1. Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti – Interesse  – Destinatario dell’avviso di avvio del procedimento – Sussiste 


2. Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti – Procedimento di riesame di titolo edilizio – Tutela dei controinteressati – Assenza di una specifica indicazione di riservatezza – Opposizione dei controinteressati – Irrilevanza  – Fattispecie 

1. Deve essere riconosciuto ai soggetti destinatari dell’avviso di avvio del procedimento il diritto di prendere  visione di ogni documento acquisito allo stesso e suscettibile di avere rilevanza ai fini dell’adozione del provvedimento definitivo: non rivestendo, infatti la qualità  di soggetti terzi al procedimento, in quanto vi hanno preso parte, sono legittimati all’accesso dei documenti ivi prodotti, trattandosi, ai sensi dell’art. 10 della l. 7 agosto 1990, n. 241, di atti endoprocedimentali (nella specie la ricorrente aveva formulato istanza di accesso, nell’ambito di un procedimento di riesame di un permesso in sanatoria, alle memorie depositate dai destinatari del titolo edilizio).


2. Non può opporsi nei confronti di chi vanta un interesse specifico all’ostensione dei documenti amministrativi (nella specie il soggetto istante un procedimento di riesame del titolo edilizio e quindi pienamente partecipe del procedimento)  il diritto di riservatezza  degli istanti il titolo stesso, in quanto gli atti ivi prodotti non attengono alla sfera privata del titolare – tanto più in assenza di una specifica indicazione in tal senso –  ma si configurano  come atti di gestione del territorio e quindi oggetto di pubblicità .

N. 00368/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01378/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2013, proposto da: 
Giovanna D’Ecclesiis, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna D’Ecclesiis, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.za Massari; 

contro
Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Lorusso, Vito Spano, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola N.166/5; 

nei confronti di
Teresa Carlucci, Paolo Tremamunno; 

