Enti e organi della p.A. – Ordinanza contingibile e urgente – Esercizio poteri extra ordinem – Presupposti  – Sgombero immobile – Procedimento ordinario – Necessità  – Fattispecie

àˆ precluso al Sindaco l’esercizio di poteri extra ordine di ricorrere all’ordinanza contingibile  e urgente di cui all’art. 54 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ogni qualvolta, per un verso, non sussistano i presupposti di grave pericolo e minaccia per l’incolumità  pubblica dei cittadini, per l’altro, siano esperibili procedimenti ordinari per il raggiungimento dello stesso risultato (nella specie, il ricorrente ha impugnato un’ordinanza contingibile e urgente, sul presupposto che lo sgombero dell’immobile di sua proprietà  da rifiuti solidi urbani prodotti da occupanti abusivi dello stesso avrebbe potuto essere ottenuto con il procedimento ordinario di sgombero previsto dall’art. 192 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, peraltro anche già  avviato ad istanza della stessa parte ricorrente e conclusosi, illegittimamente, con l’ordinanza impugnata, risultata, quindi, priva di istruttoria e motivazione relative alle  ragioni di tutela della pubblica incolumità  che l’avrebbero dovuta determinare ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 54 del d. lgs. 267/2000).

N. 00360/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2014, proposto da: 
Lori S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Florio, con domicilio eletto presso Alberto Florio in Bari, via Roberto Da Bari N. 36; 

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato, Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Michele Barbato in Bari, c/o L.D.Ambrosio p.zza Garibaldi,23; 

