Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Bene sottoposto a vincolo – Comproprietà  – Integrazione del contraddittorio – Art. 49 c.p.a. – Fattispecie

I comproprietari di un bene sottoposto a vincolo di interesse culturale rivestono la qualità  di controinteressati e, pertanto, nel giudizio vertente sulla conformazione del comune diritto di proprietà , deve essere integrato il contraddittorio nei confronti degli stessi. (Nel caso di specie, poichè la notifica del ricorso risultava perfezionata solo per un comproprietario non costituito in giudizio, è stato ordinato al ricorrente, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati).

N. 00356/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2011, proposto da:

Riccardo Del Mastro, rappresentato e difeso dagli avv. Sabino Carpagnano, Antonio Guantario, con domicilio eletto presso Antonio Vinci in Bari, via Principe Amedeo, 141;

contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali Direzione Regionale della Puglia, Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia Province di Bari, Bat e Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Anna Maria Marchio, Caterina De Simone, Giuseppe De Simone; 

per l’annullamento
del decreto della Direzione generale Direttore generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia – Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali del 4 ottobre 2010 recante la dichiarazione di bene di interesse culturale particolarmente importante dell’immobile denominato “Villa de Corato Marchio” sito nel Comune di Trani alla via Malcangi n. 252 distinto in catasto al foglio 25 particelle 139/1-2104-2106-2107-2110,
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare della nota prot. 1362 dell’8.03.2010 della Sovrintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari BAT e Foggia, della nota prot. n. 1365 dell’8.3.2010 e della relazione storico-artistica allegata al decreto Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia – Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali del 4 ottobre 2010;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali Direzione Regionale della Puglia e di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia Province di Bari, Bat e Foggia;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e udito per le amministrazioni costitutite l’avv. Valter Campanile;
Considerato che il bene soggetto a vincolo di interesse storico – artistico, dichiarato con il provvedimento oggetto di gravame, e’ di proprieta’ comune del ricorrente e di Anna Maria Marchio, Caterina de Simone, Giuseppe de Simone;
Constatato che i comproprietari non sono costituiti in giudizio e che la notifica del ricorso risulta essersi perfezionata solo per Anna Maria Marchio, con ricevimento del ricorso inviato a mezzo posta attestato dalla copia in atti del relativo avviso di consegna, mentre non risulta analoga attestazione per gli altri due comproprietari;
Rilevato, altresi’, che il giudizio verte sulla conformazione del comune diritto di proprieta’;
Ritenuto che i comproprietari di un immobile sottoposto a vincolo vanno qualificati come controinteressati (cfr. TAR Campania Napoli sez. VII 5 giugno 2009 n. 3091 e giurisprudenza ivi richiamata);
Considerato che deve pertanto ordinarsi al ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a.;
 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), riservata al definitivo ogni ulteriore pronunzia in rito, nel merito e sulle spese, ordina l’integrazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso a Caterina de Simone, Giuseppe de Simone e agli eventuali altri comproprietari del bene oggetto di dichiarazione di interesse culturale, i cui nominativi risultino dai pubblici registri, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con onere di deposito dei documenti comprovanti l’avvenuta notifica nell’ulteriore termine di 30 giorni.
Fissa per la discussione l’udienza pubblica del 10.12.2014.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Bari all’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Rosalba Giansante, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)