120;

contro
Comune di Acquaviva delle Fonti, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolo’ De Marco, con domicilio eletto presso Nicolo’ De Marco in Bari, via Abate Gimma, 189; 

nei confronti di
Francesco Liuzzi; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del provvedimento prot. n. 23589 del 28.11.2013, a firma del Dirigente la Ripartizione Tecnica del Comune di Acquaviva delle Fonti, recante rigetto dell’atto stragiudiziale di diffida e di messa in mora notificato a cura dell’odierno ricorrente in data 21.11.2013;
-di ogni atto presupposto, ancorchè ignoto, in quanto lesivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Acquaviva delle Fonti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con richiesta di ordinare in via cautelare al Comune di riesaminare l’istanza di riesame della concessione edilizia n. 116/1976, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Luigi Paccione e Nicolò De Marco;
 

Considerato che il ricorso, salvo approfondimento nel merito, non appare allo stato assistito da fondate ragioni di diritto;
Rilevato altresì che l’ordine – che la ricorrente chiede rivolgersi al Comune in via cautelare – di riesaminare l’istanza di autotutela respinta con il provvedimento impugnato – ha natura di atto a contenuto ampiamente discrezionale e pertanto non si palesa sicuramente idoneo a evitare un danno grave e irreparabile, potendo il Comune assumere determinazioni anche confermative del diniego opposto;
Considerato inoltre che la ricorrente non ha dedotto che non avrebbe altra possibilità  di sfruttamento edificatorio dell’area diversa da quella oggetto di diniego, con la conseguenza che, allo stato, non sussiste neppure il requisito della irreparabilità  del danno perchè non può essere esclusa – data la vocazione edificatoria dell’area – una diversa soluzione sia pure meno satisfattiva – id est risarcibile per equivalente per la minore utilità  – rispetto a quella oggetto della richiesta di permesso per costruire;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase;
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)