Sanità  e farmacie – Localizzazione esercizi farmaceutici nel territorio comunale – Principio di sussidiarietà  delle PP.AA. –  Impugnazione – Inammissibilità  

Il ricorso proposto per la impugnazione del bando regionale, a mezzo del quale viene messa a concorso una nuova sede farmaceutica in una zona individuata dalla Regione è inammissibile, poichè l’impugnazione deve avere come oggetto il provvedimento definitivo con il quale vengono individuate le sedi farmaceutiche da mettere a concorso. Tale provvedimento è  la delibera di Giunta regionale che recepisce la ricognizione operata dal Comune o, in caso di inerzia di quest’ultimo, stabilisce in via autonoma le sedi di nuova istituzione.

N. 00387/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2013, proposto da: 
Munerotto Marisa, quale titolare della Farmacia di via Matteotti, Caputo Antonio, quale titolare della omonima farmacia, e Miccolis Giuseppe, quale titolare della omonima farmacia, rappresentati e difesi dagli avv. Antonella Zanotti e Vincenzo Guarino, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, Lungomare N. Sauro 31-33; 
Comune di Castellana Grotte; 

per l’annullamento,
previa sospensiva,
della Determinazione del Dirigente Servizio Programmazione assistenza territoriale e Prevenzione 1 febbraio 2013 n. 39 pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 15 del 22/2/2013 avente ad oggetto: “Concorso straordinario, per soli titoli, per la copertura di 188 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11”;
di tutti gli atti presupposti, sottesi, connessi e conseguenti, fra i quali espressamente la Deliberazione della Giunta Regionale 19/06/2012 n. 1261 ;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Antonella Zanotti e Vincenzo Guarino, per i ricorrenti e avv. Mariangela Rosato, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la determinazione dirigenziale con la quale la Regione Puglia ha indetto il “Concorso straordinario, per soli titoli, per la copertura di 188 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11”, tra le quali la sede n. 6 del Comune di Castellana Grotte.
I ricorrenti hanno esposto che la collocazione della nuova sede era stata deliberata dalla Giunta Comunale di Castellana Grotte con la delibera 58 del 4.5.2012, disattesa dalla Regione che, invece, aveva previsto per la sede n. 6 una diversa ubicazione; sia il Comune, con nota del 4.7.2012 e delibera giuntale n. 39 del 9.4.2013, che gli stessi ricorrenti avevano chiesto, senza esito, che la Regione, anche in autotutela, recepisse la delibera comunale rettificando la collocazione della sede.
Con il bando regionale era stata quindi messa a concorso la nuova sede nella zona individuata dalla Regione, posta nelle immediate vicinanze delle sedi dei ricorrenti.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. illegittimità  del bando di concorso in relazione all’art. 2, punto 1, L. 475/68, come modificato dalla L. 27/2012, in quanto il Comune, nel caso di specie, aveva correttamente esercitato le prerogative attribuitegli dalla legge con riferimento alla individuazione delle sedi farmaceutiche, con conseguente difetto dei presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo regionale;
2. illegittimità  derivata, eccesso di potere in relazione all’art. 11 punto 9 L. 27/2012, ordinatorietà  del termine assegnato al Comune, violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., violazione del principio di efficacia, efficienza, coordinazione e ragionevolezza dell’azione amministrativa;
3. eccesso di potere, sviamento in relazione al combinato dispositivo dei punti 2 e 9 dell’art. 11 L. 27/2012, difetto di motivazione;
4. difetto di motivazione in ordine alla scelta collocativa della Regione Puglia, sviamento e violazione dell’art. 2, punto 1, L. 475/1968;
5. illegittimità  del bando di concorso per violazione dell’art. 2 L. 475/68 in relazione all’art. 1, lett. c) D.L. n. 1/2012, mancata revisione della pianta organica.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Deve infatti rilevarsi che tutte le censure svolte concernono, sotto vari profili, l’individuazione delle sedi farmaceutiche da mettere a concorso, contenuta non nel bando impugnato, ma nella delibera di Giunta Regionale n. 1261/2012, pubblicata sul BURP dell’11 luglio 2012, impugnata dai ricorrenti solo quale atto presupposto nel presente ricorso, quando era ormai scaduto il termine decadenziale di 60 giorni dalla pubblicazione (la notifica del ricorso è infatti avvenuta il 22 aprile 2013).
L’art. 11, comma 1, del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, ha modificato la legge 2 aprile 1968, n. 475 “al fine di favorire l’accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonchè di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”; in particolare, alla lettera a), la norma citata stabilisce che il secondo ed il terzo comma dell’art. 1 della legge n. 475/1968 siano sostituiti come segue: “il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso”.
Il comma 2 della medesima disposizione prevede che “ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; al comma 9, è poi stabilito che “qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l’individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni”.
Come si rileva dall’analisi delle disposizioni citate, il legislatore ha conferito alla Regione un potere sostitutivo per il caso in cui il Comune resti inerte nel compimento del complesso di attività  demandategli e finalizzate all’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche.
Il comma 2 della norma, infatti, prevede che il Comune individua le sedi disponibili nel proprio territorio secondo i parametri indicati al comma 1 – che riguardano sia le sedi cosiddette obbligatorie sia quelle facoltative – inviando i relativi dati alla Regione; il comma 9, poi, nell’attribuire a quest’ultima un potere sostitutivo in caso di inerzia del Comune, demanda all’autorità  regionale di provvedere con proprio atto all’individuazione delle sedi disponibili, senza distinzione tra facoltative ed obbligatorie, ma riferendosi alla complessiva attività  che il Comune è chiamato a svolgere “sulla base dei parametri di cui al comma 1”.
Il provvedimento definitivo con il quale vengono individuate le sedi farmaceutiche da mettere a concorso è quindi la delibera di Giunta Regionale (nel caso di specie la citata delibera 1261/2012) che recepisce la ricognizione operata dal Comune o, in caso di inerzia di quest’ultimo, stabilisce in via autonoma le sedi di nuova istituzione.
Ne consegue la tardività  dell’impugnazione della Deliberazione della Giunta Regionale 19/06/2012 n. 1261 e, quindi, l’inammissibilità  dell’impugnazione rivolta dai ricorrenti nei confronti del bando ma incentrata sulle modalità  dell’individuazione delle sedi, contenuta nell’atto presupposto già  di per sè immediatamente lesivo delle posizioni fatte valere.
La novità  delle questioni trattate giustifica, comunque, la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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