Contratti pubblici – Gara – Concessione -Principio del riequilibrio economico finanziario della prestazione – Art. 143, co. 8, del D.Lgs. n. 163/2006 – Applicabilità nel corso del rapporto contrattuale – Conseguenza
Ai sensi dell’art. 143, co.8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’Amministrazione può procedere a modificare i termini del rapporto concessorio, al fine di perseguire il riequilibrio economico finanziario della prestazione, soltanto in casi eccezionali e comunque sopravvenuti alla stipula del contratto.
N. 00167/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00324/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2014, proposto da:
Ladurner s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo F. Ingravalle e Mario Barioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi, 63;
contro
A.M.I.U. – Azienda Municipalizzata Igiene Urbana – s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Giuseppe Simone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaele Guido Rodio in Bari, via Putignani, 168;
nei confronti di
Asja Ambiente Italia s.p.a.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del Verbale di determinazione dell’Amministratore Unico dell’A.M.I.U. s.p.a. del 20.01.2014, recante revoca dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore della ricorrente Ladurner, con determinazione dell’11.03.2013, in relazione alla procedura aperta per l’affidamento della concessione di sfruttamento energetico biogas prodotto dalla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in agro di Trani, località “Puro Vecchio” e contestuale aggiudicazione di tale procedura alla società Asja Ambiente Italia s.p.a.;
– nonchè di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.M.I.U. s.p.a. – Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo F. Ingravalle e Raffaele Guido Rodio, per delega dell’avv. Salvatore G. Simone;
Rilevato, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che l’art. 143, comma 8, D.lgs. 163/2006, è norma di stretta interpretazione, atteso che consente la modifica dei termini del rapporto in relazione a casi eccezionali che, sopravvenendo alla stipula del contratto, ne modificano nella sostanza l’attuazione e, pertanto, non consente applicazioni estensive, anche in omaggio al principio della par condicio tra i concorrenti (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 13.06.2012, n. 3474);
Rilevato, infatti, che la norma consente alle parti di mantenere l’equilibrio del rapporto ove sia già perfezionato il vincolo contrattuale, attribuendo comunque una facoltà e non già un obbligo all’Amministrazione di rideterminare nuove condizioni di equilibrio economico-finanziario, prevedendo, in mancanza, il diritto del concessionario di recedere dal contratto;
Considerato, inoltre, che anche gli ulteriori profili di censura prospettati dal ricorrente non appaiono manifestamente fondati, per cui non sembrano sussistere i presupposti per l’adozione dell’invocata misura cautelare;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)