Giurisdizione – Criterio di riparto – Corrispettivi di cessione diritto di superficie area P.E.E.P. – Giurisdizione del G.O. – Sussiste

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10 della L. 18 aprile 1962, n. 167, come statuito dall’art. 35, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonchè l’individuazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale della p.A..

N. 00355/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2007, proposto da: 
Minafra Rocco e Milano Antonio, rappresentati e difesi dall’avv. Raffaella Del Vecchio, con domicilio eletto presso Vito Luigi Cofano in Bari, via Papa Pio Xii N. 49; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele De Robertis, Francesco De Robertis, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33; 

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale quarto settore del Comune di Ruvo di Puglia, prot. n° 40/21, del 30.01.2007, notificata al solo Sig. Vincenzo Scarongella in data 06.02.2007 e di recente conosciuta dagli altri ricorrenti, avente ad oggetto il recupero di somme depositate presso la Cassa Deposititi e Prestiti, in favore della ditta Stasi Dorotea e Ciliberti Giuseppina, in ottemperanza alla sentenza n° 909/2005 emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 20.09.2005;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorchè non comunicato nè comunque noto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Raffaella Del Vecchio e Francesco De Robertis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Minafra Rocco e Milani Antonio hanno proposto opposizione al decreto presidenziale n. 21/2013 con cui è stato dichiarato perento il ricorso n. 576/07 (da essi proposto collettivamente assieme ad altri ricorrenti).
Con ordinanza collegiale n. 825 del 24.5.2013 l’opposizione è stata accolta con fissazione dell’udienza al 6.3.2014 (successivamente mutata in 5.3.2014).
In data 30.1.2014 il Comune ha depositato memoria con la quale eccepisce preliminarmente: a) il difetto di giurisdizione (richiamando giurisprudenza anche della Sezione specifica sul punto), b) il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e nel merito contestando la fondatezza del gravame.
I due (residui ricorrenti) non hanno presentato memorie.
Alla pubblica udienza del 5.3.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione del GA.
In punto di fatto va rilevato che:
– con deliberazione del consiglio n. 97 del 12 novembre 1996 il Comune di Ruvo di Puglia approvava il programma costruttivo destinato all’E.P.R. nell’ambito del comparto C della variante al PRG;
– con decreto sindacale n. 160 dell’8 maggio 1997 veniva disposta l’occupazione temporanea di urgenza dei suoli ricadenti nel succitato sub comparto;
– in esecuzione del predetto decreto, in data 6 giugno 1997 veniva eseguita l’occupazione d’urgenza dei suoli di proprietà  delle signore Stasi Dorotea e Ciliberti Giuseppina in favore delle cooperative edilizie “Città  ideale” e “Prima casa”, assegnatarie dei lotti destinati alla realizzazione del suddetto programma costruttivo;
– nel rispetto del termine di scadenza dell’occupazione, in data 21 maggio 2002 l’Amministrazione comunale adottava il decreto di espropriazione definitiva n. 26/2002;
– le predette proprietarie dei suoli espropriati, con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2003, proponevano giudizio di opposizione a stima dinanzi la Corte di appello di Bari, per la determinazione dell’indennità  di esproprio e di occupazione legittima, rispettivamente quantificata dall’Amministrazione comunale in € 38.645,38 in € 6.710;
– con sentenza n. 909/2005 la Corte di appello di Bari condannava il Comune al pagamento di € 63.253,69 quale indennità  di espropriazione ed € 11.551,96 quale indennità  di occupazione legittima, detratto quanto già  versato per lo stesso titolo;
– con determinazione dirigenziale Quarto Settore n. 40/21 del 30 gennaio 2007, il Comune di Ruvo di Puglia, sulla base della succitata sentenza, disponeva il recupero pro-quota nei confronti delle cooperative assegnatarie, della complessiva somma di € 58.088,93 di cui € 33.291,33 da depositare presso la Cassa DD.PP. a titolo di indennità  di espropriazione e di occupazione, ed € 24.797,60 per le spese legali sostenute per la difesa dell’amministrazione comunale.
In punto di diritto va rilevato quanto segue.
Con riguardo a fattispecie identiche alla presente, questo Tribunale ha affermato che le controversie inerenti all’esistenza ed alla misura delle obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto il corrispettivo della concessione in diritto di superficie delle aree, sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario prevista dall’art. 5 della legge n. 1034 del 1971 (oggi art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a.), viepiù dopo l’intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale in materia di giurisdizione esclusiva con le note sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006 (cfr. T.A.R. Bari, Sez. III, gennaio 2014 n. 8; 4 dicembre 2013, n. 1613, T.A.R. Bari, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 510, confermata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2012, n. 6411, T.A.R. Bari, Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 322; id., 27 maggio 2010, n. 2071; id., Sez. III, 17 luglio 2007 n. 1818, alla cui ampia motivazione si rinvia).
In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. 20 marzo 2008, n. 7448, 30 marzo 2009, n. 7573, 5 maggio 2011, n. 9842).
Pertanto, come statuito nella sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 10 agosto 2011, n. 17142, “rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come statuito dall’art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonchè l’individuazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale della p.A.”.
Conclusivamente va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario.
La riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione all’AGO, innanzi alla quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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