per l’annullamento
diniego accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.): titolo abilitativo in sanatoria e certificazione agibilità 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gravina in Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Giovanna D’Ecclesiis e Vito Spano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente rappresenta:
– di essere acquirente di un appartamento con locale rimessa di un complesso edilizio realizzato dalla ditta “Edil Speranza S.r.l.” nel territorio del Comune di Gravina di Puglia e, avendo inutilmente richiesto alla venditrice la certificazione di agibilita’ dell’appartamento, di aver appreso che il Comune, cui erano pervenute dodici istanze di rilascio di permesso per costruire in sanatoria inerenti ad unita’ del medesimo complesso immobiliare, aveva favorevolmente riscontrato, con rilascio del titolo edilizio in sanatoria e certificazione di agibilita’, quella presentata da Carlucci Teresa per sanare l’abusivo ampliamento dell’unita’ immobiliare acquistata dalla Edil Speranza e il cambio di destinazione d’uso da “deposito” ad “abitazione”;
– di aver chiesto quindi al Comune di Gravina di Puglia il riesame del permesso in sanatoria e la conseguente certificazione di agibilita’ della proprieta’ Carlucci, osservando che la presentazione di 12 diverse richieste di sanatoria relative a unita’ dello stesso complesso immobiliare lasciava presumere il superamento dei limiti volumetrici delle opere abusive sanabili previsti dalla l. 326/03 con conseguente impossibilita’ di ottenere in suo favore lo stesso beneficio e danno patrimoniale considerevole onde era stata costretta ad agire in sede penale;
– che il Comune, avviato il procedimento con relativa comunicazione alla ricorrente, al progettista degli elaborati allegati alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria e alla controinteressata, acquisiva da Carlucci Teresa e dal progettista memorie corredate da documenti;
– di avere richiesto, con atto d’accesso del 2 luglio 2013, il rilascio di delle suddette memorie unitamente al certificato di agibilita’ rilasciato a Carlucci Teresa;
– che il Comune consegnava copia del solo certificato di agibilita’ della proprieta’ Carlucci, ma rifiutava, sul presupposto della opposizione della controinteressata e del progettista, l’accesso alle memorie e agli altri documenti dagli stessi presentate e infine, in data 16 settembre 2013, confermava la regolarita’ del permesso di costruire in sanatoria e del correlato certificato di agibilita’ oggetto di riesame
Con ricorso ex art. 116 c.p.a. – notificato il 10-14 ottobre 2013 e depositato il 25 ottobre 2013 – Giovanna D’Ecclesis, che sta in giudizio personalmente ex art. 23 c.p.a., impugna il diniego di accesso agli atti e chiede accertarsi il suo diritto di accesso articolando tre motivi di ricorso per vizi di violazione della l. 241/1990, dell’art. 3 del d.P.R. 186/06, dell’art. 31 l. 765/67, degli articoli 59 e 60 de d.lg. 196/03, degli articoli 24 e 97 Cost., eccesso di potere per travisamento dei fatti ingiustizia manifesta, illogicita’ manifesta, difetto assoluto di motivazione, violazione ed erronea applicazione dei principi del giusto procedimento e di buna amministrazione.
Resiste con controricorso il Comune di Gravina di Puglia.
Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.
L’accesso esercitato dalla ricorrente ha natura endoprocedimentale poiche’ precede l’adozione del provvedimento conclusivo ed e’ disciplinato dall’art. 10 della L. 241/1990, che riconosce anche ai soggetti che partecipano al procedimento, diversi dai destinatari del provvedimento, di prendere visione degli atti del procedimento medesimo (cfr. Cons. St. Sez. VI, 13 Aprile 2006 n. 2068).
Risulta dai documenti di causa che Giovanna D’Ecclesis, oltre ad aver dato impulso al procedimento di riesame in cui si innesta il procedimento di accesso, ne ha ricevuto comunicazione di avvio nella riconosciuta qualita’ di soggetto legittimato ad intervenirvi.
Ne consegue che le compete anche il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, dovendosi ricomprendere fra questi ogni documento acquisito al procedimento suscettibile di avere rilevanza ai fini dell’adozione del provvedimento definitivo, e tali senz’altro sono le memorie, corredate di documenti, depositate dei partecipanti dei quali l’amministrazione deve tener conto nell’adozione del provvedimento conclusivo.
Ne’ possono giustificare il diniego di accesso le opposizioni all’ostensione manifestate dagli autori di dette memorie.
Esse, unitamente agli allegati, sono atti conoscibili dai partecipanti al procedimento i quali, non essendo terzi rispetto ad esso, neppure devono allegare un interesse qualificato all’accesso, bastando a tal fine la legittimazione riconosciuta loro dall’art. 10 della l. 241/90.
Peraltro e’ evidente che l’opposizione degli autori della produzione richiesta in copia e’ irrilevante perche’ difetta loro la qualifica di controinteressati per due ordini di ragioni:
1) controinteressati, ai sensi dell’art. 22 lettera c) l. 241/90, sono solo coloro che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza e pertanto legittimati ad opporvisi ex art. 3 d.P.R. 184/2006, ma nel provvedimento gravato non si fa menzione del fatto che i documenti richiesti contengano notizie inerenti alla vita privata o riservatezza di coloro dai quali provengono, essendo il diniego motivato solo dal loro dissenso all’ostensione;
2) gli stessi atti di opposizione sono motivati esclusivamente dalla carenza di un interesse qualificato in capo alla richiedente accesso – ma, come detto, all’uopo e’ sufficiente la qualita’ di partecipante al procedimento dalla stessa rivestita – interesse che deve sussistere solo nel caso in cui vengano in rilievo le esigenze di tutela della riservatezza che, in specie, gli stessi opponenti hanno mancato di eccepire.
Peraltro la ricorrente vanta un interesse specifico all’accesso degli atti denegati, oltre quello derivante dalla qualita’ di partecipante al procedimento, non potendosi opporre il diritto di riservatezza all’accesso ai titoli edilizi e ai relativi atti procedimentali, in quanto essi non attengono alla sfera privata del titolare, essendo, prima ancora che atti ampliativi delle facoltà  del privato, atti di gestione del territorio e quindi oggetto di pubblicità  (TAR Puglia Bari. Sez. III 5 maggio 2004).
Per quanto detto deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con istanza del 2 luglio 2013.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, stando la ricorrente in giudizio personalmente, in applicazione analogica, ricorrendone i presupposti, dell’art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile cui l’art. 39 c.p.a. fa espresso rinvio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e ordina al Comune di Gravina di Puglia di consentire l’accesso ai documenti richiesti da Giovanna D’Ecclesis con istanza di accesso del 2 luglio 2013 entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Gravina di Puglia al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1200 e al rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Rosalba Giansante, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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