per l’annullamento
a) dell’Ordinanza Sindacale n. 105 del 13.11.2013, notificata in data 15.11.2013, con la quale il Comune di Foggia ha ordinato “al Sig. Scopece Marcello Beniamino, in qualità  di legale rappresentante della L.O.R.I. s.r.l., di provvedere all’esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie alla messa in sicurezza dello stabile (ex stabilimento Granarolo) onde evitare qualsiasi causa di rischio per la pubblica incolumità  trasmettendo, nel contempo adeguata documentazione tecnica attestante detta messa in sicurezza”;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorchè non conosciuti, ivi compreso il conosciuto “Verbale Ispettivo” del sopralluogo effettuato congiuntamente dalla ASL Regione Puglia e dalla Polizia Municipale del Comune dl Foggia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Alberto Florio e Michele Barbato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 13.01.2014, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza in epigrafe specificata e ogni provvedimento endoprocedimentale, istruttorio, comunque connesso, preordinato o conseguente ancorchè non conosciuto, deducendone l’illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.
In particolare, la società  L.O.R.I. s.r.l. riferisce di essere proprietaria dal 2009 dell’immobile, sito in Foggia via Manfredonia, sede del dismesso stabilimento della Granarolo, in attuale stato di abbandono. Essa, dopo aver realizzato alcune opere volte ad evitare indebite intrusioni, quali il ripristino di cancelli, recinzioni esterne e la chiusura di vie d’accesso, sostiene di aver incaricato il proprio tecnico di fiducia dell’avvio di un progetto di totale ristrutturazione.
Il Comune di Foggia, a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente dalla Polizia municipale e dall’ASL della Regione Puglia in data 01.10.2013, con nota del 09.11.2013, ha invitato il legale rappresentante della società  a “far conoscere, entro e non oltre 10 gg., gli adempimenti urgenti intrapresi o da adottare per la messa in sicurezza ambientale ed igienico/sanitaria nell’area ex sito produttivo “Granarolo” ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, artt. 192 commi 1e 3 e n. 255, comma 1″.
La ricorrente ha a sua volta informato il servizio competente del Comune che l’immobile era stato abusivamente occupato e di aver presentato, per questo, formale richiesta d’intervento per lo sgombero.
Il sindaco il 13.10.2013 ha adottato, ai sensi dell’art. 54 commi 2 e 4 D.Lgs, 267/2000, l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 105, oggetto del presente gravame.
Si è costituito il Comune di Foggia controdeducendo alle censure avversarie.
Alla Camera di Consiglio del 05 marzo 2014 il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
In via preliminare, la Sezione osserva che, in relazione agli atti di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità  del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità .
Passando ad esaminare il merito del gravame, osserva il Collegio come il ricorso si fondi sulla asserita violazione degli artt. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000, degli artt. 192, 255, 256 D.Lgs 152/2006, dell’art. 3 della L. n. 241/1990, nonchè sul vizio di eccesso di potere per genericità  della motivazione, contraddittorietà  e difetto di istruttoria.
L’impugnata ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco, adottata ai sensi dell’art. 54 commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 267/2000, nel disporre di provvedere “all’esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie alla messa in sicurezza dello stabile -ex stabilimento Granarolo- onde evitare qualsiasi causa di rischio per la pubblica incolumità ” risulterebbe carente di istruttoria e motivazione, idonei a giustificare l’esercizio di poteri extra ordinem.
La situazione di presunto degrado ambientale in cui verserebbe il complesso, avrebbe potuto essere affrontata con ordinari strumenti, come quelli di cui all’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, di cui aveva comunicato l’avvio lo stesso dirigente del Servizio Ambiente e Politiche Energetiche del Comune e che aveva portato all’istanza di sgombero presentata dalla ricorrente alle competenti autorità  di polizia, concordata con gli stessi uffici comunali.
La ricorrente sostiene, altresì, l’assenza di dolo o colpa ad essa imputabili, avendo adottato tutte le cautele volte ad impedire o quanto meno ostacolare l’ingresso di estranei. L’occupazione abusiva, pertanto, non solo non sarebbe imputabile alla società  ma, allo stato, impedirebbe alla ricorrente di portare ad esecuzione l’ordinanza sindacale; per tale motivo il provvedimento impugnato sarebbe viziato per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il ricorso è fondato per il carente e contraddittorio iter seguito dall’Amministrazione intimata in ordine alla identificazione del provvedimento da adottare nei confronti della ricorrente.
Con la nota del 09.10.2013, infatti, il Comune comunica l’avvio del procedimento di cui all’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, in materia ambientale, che non risulta sussumibile nel genus del potere di ordinanza contingibile e urgente (CdS, Sez. V, sent. n. 3765 del 12-06-2009).
La successiva ordinanza sindacale è stata adottata, invece, ai sensi dell’art. 54 commi 2 e 4 del D.Lgs 267/2000, limitandosi a richiamare il medesimo sopralluogo ispettivo effettuato congiuntamente da Asl e Polizia Municipale, dal quale aveva avuto inizio il procedimento ex art. 192 D.Lgs. 152/2006, senza alcuna indicazione ulteriore circa le concrete ragioni e il percorso motivazionale della diversa determinazione assunta.
Il gravato provvedimento, inoltre, non contiene nessuna specificazione dei diversi interventi necessari sulla complessiva area, nessun riferimento alla necessità  di sgombero dell’area e dell’immobile oggetto di occupazione abusiva. Tale attività  è, invece, indicata come prioritaria dal più volte citato verbale di sopralluogo, sulla base delle cui risultanze il Comune si è attivato. Lo sgombero è, altresì, invocato dalla medesima ricorrente con espressa richiesta al Questore in data 31.10.2013, a seguito della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento sopra specificato. L’ordinanza si limita ad evidenziare “inconvenienti igienico-sanitari” e la presenza di “grave degrado della struttura”, affermando la necessità  di adottare ordinanza sindacale ex art. 52 commi 2 e 4 D.Lgs 267/2000, senza alcun riferimento alle ragioni per cui sarebbe stato necessario adottare, in luogo di un ordinario procedimento previsto in materia ambientale, di cui il Comune stesso ha dato comunicazione del relativo avvio, un provvedimento extra ordinem. Quest’ultimo, per giurisprudenza dominante dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, è strettamente finalizzato a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità  dei cittadini, con la conseguenza che il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità , per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento.
Nel caso in esame, il carattere di stretta consequenzialità  fra l’ordine di sgombero degli occupanti abusivi e quello relativo alle successive attività  di messa in sicurezza dell’immobile emerge espressamente dal verbale di sopralluogo, nel quale si dà  conto di una “palazzina di due piani occupata da persone extracomunitarie¦.come dormitorio” data la presenza “di una cinquantina di materassi” e si specifica che, solo a seguito dello sgombero è possibile procedere con la messa in sicurezza dell’immobile.
Per completezza il Collegio osserva, peraltro, che tra gli strumenti tipizzati dall’ordinamento giuridico per situazioni come quelle in esame, si rinviene l’art. 222 R.D. n. 1265/34, in forza del quale il Sindaco può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero. Tale norma non è da considerarsi confinata ai soli edifici ab origine destinati all’uso abitativo, ma estesa a qualsiasi edificio o manufatto cui sia stata impressa quella destinazione, anche di fatto. La previsione della possibilità  di avvalersi di poteri tipicizzati, ancorchè d’urgenza, come quelli di cui al citato art. 222 esclude, dunque, la legittimità  del ricorso ai poteri atipici e sussidiari disciplinati dall’art. 54 co. 2 T.U.E.L. (Cfr. T.A.R. Toscana, sent. n. 1701 del 03.06.2010).
In conclusione, il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento, non solo alla necessità  dello sgombero, per cui il Collegio ha evidenziato in ogni caso la possibilità  di utilizzo di strumenti tipizzati, ma neanche alla ragioni giustificative del ricorso a poteri extra ordinem, che si discostano da quelli previsti per l’adozione dei provvedimenti anch’essi tipizzati all’art. 192 D.Lgs 152/2006, in materia ambientale, di cui si è data comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Per le precedenti considerazioni, il ricorso in epigrafe deve essere accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale, fatta salva ogni eventuale successiva attività  provvedimentale dell’amministrazione, che dovrà  essere improntata al rispetto dei rilevati oneri motivazionali
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, giusta liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Foggia resistente alla refusione delle spese processuali in favore della Società  ricorrente, liquidate nella somma di € 1.000,00 (mille/00), comprensiva degli accessori di legge.
Contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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